Art
1.
Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 27 luglio 1967, n. 635, 30 giugno 1971, n. 510 e 12 maggio 1975, n. 158, per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, e' disposto un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 16.000 milioni.
L'importo indicato nel precedente comma sara' stanziato nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978 e di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1979.
Art
2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978 e del corrispondente capitolo dell'anno finanziario successivo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25...