LEGGE 10 aprile 1954, n. 125 - Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi

Coming into Force30 Aprile 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/04/30/054U0125/CONSOLIDATED/20091214
Published date30 Aprile 1954
Enactment Date10 Aprile 1954
Official Gazette PublicationGU n.99 del 30-04-1954
CAPO I Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e' consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

Art 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge come "denominazioni di origine", le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano

prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di

produzione. Sono riconosciute come "denominazioni tipiche" quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione.

Art 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.

Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonche' le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuera' ogni cinque anni, con le modalita' stabilite nel primo comma del presente articolo.

Art 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.

Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonche' le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuera' ogni cinque anni, con le modalita' stabilite nel primo comma del presente articolo.

CAPO II Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
Art 4.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato e' composto di due funzionari nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di un funzionario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio e di un funzionario nominato dal Ministro per il commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.

Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.

Art 5.

Spetta al Comitato nazionale di:

  1. esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 3;

  2. promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge;

  3. collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;

  4. esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;

  5. assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti autorita' venga ad esso affidato nel campo delle sue attivita' istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentati al Ministro per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Art 6.

Il Comitato nazionale ha facolta' di far eseguire perizie, sopraluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterra' opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilita', agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.

Art 7.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall'art. 5, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

Art 8.

L'incarico previsto dall'articolo precedente puo'...

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