Trust e imposte sulle donazioni: novità giurisprudenziali

AutoreA cura dell’Assotrust
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Due recenti sentenze, pronunciate dalle Commissioni tributarie provinciali, rispettivamente di Lodi1 e di Firenze2, accogliendo le tesi dei contribuenti, hanno fatto chiarezza su alcuni aspetti fiscali inerenti l’istituto del trust.

La fattispecie sottoposta alla cognizione della Commissione tributaria di Lodi verte sull’istituto del trust cosiddetto commerciale, nello specifico una società aveva conferito il proprio patrimonio in trust, i trustees erano stati incaricati di procedere alla liquidazione dello stesso e di ripartire l’attivo, così monetizzato, tra i creditori ed i soci, individuati a tal proposito quali soggetti beneficiaries del trust.

La Commissione ha ritenuto non applicabile, al caso esaminato, l’imposta sulle donazioni ed ha giustificato tale decisione argomentando che l’operazione summenzionata non era destinata a generare alcun vincolo di destinazione sui beni conferiti, tale da risultare rilevante ai fini fiscali, non si originava alcun arricchimento patrimoniale in capo ai beneficiari e nel caso concreto veniva meno anche lo spirito di liberalità, il cosiddetto animus donandi, elemento caratterizzante ed indefettibile degli atti a titolo gratuito in generale e nello specifico delle donazioni.

Conseguentemente la Commissione ha affermato che l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni non può essere generalizzata ed applicata a qualsiasi atto costitutivo di trust, bensì andrà valutata caso per caso, tenendo conto di quelli che sono la natura e gli effetti destinati a prodursi a seguito della costituzione dell’atto stesso.

Altra precisazione importante, formulata dal collegio, riguarda il fatto che nell’ipotesi di cui sopra non solo i trustees sarebbero stati legittimati ad agire ma anche il notaio rogante è legittimato ad impugnare l’avviso di liquidazione dal momento che questi è tenuto al pagamento dell’imposta principale di registro.

La decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze ha annullato l’avviso di liquidazione, relativo ad un trasferimento immobiliare in un trust caratterizzato dal fatto che i beneficiari dello stesso fossero sospensivamente condizionati.

Analogamente a quanto espresso dai colleghi lombardi, seppur in relazione ad una differente fattispecie, i giudici toscani hanno ribadito, con argomentazioni non dissimili, quanto trattato poc’anzi, ribadendo il fatto che...

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