Tribunale penale di Macerata Uff. Gup, 17 settembre 2014

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giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indi-
cante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del tra-
sgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli orga-
ni di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consen-
tono la determinazione dell’illecito in tempo successivo
poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto
di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’
articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, conver-
tito, con modif‌icazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e
successive modif‌icazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traff‌i-
co limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso
i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127».
Nel caso di specie non si verte nell’ipotesi prevista dalla
lettera e) atteso che l’apparecchio utilizzato per rilevare
l’infrazione non era direttamente gestito dall’organo di
polizia stradale, non essendo presente alcun operatore ai
rilievi; che il veicolo oggetto del rilievo non era a distanza
dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità
di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari
e che non era presente alcun posto di accertamento, con-
siderato il fatto che si tratta di un dispositivo automatico
operante senza la presenza di agenti.
Né può invocarsi nel caso di specie, nel quale l’infrazio-
ne è costituita dal superamento della linea di arresto, la
lettera b) del comma 1 bis dell’art. 201 C.d.S. avente ad og-
getto la diversa e più grave violazione dell’attraversamento
di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
Ne consegue che alla data della commissione dell’in-
frazione, il superamento della linea d’arresto del semaforo,
disciplinato dall’art. 41 comma undicesimo del C.d.S., do-
veva necessariamente essere contestato immediatamente,
ovvero - ai sensi del comma 1 ter dell’art. 201 del C.d.S. - gli
organi accertatori avrebbero dovuto indicare nel verbale le
ragioni per le quali avevano proceduto alla contestazione
differita (cfr. Cass. 23222/13), non vertendosi in alcuno dei
casi disciplinati dalle lettere b), f) e g) del comma 1 bis.
Ciò posto, non sussistendo nella fattispecie in esame i
presupposti per la contestazione immediata, né risultando
allegate le ragioni che l’avevano impedita, l’appello propo-
sto deve trovare accoglimento, con conseguente annulla-
mento dell’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura
di Torino in data 15 febbraio 2010, n. 23982/R/2006.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come
in dispositivo con riduzione del 50% rispetto ai valori medi
f‌issati dalla tabella del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in con-
siderazione del valore della causa e dell’attività effettiva-
mente svolta, seguono la soccombenza di parte opposta ex
art. 91 c.p.c. (Omissis)
TribUNALE pENALE Di mAcErATA
Uff. GUp, 17 SETTEmbrE 2014
EST. poTETTi – imp. X
Pena y Sanzioni sostitutive y Lavoro di pubblica
utilità y Modalità di svolgimento y Modif‌icazione
in via d’urgenza y Ai sensi dell’art. 44 del D.L.vo
n. 274/2000 y Obbligo del giudice di f‌issazione del-
l’udienza ex art. 666 c.p.p. y Esclusione y Facoltà
per le parti di richiedere l’instaurazione del con-
tradditorio y Sussistenza.
. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità possono essere modif‌icate in via di urgenza, ai
sensi dell’art. 44, comma secondo, del D.L.vo n. 274 del
2000, senza dover obbligatoriamente f‌issare l’udienza
di prosecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p., ma rimet-
tendo a ciascuna delle parti la facoltà di chiedere l’in-
staurazione del procedimento esecutivo e quindi del
pieno contraddittorio fra le parti. (d.l.vo 28 agosto
2000, n. 274, art. 44; c.p.p., art. 666) (1)
(1) Sull’argomento in senso analogo si veda Trib. pen. Massa, sez.
dist. Carrara, 23 agosto 2012, n. 1311, in questa Rivista 2012, 1035.
SvoLGimENTo DEL procESSo E moTivi DELLA DEciSioNE
Il Giudice
Pronunciando sulla richiesta dell’avv. (omissis), quale
difensore di f‌iducia di X, diretta ad ottenere il mutamento
del luogo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità non-
ché la possibilità di svolgere tali lavori per complessive ven-
ti ore settimanali, in riferimento alla sentenza n. (omissis)
del Tribunale di Macerata (in composizione monocratica).
Ritenuto di dover provvedere ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 44 e 54 del D.L.vo n. 274-2000 (trattando-
si di competenza del giudice dell’esecuzione; conf. Cass.,
n. 29227-13), e ritenuta quindi la propria competenza ex
art. 665, comma 4, c.p.p..
Ritenuto di dover provvedere in via di urgenza, con-
siderata la data dell’istanza, e per tutelare le esigenze
rieducative e di recupero del condannato, ed essendo ciò
consentito dall’art. 44, comma secondo, del D.L.vo n. 274
del 2000 (“in caso di assoluta urgenza, le modif‌iche pos-
sono essere adottate con provvedimento provvisorio revo-
cabile nelle fasi successive del procedimento”).
Ritenuta la parziale fondatezza dell’istanza, sulla base
del dictum della Corte costituzionale la quale, con sen-
tenza n. 179 del 5 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma 3 dell’art. 54 cit., nella parte in
cui non prevede che, «Se il condannato lo richiede, il giu-
dice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità
fuori dall’ambito della provincia in cui risiede».
Ritenuto invece, quanto alle ore di lavoro sostitutivo,
che già la sentenza suddetta ammetteva l’imputato ad ef-
fettuare il lavoro de quo anche oltre le sei ore settimanali,
ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.L.vo 274-2000, mentre,
ai sensi del successivo quarto comma, non derogabile dal
giudice, la durata giornaliera della prestazione non può
comunque oltrepassare le otto ore.

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