Tribunale penale di Macerata sez. Gip/Gup, 28 marzo 2014

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Arch. nuova proc. pen. 4/2014
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
SEZ. GIP/GUP, 28 MARZO 2014
EST. POTETTI – IMP. X
Misure cautelari personali y Custodia cautela-
re in carcere y Durata y Interruzione dei termini y
Condizioni y Passaggio in giudicato della sentenza
di condanna y Esclusione.
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y Durata y Interruzione dei termini y Pas-
saggio in giudicato della sentenza di condanna y
Periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato
della sentenza e l’avvio della fase di esecuzione
della pena y Questioni relative alla misura cautela-
re custodiale y Competenza y Individuazione.
. La misura cautelare custodiale non viene interrotta
in via automatica dal passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna, ma si protrae f‌ino a conf‌luire ed a
trasformarsi, anche retroattivamente, in detenzione a
titolo di pena, non oltre l’apertura della fase esecutiva.
(c.p.p., art. 300) (1)
. Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato
della sentenza e il concreto avvio della fase di esecu-
zione della pena (ma non oltre) la competenza per la
risoluzione delle questioni relative alla misura cautela-
re custodiale spetta al giudice dell’esecuzione, in quan-
to unico giudice procedente in quella fase medesima,
nonché giudice istituzionalmente designato a decidere
su ogni questione comunque connessa all’esecuzione
della sentenza. (c.p.p., art. 300) (2)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’orientamento espresso da Cass.
pen., sez. IV, 7 novembre 1997, n. 2761, in questa Rivista 1998, 458,
secondo cui l’eff‌icacia delle misure cautelari viene meno, secondo
l’art. 300, comma 3, c.p.p., soltanto se la pena irrogata è dichiarata
estinta ovvero condizionalmente sospesa e non quando, a seguito di
sentenza di condanna, deve essere ancora eseguita. Nel senso invece
di ritenere che il passaggio in giudicato della sentenza sia previsto
fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300
e 303 c.p.p., v. Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2008, n. 18733, ivi 2008,
833.
(2) Analogo principio si rinviene, pur con riferimento alle misure
cautelari non custodiali, in Cass. pen., sez. un., 11 maggio 2011, n.
18353, in questa Rivista 2011, 407.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice
pronunciando sulla richiesta di autorizzazione ad
allontanarsi dalla propria abitazione, a f‌irma degli avv.
(omissis), depositata in data (omissis) nell’interesse di X,
attualmente agli arresti domiciliari in proc. n. (omissis),
osserva quanto segue.
1) Ultrattività della misura cautelare rispetto al giu-
dicato.
L’art. 300, comma 3, c.p.p. prevede che quando in qual-
siasi grado del processo è pronunciata sentenza di con-
danna, le misure perdono eff‌icacia se la pena irrogata è
dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.
Stabilendo con chiarezza che, nella fase susseguente
ad una pronuncia di condanna, le misure cautelari in atto
perdono eff‌icacia solo nelle ipotesi di declaratoria di estin-
zione della pena o di sua sospensione condizionale (cioè
in casi nei quali la stessa sentenza di condanna esclude
in radice ogni prospettiva di applicazione della pena), la
norma sopra ricordata rende invece chiaro che, negli al-
tri casi, le misure cautelari sono destinate a conservare la
loro eff‌icacia, secondo le regole loro proprie, nella fase che
precede l’esecuzione della sentenza di condanna.
Una siffatta interpretazione appare, da un lato, con-
forme alle nitide indicazioni che provengono dal codice
di rito e, dall’altro lato, è quella che meglio risponde alla
logica del sistema cautelare.
Infatti, è l’unica idonea ad evitare il paradosso della ces-
sazione automatica ed immediata delle misure cautelari
nello stesso momento nel quale viene pronunciata una
sentenza di condanna (o ad essa parif‌icata, come nel caso
di “patteggiamento) suscettibile di effettiva esecuzione (v.
Cass., Sez. VI, n. 17 giugno 2007; conf. Cass., n. 18733-08).
Del resto, pronunciandosi in una fattispecie in cui la
sospensione riguardava l’esecuzione della pena in attesa
del procedimento di sorveglianza sull’istanza di aff‌ida-
mento ai servizi sociali, la Cassazione ha già avuto modo
di affermare l’orientamento qui espresso, affermando che
l’eff‌icacia delle misure cautelari viene meno, secondo
l’art. 300, comma 3, c.p.p., “soltanto” se la pena irrogata è
dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa e non
quando, a seguito di sentenza di condanna, deve essere
ancora eseguita (v. Cass., IV, n. 2761-97).
Cass., n. 33132-12 ha poi chiarito che la norma di cui
all’art. 300 cod. proc. pen., stabilendo, al comma 3, che
le misure cautelari perdono immediatamente eff‌icacia
quando la pena irrogata con la sentenza di condanna è di-
chiarata estinta o condizionalmente sospesa, ossia in casi
nei quali la stessa sentenza di condanna esclude ogni pos-
sibilità concreta di esecuzione della pena inf‌litta, rende
manifesto come, negli altri casi, le misure cautelari sono
destinate a conservare la loro eff‌icacia nella fase che pre-
cede l’espiazione, per cui quando la sentenza di condanna
sia diversa da quelle espressamente indicate dall’art. 300

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