La tutela avverso il verbale

AutoreFrancesco Freghieri
CaricaAvvocato, foro di Piacenza
Pagine109-113

    Tratto dal volume "Le infrazioni al codice della strada: accertamento, contestazione, opposizioni", Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2007.


Page 109

@1. Nozione e contenuto del ricorso.

Il ricorso è lo strumento mediante il quale il privato contesta la legittimità della sanzione inflittagli. Esso contiene una domanda rivolta all'autorità competente (Prefetto o Giudice di pace secondo i casi), a forma libera, redatta in lingua italiana. Con questa domanda si chiede l'annullamento dell'atto sanzionatorio. In via cautelare l'Autorità adita può sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato.

Il ricorso al Prefetto e quello al Giudice di pace presentano numerosi profili comuni. Perciò, fin dove possibile, la trattazione procederà unitariamente. Saranno, invece, distintamente analizzati i profili con disciplina specifica. È tuttavia necessario chiarire subito che il pagamento della sanzione amministrativa inflitta preclude la successiva proposizione dei ricorsi.

Il ricorso, nonostante la libertà delle forme, deve contenere in ogni caso:

  1. l'indicazione dell'Autorità alla quale è presentato. Secondo la giurisprudenza ormai pacifica, il privato può scegliere se adire immediatamente il Giudice di pace, ovvero il Prefetto, non costituendo (in base ai principi generali sul procedimento amministrativo) il ricorso amministrativo il presupposto processuale per adire il giudice ordinario. Sarebbe, infatti, contrario ai precetti costituzionali sul diritto di agire in giudizio e sulla sindacabilità giurisdizionale di tutti gli atti amministrativi un sistema che, creando una «riserva di amministrazione», obbligasse l'interessato ad adire obbligatoriamente il Prefetto per poter poi impugnare il suo provvedimento recettivo dinanzi al giudice ordinario (Cass. civ. 5466/2004; Cass. civ. SS.UU. 16181/2001; Corte cost. 255/1994; Corte cost. 311/1994, con riferimento al Codice della strada previgente; Corte cost. 437 /1995);

  2. le generalità della persona (cognome e nome, residenza o domicilio, codice fiscale).

    La presentazione del ricorso (indipendentemente dalla scelta per il Prefetto od il Giudice di pace) direttamente da parte dell'interessato. Se presentato al Giudice di pace occorre dichiarare la residenza od eleggere domicilio nel comune ove ha sede l'autorità adita.

    Se, invece, l'interessato sceglie di farsi assistere da un avvocato, deve eleggere domicilio presso di lui e conferirgli l'incarico professionale, nel caso in cui opti per il ricorso amministrativo. Ove, viceversa, sia proposto ricorso giurisdizionale, all'assistenza dell'avvocato si somma il ministero del difensore al quale dev'essere conferita la procura alle liti;

  3. la domanda di annullamento del verbale, contenente la sanzione per (pretesa) violazione delle norme del Codice della strada, previa, eventualmente, l'istanza di sospensione della relativa efficacia esecutiva;

  4. i fatti ed i motivi giuridici sui quali il ricorso si fonda. Poiché questi motivi consistono nei vizi che affliggono il verbale, si rinvia all'apposita trattazione. Si veda il paragrafo 2., I vizi denunciabili relativi al verbale, di questo stesso capitolo;

  5. l'indicazione dei documenti e degli altri mezzi di prova richiesti.

    Tali documenti sono: - il verbale impugnato; - la documentazione attinente alla sua notificazione (busta dalla quale risulta la data di arrivo all'interessato, elemento utile per verificare la tempestiva proposizione del ricorso;

    - fotocopia di un documento di identità, nel solo caso in cui il ricorso sia proposto personalmente. L'allegazione di questa fotocopia consente all'Autorità adita di verificare la legittimazione dell'istante, nonché di controllarne la firma;

    - la data e la sottoscrizione dell'interessato, se il ricorso è proposto personalmente. In caso contrario occorre la firma del difensore.

    La normativa è precisa nell'indicare che l'autorità competente è quella del luogo ove è stata commessa la violazione. Alla definizione chiara e precisa, tuttavia seguono problemi interpretativi sulla determinazione esatta del luogo in cui è avvenuta l'infrazione, visto che può esservi una divergenza tra il luogo di commissione dell'infrazione e quello dell'accertamento della medesima. Pertanto, il luogo della commissione dell'illecito coincide con il luogo in cui si perfeziona l'infrazione, ovvero il luogo in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, in cui si accerti parte della condotta attiva o passiva del trasgressore, in sé idonea ad integrare un contegno sanzionabile. L'operatività di detta presunzione deve tuttavia essere esclusa, per as-Page 110senza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (Cass. civ. 18075/2004).

    Indipendentemente dalla sua presentazione al Prefetto od al Giudice di pace, il ricorso dev'essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contravvenzione (Cass. civ. 12626/2005; Cass. civ. 10766/2005).

    Riguardo al ricorso al Prefetto è espressamente consentito l'utilizzo della raccomandata A.R.

    Per il ricorso al Giudice di pace non era consentita la presentazione a mezzo posta sino all'intervento della Corte costituzionale con le sentenze nn. 520/2002 e 98/2004.

    Il processo innanzi al Giudice di pace, infatti, è particolarmente semplice. La previsione del necessario accesso dell'opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso - con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale, viceversa largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e notifiche - appare non solo incongrua nel suo formalismo, e perciò lesiva del...

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