LEGGE 6 marzo 2006, n. 115 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Sovvenzione comunitaria
1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunita' europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5778):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
13 aprile 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 maggio 2005 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, XI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 17 maggio e 7 luglio
2005.
Esaminato in aula l'8 luglio 2005 e approvato il 13
luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3545):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle commissioni
-
, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 ottobre 2005 e 7
febbraio 2006.
Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto
n. 3545-A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10
febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 5778-B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 e approvato il 22
febbraio 2006.
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL...
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