LEGGE 6 marzo 2006, n. 115 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Sovvenzione comunitaria

1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunita' europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5778):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il

13 aprile 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

referente, il 9 maggio 2005 con pareri delle commissioni I,

II, V, VI, VIII, XI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 17 maggio e 7 luglio

2005.

Esaminato in aula l'8 luglio 2005 e approvato il 13

luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3545):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede

referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle commissioni

  1. , 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 ottobre 2005 e 7

febbraio 2006.

Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto

n. 3545-A - relatore sen. Pellicini).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10

febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 5778-B):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni

I e V.

Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 e approvato il 22

febbraio 2006.

Allegato

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL...

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