Tribunale Penale Di Fermo 8 Gennaio 2019, Ord. N. 364

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Merito
TRIBUNALE PENALE DI FERMO
8 GENNAIO 2019, ORD. N. 364
EST. MOLFESE – IMP. X
Società y Reati societari y Ente chiamato nel pro-
cesso come responsabile civile y Autonomia di dife-
sa y Individuazione y Fattispecie in tema di conf‌isca
urbanistica e di riconosciuta illegittimità del prov-
vedimento disposto nei confronti della persona
giuridica.
. L’ente chiamato nel processo penale come respon-
sabile civile per il fatto illecito attribuito alla persona
f‌isica apicale (illecito urbanistico) è persona non
estranea al reato ed è soggetto messo in condizione di
difendersi in autonomia rispetto alla posizione dell’im-
putato persona f‌isica. Nella fattispecie è estraneo al
tema processuale il D.L.vo n. 231/2001 sia perché l’ente
non è chiamato a rispondere per responsabilità ammi-
nistrativa da reato; sia perché la in ius vocatio a tale
titolo non poteva avvenire, non essendo i reati urbani-
stici rientranti nel catalogo dei reati presupposto¸ sia,
inf‌ine, perché il sequestro preventivo (dell’immobile)
di cui viene chiesta la revoca non è stato disposto ex
art. 53 D.L.vo n. 231/2001 e, quindi, non potrà mai sfo-
ciare nella sanzione amministrativa della conf‌isca di
cui all’art. 19 D.L.vo n. 231/2001. (d.l.vo 8 giugno 2001,
n. 231, art. 19; d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 53) (1)
(1) Per la migliore comprensione della fattispecie si precisa che la
sentenza evocata è Corte EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, Giem
s.r.l. e altri c. Italia. Si veda in particolare l’articolo di G. BARONE,
Conf‌isca urbanistica e terzi estranei al procedimento. Prospettive di
tutela, pubblicato in questo stesso fascicolo. Per una accurata anali-
si dei vari prof‌ili, talora innovativi, di questa pronuncia cfr. A. PUL-
VIRENTI - M. LO GIUDICE, Prescrizione, conf‌isca e processo nella
sentenza GIEM e altri c. Italia, in processopenalegiustizia, n. 1/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni espresse dalla difesa e l’approccio
interpretativo, pur astrattamente condivisibili, non posso-
no in alcun modo risultare dirimenti e applicabili al proce-
dimento in oggetto, non solo per la diversità di fase proces-
suale (è tutt’ora in corso l’accertamento dibattimentale
dell’eventuale responsabilità penale dello stesso legale
rappresentante della società istante) ma anche e soprat-
tutto per le parziali differenze giuridiche e concettuali tra
il caso sottoposto e deciso dalla Corte EDU - sentenza 28
giugno 2018, G.IEM. e altri c. Italia (richiamata dalla dife-
sa istante) e quello oggetto di questo procedimento;
Preliminarmente, indubbiamente condivisibili le valu-
tazioni in ordine alla natura della conf‌isca urbanistica, so-
stanzialmente penale, non solo per il diretto collegamento
tra la misura in questione e la commissione di un reato,
ma altresì per la collocazione sistematica (all’interno di
un articolo rubricato "sanzioni penali") e per la stessa
f‌inalità punitiva facilmente desumibile dalla sua natura
obbligatoria, tanto da poter essere disposta in assenza di
un danno effettivo o di un rischio concreto per l’ambiente
e quindi in assenza di qualsiasi attività volta a trasformare
il territorio (Corte Edu).
Nessun dubbio in ordine alla vincolatività per l’ordi-
namento interno non solo della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo ma anche della interpretazione di tali
principi offerta dai Giudici di Strasburgo.
È pacif‌icamente ritenuto, infatti, in giurisprudenza,
che qualora il Giudice comune ritenga che non sia possibi-
le comporre il contrasto in via interpretativa tra l’applica-
zione della norma della Cedu, in luogo di quella nazionale
contrastante, è chiamato a sollevare questione di legitti-
mità costituzionale con il parametro di riferimento di cui
all’art. 117, primo comma Cost. (la potestà legislativa è
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali).
Pur effettuate tali precisazioni, l’approccio della parte
istante appare in ogni caso errato perché prospetta quale
presupposto interpretativo la vincolatività per il giudice
nazionale di qualsivoglia sentenza della Corte Edu e non,
invece, delle sole sentenze costituenti "diritto consolida-
to" in senso stretto.
Infatti, se è vero che alla Corte di Strasburgo spetta
pronunciare la «parola ultima» in ordine a tutte e que-
stioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della
Convenzione e dei suoi Protocolli, resta fermo che l’appli-
cazione e l’interpretazione del sistema generale di norme
è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri.
Il ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di
Strasburgo, poggiando sull’art. 117, primo comma, Cost.
deve quindi coordinarsi con l’art. 101, secondo comma,
Cost. nel punto di sintesi tra autonomia interpretativa del
giudice comune e dovere di quest’ultimo di prestare colla-
borazione, aff‌inché il signif‌icato del diritto fondamentale
cessi di essere controverso.
Pertanto, il giudice comune è tenuto ad uniformarsi
alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma
conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella
giurisprudenza e fermo il margine di apprezzamento che
compete allo Stato membro.
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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