Tribunale Penale Di Fermo 28 Febbraio 2017

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Arch. nuova proc. pen. 4/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI FERMO
28 FEBBRAIO 2017
EST. MOLFESE – IMP. X
Società y Reati societari y Responsabilità ammini-
strativa degli enti y Ex art. 590 c.p. y Per l’ipotesi
di lesioni personali aggravate dalla violazione della
disciplina antinfortunistica y Interesse e vantaggio
dell’ente y Per l’ipotesi di lesioni personali del lavo-
ratore y Conf‌igurabilità y Esclusione y Valutazione
della condotta e non dell’esito antigiuridico y Prova
della sussistenza dei criteri di imputazione oggetti-
va di cui all’art. 5 del D.L.vo 231/2001 y Sussistenza
y Esclusione.
. Nei reati colposi d’evento, considerato che i concetti
di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e
non all’esito antigiuridico, si deve escludere la respon-
sabilità per illecito amministrativo dell’ente, nell’ipo-
tesi di lesioni personali del lavoratore, qualora non vi
sia la prova di alcuno dei criteri di imputazione ogget-
tiva di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 231/2001 e nessun ele-
mento permetta di evidenziare che la condotta colposa
sia frutto di una violazione deliberata delle regole cau-
telari f‌inalizzate al perseguimento di un interesse della
società, piuttosto che il risultato di una semplice sotto-
valutazione dei rischi o di una cattiva considerazione
delle misure di prevenzione necessarie. (c.p., art. 590;
d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 5; d.l.vo 8 giugno 2001,
n. 231, art. 25 septies) (1)
(1) Per l’ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente derivante
dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disci-
plina antinfortunistica, si veda Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n.
24697, in questa Rivista 2017, 393.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del Pubblico Ministero del 27 dicembre
2012, X, in qualità di legale rappresentante della (omissis)
s.r.l. veniva citato in giudizio per rispondere del reato indi-
cato in epigrafe (art. 590 comma 3 c.p. ai danni di omissis).
Con lo stesso decreto veniva formalmente contestata
alla (omissis) s.r.l. la fattispecie prevista all’art. 25 septies
D.L.vo 231/2001, in quanto dalla prospettazione del pub-
blico ministero la condotta colposa posta in essere dall’im-
putato risulterebbe realizzata nell’interesse dell’ente.
In sede dibattimentale, ammessa dinanzi ad altro Giudice
la costituzione di parte civile dell’INAIL (poi espressamente
revocata), all’udienza del 2 maggio 2016 si procedeva all’e-
scussione di omissis (lavoratore danneggiato), (omissis) (in
servizio presso l’ASUR Fermo), (omissis) e (omissis).
Acquisita la documentazione come prodotta dalle
parti, si dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale e
il Pubblico Ministero ed i difensori, previo deposito delle
memorie difensive, formulavano ed illustravano le rispet-
tive conclusioni.
Gli elementi probatori acquisiti risultano suff‌icienti a
fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una pronuncia
di colpevolezza dell’imputato X, in ordine alla condotta
colposa con violazione della disciplina antinfortunistica a
lui contestata, dovendosi al contrario escludere la respon-
sabilità dell’ente (omissis) s.r.l. con riferimento all’illecito
di cui all’art. 25 septies D.L.vo 231/2001.
Pur rinviando per esigenze di sinteticità espositiva agli
atti regolarmente acquisiti, risulta opportuna una breve ri-
costruzione di quanto accaduto alla data dell’imputazione.
In data 12 luglio 2011, (omissis), dipendente operaio
della (omissis) s.r.l., rimaneva vittima di un infortunio
sul lavoro mentre, all’interno dell’azienda, operava su una
macchina “pressetta PNEUM. X M1”, in funzione per l’as-
semblaggio di sistemi di sicurezza per serrande.
Dalla certif‌icazione medica in atti, seguita all’infortu-
nio, risulta che la persona offesa in occasione dell’infortu-
nio subì l’amputazione della terza falange del dito indice
della mano destra.
Dalle dichiarazioni rese è emerso “azionando le due
leve della pressa che fanno da comando manuale quando
ho sentito un forte dolore ad un dito della mano destra”.
I successivi accertamenti, come riferiti dall’operante
dell’Asur, (omissis), hanno permesso di evidenziare che la
pressa oggetto del capo di imputazione era strumento di as-
semblaggio autoprodotto dalla stessa (omissis) s.r.l. (“un’au-
tocostruzione messa a disposizione dei dipendenti”).
La circostanza non esclude l’obbligo di rispettare la di-
sciplina normativa, volta alla prevenzione degli infortuni,
che nel caso di specie risulta indubbiamente violata.
In particolare, le due leve potevano essere comandate in-
dipendentemente (in violazione della normativa che al con-
trario obbliga all’utilizzo contemporaneo), né altresì le stes-
se risultavano suff‌icientemente distanziate l’una dall’altra.
Da ultimo, la pressetta in uso all’(omissis) non era mu-
nita dei presidi di protezione delle zone pericolose.
Le dichiarazioni della (omissis) e di X nulla aggiun-
gono al quadro delineato, confermato dalla stessa scelta
societaria di adeguare tempestivamente, a seguito delle
prescrizioni imposte dal Servizio di Prevenzione e Sicu-
rezza Ambienti di Lavoro, il macchinario autoprodotto e in
precedenza lesivo.

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