Tribunale Penale di Pescara 1 aprile 2014, n. 707

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI PESCARA
1 APRILE 2014, N. 707
EST. CASARELLA – IMP. LAI
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Autostrade y Sinistro
verif‌icatosi in corrispondenza di un varco autostra-
dale y Interruzione della continuità delle barriere
di protezione y Preesistente al D.M. n. 223/1992 sul-
le barriere stradali di sicurezza y Obbligo giuridico
di adeguamento del predetto varco alle istruzioni
tecniche contenute nel D.M. n. 223 y Responsabilità
dell’ente proprietario della strada y Esclusione.
. L’art. 2 dell’allegato al D.M. 223/1992, "Regolamento
recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’o-
mologazione e l’impiego delle barriere stradali di si-
curezza”, a norma del quale "Le barriere di sicurezza
stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in
opera essenzialmente al f‌ine di realizzare per gli utenti
della strada e per gli esterni eventualmente presenti,
accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla con-
f‌igurazione della strada, garantendo, entro certi limiti,
il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla
fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere di si-
curezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono
quindi essere idonei ad assorbire parte dell’energia di
cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contem-
poraneamente gli effetti d’urto sui passeggeri", si rife-
risce, come si desume dall’interpretazione dei commi 2
e 3 dell’art. 2 del predetto D.M., solo alle nuove strade
ed alle nuove progettazioni o ai nuovi interventi di ade-
guamento e non alle strade preesistenti. Ne consegue
che, in caso di sinistro verif‌icatosi in corrispondenza di
un varco autostradale (c.d. by pass), ovvero un’interru-
zione della continuità delle barriere di protezione, pre-
esistente al D.M. n. 223, non sussiste a carico dell’ente
proprietario della strada un obbligo giuridico di ade-
guamento del predetto varco alle istruzioni tecniche
contenute nel D.M. n. 223. (d.m. 18 febbraio 1992, n.
223, art. 2; nuovo c.s., art. 14) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino la fattispecie in
esame. In genere, per quanto riguarda gli obblighi gravanti sugli enti
proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14 c.s., v. Cass. civ. 22 aprile
2010, n. 9527, in questa Rivista 2010, 600.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 7 giugno 2011 il GIP presso il Tri-
bunale di Pescara, all’esito dell’udienza preliminare, di-
sponeva il giudizio nei confronti di Lai Igino, nella qualità
di responsabile del settore Direzione Generale di Eserci-
zio della società Strada dei Parchi S.p.a. per il reato a lui
ascritto in rubrica, f‌issando la comparizione delle parti
dinanzi al Tribunale di Pescara, in composizione mono-
cratica.
Si costituivano parte civile Rosata Lippa, Chiara e Pa-
ola Mastrella, in qualità di moglie e f‌iglie di Stefano Ma-
strella, Lanciano Francesco e Lanciano Antonio, quali f‌igli
di Lanciano Giuseppe, Quacquarelli Annamaria, Silvia e
Nunzio Balestrieri, quali moglie e f‌igli di Balestrieri An-
tonio.
Si costituiva altresì, quale responsabile civile, la Strada
dei Parchi S.p.a., in persona del suo legale rappresentante.
All’odierna udienza, espletata l’istruttoria dibattimen-
tale, veniva data lettura – nella forma equipollente della
indicazione specif‌ica, ai sensi dell’art. 511 comma 5 c.p.p.
– degli atti utilizzabili ai f‌ini della decisione.
Si svolgeva, quindi, la discussione f‌inale nel corso della
quale le parti – che avevano anche depositato memorie di-
fensive – formulavano ed illustravano le rispettive conclu-
sioni (sinteticamente riportate nel verbale e da intendersi
qui integralmente ritrascritte); quindi, dichiarato chiuso
il dibattimento, il giudice si ritirava in camera di consiglio
per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato va assolto dal reato a lui ascritto perché il
fatto non sussiste.
Va premesso che la dinamica del fatto oggetto del pro-
cesso è pacif‌ica e risulta analiticamente descritta nei do-
cumenti prodotti dalle parti.
Il 24 agosto 2005, verso le ore 18,30, si verif‌icava un
incidente stradale mortale al km 145+369 dell’autostra-
da A/25 – carreggiata Roma-Pescara –, nel territorio del
Comune di Popoli e nel sinistro rimaneva coinvolta l’au-
tovettura ATV Lancia K condotta da Mastrella Stefano, su
cui viaggiavano anche Lanciano Giuseppe e Balestrieri
Antonio, tutti deceduti.
Al momento del sinistro le condizioni atmosferiche era-
no di cielo aperto con violento temporale in atto e visibili-
tà limitata, con traff‌ico normale.
Il tratto stradale interessato si presentava in leggera
discesa e rettilineo, con il manto stradale in ottimo stato
di manutenzione e bagnato dalla pioggia; era delimitato
da guard-rail laterale e da ampio by-pass chiuso con coni
delimitatori di carreggiata.

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