Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per referendum regionali abrogativi sulle leggi della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, 12 l...

IL PRESIDENTE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione" a) visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; b) accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; c) visto lo statuto speciale per la regione Sardegna; d) vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante "Norme sul referendum popolare", e successive integrazioni

e modificazioni; e) viste le leggi della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4 recante disposizioni in materia di "Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali", e successive integrazioni e modificazioni; 12 luglio 2001, n. 9, recante disposizioni in materia di "Istituzione delle province di Carbonia - Iglesias del Medio Campidano, della Ogliastra e di Olbia - Tempio"; 1 luglio 2002, n. 10, recante disposizioni in materia di "Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4"; nonche', la deliberazione del consiglio della regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna; f) rilevato che, con decreto del Presidente della regione Sardegna n. 16 del 30 gennaio 2003, in materia di referendum abrogativi sulla disciplina istitutiva delle nuove Province, sono stati indetti per il giorno di domenica 11 maggio 2003 i referendum regionali abrogativi delle appena citate disposizioni normative; g) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; h) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Sardegna per l'11 maggio 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Sardegna. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo...

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