Tribunale Penale Di Milano Sez. X, Ord. 4 Aprile 2016

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giur
6/2017 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
(16) Così: Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2015, n. 5787, in CED Cass.
n. 265983.
(17) Così: Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 33051, in Guid. Dir.
2016, 34, 57 ss.
(18) Cfr. F. NUZZO, Appunti sul potere di integrare la motivazione
dell’ordinanza cautelare in sede di riesame, in Arch. Nuova Proc. Pen.
2012, 6, 657 ss.
(19) V. Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, op. cit., 50.
(20) Ex plurimis: Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2012, n. 25631 in
CED Cass. n. 254161; Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2014, n. 12302, in CED
Cass. n. 259462.
(21) V. T. COCCOLUTO, L’autonoma valutazione del giudice della
cautela, 20 maggio 2015, in www.questionegiustizia.it; C. SCACCIANO-
CE, Il controllo sul potere cautelare dopo la L. n. 47 del 2015, in Proc.
Pen. e Giust. 2016, 3, 136 ss.
(22) Sul punto, M. PAPANTI-PELLETIER, Conf‌ini più netti tra an-
nullamento e integrazione dell’ordinanza cautelare genetica, in Proc.
Pen. e Giust. 2016, 2, 88 ss.
(23) Così: G. SPANGHER, Brevi rif‌lessioni sistematiche, cit., in
www.penalecontemporaneo.it
(24) Così: A. NAPPI, Le impugnazioni de libertate dopo la riforma:
appunti su implicazioni e prospettive, 3 marzo 2016, in www.legislazio-
nepenale.eu.
(25) Così: C. TONINELLI, op. cit., 1526.
(26) In proposito: Cass. pen., S.U., 30 maggio 2006, n. 36267, in CED
Cass. n. 234598; nonchè L. SEMERARO, Non solo taglia e incolla (parte
prima), 29 ottobre 2015, in www.questionegiustizia.it
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. X, ORD. 4 APRILE 2016
PRES. LA ROCCA – IMP. V.P. ED ALTRO
Parte civile y Legittimazione e interesse y Delle
Associazioni dei consumatori e degli utenti y Inam-
missibilità y Condizioni y Fattispecie in tema di pro-
cesso per peculato e truffa a carico di Consiglieri
regionali ai danni della Regione Lombardia.
. Gli enti e le associazioni rappresentative degli inte-
ressi dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici
sono legittimati all’azione risarcitoria, anche in sede
penale mediante costituzione di parte civile, ove dal
reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse pro-
prio, semprechè tale interesse coincida con un diritto
reale o comunque con un diritto soggettivo del sodali-
zio, e quindi se offeso sia l’interesse perseguito in rife-
rimento ad una situazione storicamente circostanziata,
da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statu-
to a ragione stessa della propria esistenza e azione,
come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale
dell’ente. Nel caso in esame, relativo ad un processo
per peculato e truffa a carico di Consiglieri regionali
ai danni della Regione Lombardia, la costituzione di
parte civile di enti e associazioni di tutela dei consu-
matori è stata negata in quanto l’interesse di tali enti
al buon andamento e alla trasparenza della pubblica
amministrazione risultava perseguito in termini gene-
rali nello statuto degli stessi e, come tale, non risultava
prevalente. (c.p.p., art. 74; c.p.p., art. 78; c.p.p., art. 90;
c.p.p., art. 91)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla richiesta di costituzione di parte civile di Re-
gione Lombardia e delle associazioni Codacons, Codici e
Codici Lombardia
Nel presente procedimento hanno chiesto di costituir-
si parte civile Regione Lombardia e le associazioni Coda-
cons, Codici e Codici Lombardia.
Le difese degli imputati si sono opposte alla costituzio-
ne di parte civile di queste ultime associazioni.
Ritiene il collegio che debba essere ammessa la costitu-
zione di parte civile di Regione Lombardia, mentre debba
essere rigettata la domanda di costituzione di parte civile
delle associazioni Codacons, Codici e Codici Lombardia.
Come è noto, l’azione civile nel processo penale postula
la commissione di un reato dal quale siano derivate conse-
guenze civili consistenti essenzialmente nella produzione
di un danno, patrimoniale o non.
Nonostante la natura autonoma della fonte di respon-
sabilità civile da riconoscersi all’art. 185 c.p., il danno cui
è collegata, ossia il danno provocato, assume comunque
valenza civilistica.
In particolare, la pretesa è connessa alla lesione di
una situazione giuridica soggettiva quale tipicamente un
diritto soggettivo (a certe condizioni anche relativo), ov-
vero altre situazioni di vantaggio, consistenti in interessi
legittimi, situazioni di fatto come il possesso, aspettative
di diritto o comunque fondate su un legittimo aff‌idamento,
come nel caso della perdita di chances.
Tuttavia, il nesso tra la fonte produttiva e il danno resta
disciplinato dall’art. 1223 c.c. in termini di consequenzia-
lità immediata e diretta (c.d. criterio della regolarità cau-
sale) escludendosi, quindi, obblighi risarcitori per ipotesi
di danno indiretto, rif‌lesso od occasionale, in mancanza di
una norma che deroghi la disciplina generale dell’illecito
civile.
Non vi è dubbio che debba essere preservata la fon-
damentale e ben spiegata distinzione tra offesa e danno;
e non è neppure dubbio che tale danno debba costituire
concreta, diretta conseguenza del reato e debba essere
provato. Normalmente, infatti, il soggetto passivo del reato
è anche il danneggiato e può pertanto far valere la prete-
sa civilistica essendo il nesso tra reato e danno lamentato
evidente. Diversamente, nelle ipotesi nelle quali non vi
è coincidenza tra persona offesa e danneggiato, ovvero
quando lo stesso reato produca un danno sia alla persona
offesa che ad altro soggetto, va condotto un rigoroso scru-
tinio ex art. 1223 c.c. tanto sul danno effettivo che sul nes-
so di consequenzialità immediata e diretta.
Con particolare riguardo agli enti ed associazioni, si
è enunciato in giurisprudenza che essi sono legittimati
all’azione risarcitoria anche in sede penale mediante co-
stituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un
danno ad un interesse proprio, sempreché tale interesse
coincida con un diritto reale o comunque con un diritto
soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l’in-
teresse perseguito in riferimento a una situazione storica-
mente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e as-
sunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza

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