LEGGE 19 agosto 2003, n. 250 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di euro 17.850 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 19 agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3389)

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim degli Affari esteri (Berlusconi) il 14 novembre 2002.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

    Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2003 ed il 20 febbraio 2003.

    Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

    Senato della Repubblica (atto n. 2098)

    Assegnato alla 3™ commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1™, 2™, 5™ e 6™.

    Esaminato dalla 3™ commissione il 25 giugno 2003 e l'8 luglio 2003.

    Relazione scritta annunciata il 23 luglio 2003 (atto n.

    2098-A) relatore sen. Pellicini.

    Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.

    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA TURCHIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia, di seguito denominati Parti contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo; Convinti che l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di cooperazione doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla Mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

    Hanno convenuto quanto segue:

    Capitolo I DEFINIZIONI Art. 1.

    Ai fini del presente Accordo si intende per

    1. ´legislazione doganaleª, l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative

    all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) ´Amministrazione doganaleª, nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di finanza e nella Repubblica di Turchia, il Primo Ministero, Sottosegretariato alle Dogane; c) ´infrazione doganaleª, ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) ´diritti e tasse all'importazione e all'esportazioneª, i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea; e) ´consegna controllataª, il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito; f) ´personaª, ogni persona fisica o giuridica; g) ´dati personaliª, ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; h) ´stupefacenti e sostanze psicotropeª, tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre...

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