Tribunale Penale di Trento 26 marzo 2018, n. 150

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI TRENTO
26 MARZO 2018, N. 150
EST. BORELLI – IMP. X
Abbandono di persone minori o incapaci y Ele-
mento materiale y Genitore che chiuda i f‌igli minori
all’interno di un’autovettura con privazione della
possibilità di poterne uscire y Abbandono tempora-
neo y Sussistenza del reato.
. La condotta del genitore (nella fattispecie la madre)
che chiuda i f‌igli minori all’interno di un’autovettura
con privazione della possibilità di poterne uscire in
caso di pericolo o necessità e volontario allontana-
mento intergra il reato di abbandono di minori di cui
all’articolo 591 c.p., aggravato ai sensi del 4 comma
della stessa disposizione, per essere stato il fatto posto
in essere dal genitore, anche nell’ipotesi di abbandono
temporaneo. (c.p., art. 591) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso v. Cass. pen., sez. V, 22 apri-
le 2005, n. 15245, in www.latribunaplus.it. Per ulteriori riferimenti
sul reato di cui all’art. 591 c.p., si veda il commento giurisprudenziale
all’articolo suddetto contenuto in LUIGI ALIBRANDI, Codice penale
commentato, ed. La Tribuna, Piacenza 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione diretta ex art. 550 c.p. X veniva tratta in
giudizio innanzi al Tribunale di Trento, in composizione
monocratica, per rispondere dei fatti di reato in rubrica.
Esaurita l’istruttoria dibattimentale, all’udienza del 14
febbraio 2018 le parti concludevano come in epigrafe ed il
giudice emetteva il dispositivo, letto in udienza.
Partecipazione al processo (L. n. 67 del 2014 e L. n. 118
del 2014). Il processo è stato celebrato in assenza dell’im-
putata, ex art. 420 bis comma 2 c.p.p. (nel testo così mo-
dif‌icato dall’art. 9 comma 2 della L. n. 67 del 2014), per
esservi stata nomina di difensore di f‌iducia.
Merito. Come emerge dall’istruttoria, l’intera famiglia
(omissis) (composta dai coniugi e da 3 f‌igli) era nel Co-
mune di (omissis) per un weekend sulla neve insieme alla
famiglia (omissis).
In fatto, è pacif‌ico che due f‌igli dell’imputata, nelle cir-
costanze di tempo e di luogo indicate in rubrica, venivano
ritrovati in auto da soli, con chiusura centralizzata delle
porte.
Secondo la deposizione della teste (omissis), quest’ul-
tima, a passeggio col cane, si trovava a passare dal par-
cheggio antistante le funivie e notava i due bambini in
auto nel parcheggio, uno dei quali cercava di attirare
l’attenzione. In particolare il bimbo piangeva e faceva
rumore, sbattendo contro i vetri dell’auto. La passante
si avvicinava all’auto, cercava di aprire le portiere e, non
riuscendovi, chiamava i Carabinieri; a un certo punto le
serrature si sbloccavano e i bambini uscivano dal veicolo,
in concomitanza con l’arrivo dei Carabinieri; che di lì a
poco sopraggiungeva il padre dei bimbi.
Non sussiste una ricostruzione alternativa dei fatti, in
quanto i testi introdotti dalla difesa non erano presenti al
momento in cui i bimbi sono stati lasciati soli.
Secondo il teste (omissis), marito dell’imputata, egli
avrebbe lasciato moglie e f‌igli in macchina, per recarsi a
prendere l’attrezzatura da sci. Al suo rientro vedeva arri-
vare i Carabinieri e si approssimava al veicolo. Più tardi
veniva a sapere dalla moglie che lei si era dovuta allonta-
nare perché la bambina doveva andare in bagno.
Secondo il teste (omissis), egli con la sua famiglia si
sarebbe recato sugli impianti di risalita, lasciando la fa-
miglia (omissis) al parcheggio a valle. Sapeva che uno dei
tre f‌igli (l’unica bambina) dei (omissis) avrebbe dovuto
seguire una lezione di sci con la propria f‌iglia, a monte
degli impianti; e che la bambina aveva rinunciato. Succes-
sivamente vedeva la (omissis) con la f‌iglia, a monte, per la
lezione, perché la bimba aveva cambiato idea.
Il dato comune delle due dichiarazioni è costituito dal
fatto che nella fascia temporale nella quale i bambini sono
stati ritrovati in auto nessuno dei genitori era nei paraggi.
In particolare il padre aveva fatto ritorno al veicolo senza
alcun accordo con la moglie; e quest’ultima era salita sulla
cabinovia con la f‌iglia.
I riportati elementi pongono la questione dell’indivi-
duazione dell’autore del fatto e della valutazione in termi-
ni di rilevanza penale.
Alla luce dell’istruttoria, posto che il (omissis) ha di-
chiarato di avere lasciato al parcheggio moglie e f‌igli, la
condotta risulta commessa dall’odierna imputata.
La circostanza secondo cui l’allontanamento sarebbe
stato solo temporaneo e necessitato (l’aver accompagnato
la f‌iglia in bagno), oltre a non aver rilievo probatorio (ri-
sulta solo riferita dal marito per essergli stata detta dalla
moglie) è in contrasto con il dato emergente dalla deposi-
zione (omissis), secondo cui la madre e la f‌iglia erano sa-
liti sulla cabinovia ed avevano raggiunto il luogo di svolgi-
mento della lezione di sci (programmata per le ore 11,30,
quando i bambini vengono visti dai Carabinieri in auto).
Sotto il prof‌ilo della rilevanza penale, dagli elementi in
atti emerge un lasso temporale di circa 30 minuti, idoneo a
realizzare la messa in pericolo del bene giuridico tutelato.

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