DELIBERA 19 maggio 2014 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 5 e 6 dicembre 2013, con le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda BT S.p.A. di Brescia, operante nel Comune di Desenzano del Garda (pos. 2805/13). (Delibera n. 14/208). (14A04498)

LA COMMISSIONE Premesso: che la BT S.p.A. di Brescia e' un'Azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano anche nel Comune di Desenzano del Garda (BS);

che, in data 5 e 6 dicembre 2013, la BT S.p.A. di Brescia e le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 19 dicembre 2013, la BT S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 22 gennaio 2014, prot. n. 1098, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a...

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