Tribunale penale di Milano sez. IX, 6 dicembre 2013

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giur
2/2015 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
Benchè presentate da soggetti detenuti in carcere, non
sono invece azionabili innanzi al magistrato di sorveglian-
za le pretese risarcitorie:
- relative a pregiudizi prodottisi prima del 28 giugno
2014, ma non più attuali al momento della presentazione
dell’istanza, le quali possono essere fatte valere innanzi
al tribunale civile (con l’azione speciale ex art. 35-ter,
comma 3, O.P., in presenza delle condizioni divisate nella
disciplina transitoria contenuta nell’art. 2, commi 2 e 3,
D.L. 92/2014; o con l’azione generale ex art. 2043 c.c., non
ricorrendo codeste condizioni);
- relative a pregiudizi prodottisi dopo il 28 giugno 2014,
ma non più attuali al momento della presentazione del-
l’istanza (le quali possono essere fatte valere innanzi al
giudice civile con l’azione speciale ex art. 35-ter, comma
3, O.P. in virtù dell’interpretazione estensiva testè pro-
spettata al par. 2. 4).
5. - Nel caso di specie la domanda va dichiarata inam-
missibile.
L’istante, invero, ha dedotto un pregiudizio asserita-
mente verif‌icatosi prima del 28 giugno 2014, ma non più
attuale perchè subito presso Istituti penitenziari diversi
da quello in cui si trova ora detenuto. (Omissis)
tribunAle penAle di milAno
sez. iX, 6 dicembre 2013
est. giordAno – ric. miller
Prevenzione infortuni y Sicurezza del lavoro y De-
stinatari delle norme y Appalto y Imprenditore ap-
paltante y Lesioni colpose a lavoratore della società
appaltatrice y Responsabilità penale dell’appaltan-
te y Mancata predisposizione di adeguati sistemi di
sicurezza y Responsabilità amministrativa da reato
y Mancata adozione di modello di organizzazione e
gestione della sicurezza del lavoro y Sussistenza.
. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il datore
di lavoro è responsabile, sul piano della colpa specif‌ica,
delle lesioni occorse a lavoratore per non aver predi-
sposto adeguati sistemi di sicurezza nello svolgimento
dell’attività lavorativa; sussiste, inoltre, in capo allo
stesso la responsabilità amministrativa da reato ex art.
25 septies D.L.vo n. 231/2001, per non aver adottato
alcun modello di organizzazione e gestione della sicu-
rezza del lavoro. (Nella fattispecie l’incidente si era
verif‌icato nello stabilimento della società appaltante
ai danni di lavoratore della società appaltatrice) (c.p.,
art. 590; c.c., art. 2087; d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art.
30; d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art. 71; d.l.vo 8 giugno
2001, n. 231, art. 25 septies) (1)
(1) Utili riferimenti, in dottrina, si rinvengono in: C. MACALUSO,
Il riparto della responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore in
materia di prevenzione infortuni, in Riv. pen. 2012, 1197; E. DEL
FORNO, Infortunio sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro
e condotta abnorme del lavoratore: commento ad una interessante
sentenza di merito, in nota a Corte app. pen. Roma sez. I, 2 maggio
2011, n. 2414, ivi 2012, 207; ID., Il responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione non libera il datore di lavoro delle proprie re-
sponsabilità in tema di prevenzione infortuni, in nota a Cass. pen.,
sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1841, ivi 2010, 1125.
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
L’imputata Miller Cindy Jane viene tratta a giudizio per
rispondere del reato di lesioni colpose in qualità di legale
rappresentante della United Parcel Service Italia s.r.l
e quindi di datore di lavoro in relazione alle attività che
si svolgevano all’interno del deposito per lo smistamento
delle merci di via Fantoli in Milano.
In particolare all’imputata viene contestato di avere pro-
vocato lesioni colpose che si sono verif‌icate per il lavoratore
Miglietta Giordano, dipendente della Nova coop service, im-
piegato presso i locali aziendali della ditta UPS, consistite
nell’amputazione delle falangi distali del secondo, terzo,
quarto, quinto dito della mano destra per il trauma dello
schiacciamento da strappamento con amputazione delle
falangi distali, da cui derivava una malattia costituita an-
che dall’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per un periodo di circa giorni 78 nonché un indebolimento
permanente della funzionalità della mano destra.
All’imputata vengono contestate una serie di violazioni
in materia di salute e sicurezza del lavoro costituita dagli
artt. 2087 c.c., e 71 decreto legislativo 81/2008.
L’istruttoria ha consentito di ricostruire pacif‌icamente
la dinamica dell’accaduto; sul punto è bene rilevare che
dal complesso testimoniale e dai documenti prodotti dalle
parti si ricava in modo univoco lo svolgimento dei fatti.
A tal riguardo la difesa ha mostrato pieno spirito colla-
borativo nella ricostruzione dei fatti e in def‌initiva non ha
opinato la dinamica concreta che ha portato alle lesioni
personali della persona offesa.
Pertanto a tal riguardo si può ritenere pacif‌icamente
provato che nel corso dell’attività della persona offesa, vol-
ta ad operare sul nastro trasportatore per lo smistamento
di corrispondenza e di pacchi di piccolo taglio (max 2 kg),
all’interno dei locali della UPS, stabilimento di via Fan-
toli in Milano, lungo un nastro trasportatore collocato ad
un’altezza superiore a quella del piano operativo diretto, ed
esattamente ad un’altezza di circa 1,90 m., un pacco veniva
a bloccare il nastro trasportatore per essersi incagliato.
A quel punto il lavoratore Miglietta Giordano prov-
vedeva attraverso una scaletta predisposta nei pressi, a
sporgersi all’altezza suff‌iciente per riuscire a sbloccare
quella del pacco che impigliava lo scorrimento del nastro
trasportatore, sdraiandosi sul nastro trasportatore. Egli
anche per l’assenza di barre di protezione che avrebbero
dovuto impedire alla persona offesa di intromettere le
mani tra il nastro trasportatore e le maglie dello stesso,
operava per disincagliare il pacco (e quindi sbloccare
il nastro) inserendo le mani in una zona che nemmeno
vedeva. In quel momento egli sentiva una sorta di scossa e
si accorgeva che parte delle dita della mano destra erano
tranciate parzialmente con conseguente amputazione
delle falangi distali del secondo, terzo, quarto, quinto dito.
Sul punto vedi le deposizioni della p.o. e indirettamente di
Innocenza Stefano (preposto all’attività).

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