Tribunale di Pescara sentenza n. 128/09 in data 16 gennaio 2009

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Tribunale di Pescara sentenza n. 128/09 in data 16 gennaio 2009

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@Direzione e coordinamento ex art. 2497-septies cod. civ. sulla base di un contratto di affiliazione commerciale

Le difese

Memoria Conclusionale

Nell'interesse del Sig. Roberto Ampollo Rella e del Sig. Alberto Di Paolo, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Alberto Stagno d'Alcontres e Paola Damiani

CONTRO NATUZZI S.P.A., NACON S.P.A., ITALHOLDING S.P.A., E GIUSEPPE DESANTIS, TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DAGLI AVVOCATI PROF. GIUSEPPE TUCCI E CATERINA CALIA.

Indice

In fatto

  1. L'evoluzione del giudizio.

  2. I presupposti dell'azione.

    2a. I patti contenuti nei contratti di franchising.

    2b. L'attività di direzione e coordinamento esercitata da Natuzzi.

    2c. L'analisi di prefattibilità presentata da Natuzzi.

    2d. Il tentativo di diversificazione del business di Koinè.

    2e. L'acquisto delle quote sociali di Koinè.

    3 Le domande in via riconvenzionale.

    In diritto

  3. La responsabilità da direzione e coordinamento.

  4. Natura extracontrattuale della responsabilità da direzione e coordinamento e "forum commissi delicti" ex art. 20 c.p.c.

    3 Sulla mancata contestazione dei fatti posti a base della domanda, sulla sua fondatezza documentale e, in subordine, sulla necessità di ammettere i mezzi istruttori degli attori.

  5. Sulla presunta assenza dell'attività di direzione e coordinamento sostenuta dai convenuti.

    5 Sulla circostanza che gli attori non erano più soci della koinè al momento della proposizione della domanda e sulla presunta assenza della legittimazione attiva sostanziale e processuale degli attori.

  6. Sulla presunta presenza di vantaggi compensativi.

  7. Sulle risultanze della C.T.U. espletata. Page 76

  8. Sulla presunta assenza di responsabilità del sig. Desantis Giuseppe in proprio.

    @In fatto

    @@1. L'evoluzione del giudizio.

    Con atto di citazione del 23 maggio 2006, gli attori hanno avviato, dinanzi al Tribunale di Pescara, azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., nei confronti di Natuzzi s.p.a., Nacon s.p.a., italholding s.p.a. E Giuseppe Desantis, chiedendo al Tribunale adito di condannare i convenuti "ognuno per quanto di ragione e in solido tra loro, al risarcimento di tutti di tutti i danni, nessuno escluso, causati agli istanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di Koinè, in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dai convenuti, nella misura di almeno euro 5.417.134,00 o di altra minore o maggiore somma che risulterà all'esito di espletanda attività istruttoria e/o, in ulteriore subordine, che dovesse essere ritenuta di giustizia".

    A supporto delle domande spiegate in atto di citazione, oltre alla documentazione prodotta in sede di costituzione, gli attori hanno chiesto al Tribunale ammettersi C.T.U. contabile, al fine di accertare l'entità e le modalità del danno arrecato agli istanti, nonché interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale sulle circostanze di fatto poste alla base dell'azione. Gli attori hanno, altresì, chiesto che il Tribunale ordinasse l'esibizione alla Koinè s.r.l. e alla industrie Natuzzi s.p.a. di tutti gli ordinativi di acquisto (per la Koinè) e vendita (per la Natuzzi) di merce durante il rapporto tra le stesse, intercorrente per gli anni 2001/ i trimestre 2005.

    Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 28 luglio 2006, Natuzzi s.p.a., Nacon s.p.a., italholding s.r.l. In liquidazione e Giuseppe De Santis, oltre a contestare la fondatezza nel merito delle domande spiegate dagli attori e proporre nei loro confronti domanda di risarcimento danni, hanno sollevato eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, ritenendo competente, in via esclusiva, il Tribunale di Bari.

    ...omissis...

    In data 11 aprile 2007, il G.r., dott. Gianluca Falco, ha disposto con decreto la fissazione dell'udienza di discussione della causa in oggetto per il giorno 11 giugno 2007, affinché il collegio venisse investito della questione preliminare di rito relativa alla competenza per territorio sollevata dai convenuti e contestata dagli attori negli scritti difensivi successivi.

    ...omissis...

    Con sentenza depositata il 5 settembre 2007, il Collegio ha osservato la correttezza della qualificazione giuridica in termini di azione di responsabilità extracontrattuale dell'azione di cui all'art. 2497 c.c. prospettata dagli attori, rigettando di conseguenza l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti e rimettendo la causa in istruttoria. Page 77

    omissis ...

    @@2. I presupposti dell'azione.

    I sig.ri Ampollo rella e Di Paolo sono stati, dal 2000 al 16 marzo 2005, soci della Koinê S.a.s. (precedentemente Koinè S.r.l.), detenendo una partecipazione sociale pari rispettivamente, quanto al Sig. Roberto Ampolo rella, al 98,03% del capitale sociale per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e al 34,78% per gli anni 2004 e 2005 e, quanto al Sig. Alberto Di Paolo, pari al 65,2174% per gli anni 2004 e 2005. A partire dall'ottobre 1992, la Koinè ha stipulato cinque contratti di franchising (allegati nn. 1-5 all'atto di citazione)- assumendo la qualità di affiliata nei confronti delle Società industrie Natuzzi S.p.a., Natuzzi mobili S.r.l. e Natuzzi Trade Service, le ultime due integralmente partecipate e comunque controllate della società industrie NATUZZi S.p.a. (affiliante)- per la commercializzazione e la vendita al pubblico di prodotti per l'arredamento appositamente studiati dalle affilianti.

    ...omissis ...

    @@@2a) I patti contenuti nei contratti di franchising.

    I contratti- ai quali poi si era aggiunto quello in data 1.10.2001 stipulato con la Natuzzi S.p.a. (allegato n. 6 all'atto di citazione)- avevano ad oggetto la vendita dei menzionati prodotti nelle città di Pescara, San Nicolò a Tordino (TE), Vasto (CH), Civitanova marche (mC), San Benedetto del Tronto (AP) ed Ancona ed i seguenti contenuti:

    1. l'affiliante è titolare del marchio DIVANI & DIVANI, caratterizzante una catena di produzione e commercializzazione di mobili imbottiti, in particolare divani e poltrone; 2. presso i negozi affiliati sono in vendita al pubblico collezioni esclusive appositamente studiate dall'affiliante e contraddistinte da marchi selezionati dallo stesso; 3. l'affiliante è in grado, per la qualità dei prodotti che offre, per le tecniche di vendita che propone e per il know-how di cui è in possesso, di contribuire allo sviluppo della clientela dell'affiliato; 4. l'affiliante concede all'affiliato il diritto di rivendere gli articoli della propria collezione, utilizzando ed esponendo presso il punto vendita l'insegna DIVANI & DIVANI, nonché l'uso di una licenza non cedibile dei propri segni distintivi; 5. l'affiliante si obbliga a non istituire ulteriori affiliazioni nelle città ove sono siti i negozi e nelle rispettive province; 6. l'affiliato si obbliga ad acquistare ed esporre esclusivamente articoli proposti e/o forniti dall'affiliante o da fornitori da quest'ultimo autorizzati e indicati; 7. l'affiliante potrà fare accertare in qualsiasi momento il rispetto dell'obbligo di esclusiva, verificando l'assortimento del punto vendita e le eventuali giacenze di magazzino dell'affiliato. L'affiliante avrà facoltà di accedere al punto vendita per mezzo di propri incaricati, al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti con i contratti; 8. l'affiliato ordinerà, secondo le procedure indicategli dall'affiliante, i prodotti facenti parte della collezione "DIVANI & DIVANI", in base alla campionatura proposta dall'affiliante; Page 78 9. l'affiliato riceverà periodicamente, a cura dell'affiliante, il listino prezzi di acquisto dei prodotti e quello dei prezzi "consigliati" di vendita (in realtà di fatto imposti), da applicarsi al pubblico; 10. quando l'affiliato decida di proporre come modalità di pagamento, alla propria clientela, il ricorso al credito al consumo, l'affiliante provvederà ad indicargli la società finanziaria, convenzionata alla catena; 11. al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei vari punti vendita della catena, si farà luogo a promozioni solo sui prodotti e nei periodi indicati dall'affiliante. L'entità dei ribassi sarà concordata con l'affiliato e sarà a suo totale carico, fatti salvi i casi di campagne promozionali proposte dall'affiliante per le quali si farà riferimento a listini speciali o a particolari prezzi o condizioni di vendita; 12. l'affiliante concede all'affiliato il diritto di usare come insegna il marchio DIVANI & DIVANI. L'affiliante fornirà all'affiliato i modelli (grafica, colori, proporzioni) del marchio destinato a comparire sugli elementi di identificazione visibili; 13. l'affiliante fornirà all'affiliato cataloghi e foto relativi alle collezioni aggiornate, progettazione e consulenze per l'allestimento del punto vendita in fase di apertura o ristrutturazione, istruzione del personale, consulenza relativa ad assicurazioni nonché ad eventuali pratiche di leasing sull'investimento in strutture fisse; 14. l'affiliato trasmetterà all'affiliante i dati relativi al trend delle vendite, volumi d'affari, numero e tipologia dei clienti, concorrenza, gestione del punto vendita, turn-over e numero venditori, fornendo altresì le informazioni e i documenti richiesti dall'affiliante, acconsentendo a visite e verifiche. In particolare, l'affiliante avrà il diritto di esaminare le scritture contabili ed i libri sociali dell'affiliato; 15. l'affiliato nominerà un responsabile per i rapporti con l'affiliante a cui saranno indirizzate comunicazioni, accordi, variazioni di prezzi e listini e quant'altro, di natura amministrativa, contabile e commerciale; 16. la progettazione degli interni dei locali di vendita e la direzione dei lavori di allestimento verrà curata dall'affiliante; 17. le politiche pubblicitarie e lo sviluppo dell'immagine del marchio e le attività promozionali saranno pianificate e decise dall'affiliante, sia per quanto riguarda l'ambito territoriale, locale e...

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