Tribunale Penale Di Alessandria Sez. Sorv., Ord. 24 Marzo 2018, N. 1219

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Arch. nuova proc. pen. 3/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI ALESSANDRIA
SEZ. SORV., ORD. 24 MARZO 2018, N. 1219
EST. VIGNERA – IMP. P.M. IN PROC. T.
Giudice di pace y Competenza penale y Determi-
nazione della pena y Sanzioni sostitutive y Nel caso
di pena pecuniaria non eseguita y Per insolvibilità
del condannato y Conversione della pena ex art.
55/D.L.vo 274 del 2000 y In lavoro di pubblica utilità
o permanenza domiciliare y Determinazione delle
modalità esecutive y Competenza del magistrato di
sorveglianza y Esclusione.
. Spetta al giudice di pace che ha emesso la sentenza
in esecuzione e non al magistrato di sorveglianza la
competenza a disporre la conversione ex art. 55 D.L.vo
274/2000 della pena pecuniaria non eseguita per insol-
vibilità del condannato. (c.p.p., art. 660; d.l.vo 28 ago-
sto 2000, n. 274, art. 40; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274,
art. 53; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54; d.l.vo 28
agosto 2000, n. 274, art. 55) (1)
(1) Cfr., sul tema della legittimità della sostituzione della pena da
parte del G.d.P., Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2006, n. 31477, in
www.latribunaplus.it che sostiene come non sia legittima la sostitu-
zione della pena pecuniaria, ragguagliata a quella detentiva ex art.
55 del citato D.L.vo, “in riferimento a reati di competenza del giudice
di pace ai quali sia stata comminata la sanzione della permanenza
domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, irrogabili in luo-
go della reclusione o dell’arresto.”Di contro, risulta assolutamente
legittima la concentrazione di tale competenza nello stesso organo,
quando si tratta di decidere sull’istanza relativa alla modif‌ica delle
modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cogni-
zione; in tale ipotesi la competenza appartiene al giudice dell’ese-
cuzione in luogo del magistrato di sorveglianza. In tal senso si veda
Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2013, n. 29227, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
– poiché nella fattispecie è stata richiesta la conver-
sione ex art. 55 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 di una pena
pecuniaria applicata con sentenza del Giudice di pace di
Alessandria, la competenza a provvedere spetta a quest’ul-
timo ai sensi dell’art. 40, 1° comma, stesso D.L.vo (“Sal-
vo diversa disposizione di legge, competente a conoscere
dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace
che l’ha emesso”);
– trattandosi di norma speciale, quest’ultima disposizio-
ne prevale su quella generale contenuta nell’art. 660 c.p.p.;
– irrilevante è la circostanza che la “sopravvivenza”
dell’art. 660 c.p.p. è conseguita alla declaratoria di ille-
gittimità costituzionale “degli artt. 237, 238 e 299 (nella
parte in cui abroga l’art. 660 c.p.p.) del D.L.vo 30 maggio
2002 n. 113”;
– tale dichiarazione di incostituzionalità, invero, è sta-
ta fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giu-
gno 2003 n. 212 solo per vizio di eccesso di delega (recte:
“perché il legislatore delegato … era sicuramente privo
del potere di dettare una disciplina del procedimento di
conversione delle pene pecuniarie che comportasse –
come quelle impugnata – una radicale modif‌ica delle re-
gole di competenza”: come si legge nella motivazione della
predetta sentenza) e non sulla base di una ipotetica (ed
inesistente) competenza generale ed inderogabile in su-
biecta materia della magistratura di sorveglianza;
– la competenza del giudice di pace in subiecta mate-
ria trova conferma nel fatto che la conversione ex art. 55
D.L.vo 274/2000 comporta la sostituzione della pena pecu-
niaria non eseguita per insolvibilità del condannato (non
nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo ex art. 102
L. 24 novembre 1981 n. 689, ma) in una delle altre sanzio-
ni applicabili dal giudice di pace [recte: se il condannato
lo richiede, nel lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.L.vo
274/2000 (v. art. 55, 1° comma); oppure, in mancanza di
tale richiesta, nell’obbligo di permanenza domiciliare ex
art. 53 D.L.vo 274/2000 (v. art. 55, 5° comma)]: di guisa
che sarebbe assolutamente illogico che la competenza (sia
funzionale che territoriale) a provvedere sull’esecuzione
di tali (ed identiche) sanzioni dipenda dal loro momento
applicativo (per essere attribuita al giudice di pace che ha
emesso la sentenza, se applicate con la sentenza stessa; e
invece al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza
o di domicilio del condannato ex art. 677, comma 2, c.p.p.,
se applicate in sede di conversione per insolvibilità del con-
dannato); mentre, di contro, risulta pienamente ragionevo-
le la concentrazione di tale competenza nello stesso organo
(cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 29227, conf‌l.
comp. in proc. Kharraf., Rv.256800: “In tema di esecuzione
della pena, appartiene al giudice dell’esecuzione, e non al
magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull’i-
stanza relativa alla modif‌ica delle modalità di esecuzione
della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite
nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione”);
– inf‌ine, il suindicato art. 55 (che prevede la sostituzione
con le suindicate sanzioni della pena pecuniaria non ese-
guita per insolvibilità del condannato) è collocato (al pari
degli artt. 53 e 54) nel titolo II della L. 274/2000, che reca
l’intestazione “sanzioni applicabili dal giudice di pace”: di
guisa che pure quelle “sostitutive” ex art. 55 sono applicabili
e devono essere applicate da tale organo. (Omissis)

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