Tutela del conduttore - Acquirente nella locazione con riscatto

AutoreNino Scripelliti
Pagine413-414
413
dott
Arch. loc. e cond. 4/2013
DOTTRINA
TUTELA DEL CONDUTTORE
- ACQUIRENTE NELLA
LOCAZIONE CON RISCATTO (*)
di Nino Scripelliti
Premetto alcune considerazioni di carattere generale.
Il rent to buy (nel seguito RTB; preferisco la denomina-
zione con la quale è più conosciuto) dovrebbe suscitare
l’interesse degli psicologi prima che dei giuristi. E’ infatti
un modello contrattuale rimesso in gran parte alla autono-
mia dei contraenti ed alle regole del mercato, destinato a
trovare un punto di equilibrio, se stipulato, in relazione al
diverso potere contrattuale di ognuno dei contraenti. Nel
caso, al quale si fa maggiormente riferimento, del condut-
tore – acquirente privato e del locatore-venditore, impre-
sa, occorre fare il possibile per evitare che si diffondano
modelli contrattuali predisposti da questo ultimo, magari
in violazione delle norme del codice del consumo e che
non lasciano spazio ad una negoziazione caso per caso,
in grado di adattare il contenuto del contratto ai concreti
interessi delle parti – ma nemmeno si può escludere che
il RTB possa trovare utilizzazione anche tra privati, in un
momento nel quale la locazione soffre di crisi congiuntu-
rale al pari della vendita.
Ciò premesso, e per venire al tema, svolgo alcune con-
siderazioni sull’inadempimento del locatore – venditore
con riferimento alla ipotesi della locazione con prelazione
che mi sembra rappresentare lo schema più naturale ed
originale di RTB.
In altra occasione ho avuto modo di sostenere che il
RTB non è un contratto misto risultante dalla commistio-
ne di due contratti tipici, locazione e vendita, ma piutto-
sto un con tratto com posto da due modelli contrattuali
tipici, ognuno de i quali mantiene i l suo contenuto, p ur
collegati dalla causa unica, anche se eventuale, rappre-
sentata dal tras ferimento al conduttore della proprietà
dell’immobile locato.
Quindi al locatore-venditore, nel corso del periodo di
locazione fa ranno carico tut te le obbligazio ni f‌inalizzate
al mantenimento della consistenza originaria dell’immo-
bile, dal punto di vista f‌isico e sotto il prof‌ilo giuridico
- amministrativo.
Spetta quindi al locatore – venditore l’obbligazione del
mantenimento dell’immobile in buono stato locativo (artt.
1575 e segg. c.c.); l’obbligazione, che anticipa quella pro-
pria del venditore della tutela dell’immobile venduto da
pretese da parte di terzi (artt. 1476 e segg. c.c.) e quindi di
opporsi ad eventuali azioni di rivendicazione; l’obbligazio-
ne di opporsi a provvedimenti amministrativi o tributari
pregiudizievoli, dinanzi alla giurisdizione competente (per
esempio in tema di classif‌icazione catastale), l’obbligazio-
ne di adeguamento degli impianti, che al momento del tra-
sferimento della proprietà dovranno, come si dice, essere
a norma: tutto questo salve diverse pattuizioni delle parti
ma entro i limiti f‌issati dal codice del consumo.
I rimedi per il conduttore – acquirente a tali inadempi-
menti, sono di natura risarcitoria o risolutoria, in questo
ultimo caso con diritto alla restituzione del prezzo pagato
ed accantonato in vista del trasferimento della proprietà.
Sembra ovvio che la risoluzione del RTB, abbia l’effetto
di risolvere anche la locazione se tuttora in corso, stante
l’unicità della causa dei due contratti collegati. Resta inf‌i-
ne il rimedio tipico nei confronti dell’inadempimento del
locatore-venditore alla obbligazione di trasferimento della
proprietà, rappresentata dall’art. 2932 c.c. .
Credo anche che sia possibile affermare che tutti i
rimedi sopra indicati debbano valere in tutte le ipotesi di
RTB (sempre nella classif‌icazione locazione con prelazio-
ne), e quindi in caso di obbligo del conduttore-acquirente
a comprare; nel caso di obbligo a vendere da parte del
locatore-venditore e nel caso di obbligo reciproco per cia-
scuna parte rispettivamente a comprare e vendere.
Nel caso di fallimento occorre verif‌icare l’applicabilità
alle diverse fattispecie di RTB degli artt. 72/80 della legge
fallimentare. Pertanto, ai sensi dell’art. 80 la locazione
sarà eff‌icace nel caso di fallimento nel corso della loca-
zione del locatore-venditore f‌ino a quando il curatore non
dichiarerà di voler recedere corrispondendo un equo in-
dennizzo, che dovrebbe corrispondere a quanto pagato dal
conduttore in conto del prezzo. Questo se al momento del-
la dichiarazione di fallimento il quadriennio di locazione
non fosse ancora trascorso. L’equo indennizzo sarà pagato
in prededuzione, che è regime assai più favorevole per il
creditore del privilegio di cui all’art. 2775 bis, richiamato
dall’art. 72 bis legge fallimentare, applicabile nel caso di
venza dei contratti a canone concordato, che rischiano
di essere messi fuori gioco, da ultimo, dall’ applicazione
dell’IMU. Questi contratti costituiscono l’unico strumento
esistente per calmierare il mercato a favore degli inquilini
più deboli e una opportunità essenziale per i locatori che
intendono aff‌ittare a condizioni agevolate. I vantaggi f‌i-
scali che esistevano in termini di IRPEF e ICI vanno ripri-
stinati – concludono le citate organizzazioni - a comincia-
re dall’applicazione di una IMU ridotta al 4 per mille, che
consentirebbe il rilancio di questa forma contrattuale. Le
limitate risorse impegnate in questa direzione sarebbero
fortemente compensate dai vantaggi di una minore tensio-
ne abitativa che oggi si scarica sui Comuni e dall’impulso
che ne deriverebbe per tutto il mercato dell’aff‌itto”.

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