DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone ritenute a rischio, nonche' il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare continuita' all'attuazione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finalita' ed ambito applicativo 1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorita' nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attivita' di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

  1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresi', d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

  2. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, puo' definire modalita' differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e' istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita' alle direttive...

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