Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il referendum regionale abrogativo sulla legge 20 marzo 2002, n. 14, della regione Liguria, r...

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione"

  1. visto l'art. 11 dello Statuto della regione Liguria, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341; b) vista la legge della regione Liguria 28 novembre 1977, n. 44, recante "Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari"; c) visto il decreto del Presidente della regione Liguria n. 18 del 5 febbraio 2003, con il quale si indice per il giorno di domenica 27 aprile 2003 il referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, recante "Interventi a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali e paritarie"; d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito

    Art. 1.

    Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni l. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Liguria per il 27 aprile 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Liguria. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del referendum regionale confermativo.

    1. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.

    Art. 2.

    Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella regione Liguria l. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT