DELIBERAZIONE 16 Ottobre 2007 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative ai referendum propositivi della Valle d'Aosta sulle proposte di leggi regionali di iniziativa popolare...

IL PRESIDENTE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione":

  1. visto lo statuto della Valle d'Aosta (d'ora in avanti: Valle), approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

  2. vista la legge della Valle, 25 giugno 2003, n. 19, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale";

  3. visti i decreti del presidente della giunta regionale della Valle dell'8 giugno 2007, con i quali si indicono per il giorno 18 novembre 2007 i referendum propositivi su cinque proposte di legge regionale di iniziativa popolare;

  4. vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

    Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

    Art. 1.

    Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione autonoma della Valle per il 18 novembre 2007 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Valle, salvo quanto previsto, per le trasmissioni a diffusione nazionale, al comma 3 del presente articolo ed al successivo art. 4. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa e' comunicata alla RAI, sino alle ore 24 dell'ultimo giorno di votazione.

    2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori dell'indicazione di astensione dal voto sono equiparati ai contrari quanto alla ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.

    3. Nelle trasmissioni a diffusione nazionale, ogni eventuale riferimento alla consultazione referendaria di cui al presente articolo puo' avere luogo solo in programmi di carattere informativo, e con le cautele di cui all'art. 7 della presente delibera.

      Art. 2.

      Tipologia della programmazione regionale RAI

      durante la campagna referendaria nella Valle

    4. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Valle ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

  5. la comunicazione politica relativa...

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