Tribunale penale di Alessandria uff. sorv., 4 dicembre 2013 (ud. 30 novembre 2013)

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Arch. nuova proc. pen. 2/2014
Merito
tRibunale penale di alessandRia
uff. soRv., 4 dicembRe 2013
(ud. 30 novembRe 2013)
est. viGneRa – Ric. G.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Aff‌idamento in prova al servizio
sociale y Esito positivo y Estinzione della sola pena
detentiva y Conseguente inapplicabilità delle misu-
re di sicurezza y Esclusione.
. L’effetto estintivo della pena detentiva conseguente
all’esito positivo dell’aff‌idamento in prova al servizio
sociale non costituisce un’estinzione in senso proprio
perché deriva da una particolare modalità di esecuzio-
ne della pena stessa. A tale effetto estintivo, pertanto
non si ricollega l’inapplicabilità della misura di sicu-
rezza prevista dall’art. 210, comma 2, c.p. (c.p. art. 210;
l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. I, 24 giugno 2005, P.M. in proc. De Angelis, in Riv. pen.
2006, 861 e Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2003, P.M. in proc. Pellegrini,
ivi 2004, 256.
svolGimento del pRocesso e motivi della decisione
1. - A seguito di sentenza in data 1° luglio 2010 della
Corte di Appello di Milano (che riformava parzialmente
quella emessa il 5 novembre 2009 dal GIP del Tribunale
di Milano e che, a sua volta, è stata annullata senza rin-
vio quoad poenam dalla Corte di Cassazione il 18 maggio
2011), G. C. è stato condannato alla pena di anni 5, mesi 4
di reclusione ed euro 40.000,00 di multa perchè colpevole
del reato di concorso in detenzione a f‌ini di spaccio di kg.
56 di eroina, di kg. 1 di cocaina e di kg. 168 di sostanza
da taglio con l’aggravante ex art. 80, comma 2, D.P.R.
309/1990 e con la recidiva (aggravanti dichiarate equiva-
lenti alle attenuanti generiche): fatto accertato in Milano
il 29 aprile 2009.
Dalla lettura della relativa motivazione si evince che:
- le indagini erano state avviate da una fonte conf‌iden-
ziale, la quale aveva informato che un tale Stefan di nazio-
nalità bulgara occultava presso il proprio appartamento
stupefacenti per conto di traff‌icanti albanesi;
- tali indagini avevano portato ad una perquisizione
del predetto appartamento, dove era stato trovato il G. ed
un altro suo connazionale e dove era stato sequestrato lo
stupefacente di cui al capo di imputazione ed altro stru-
mentario “tale da evidenziare che nell’appartamento era
attrezzato un vero e proprio laboratorio atto al taglio ed al
confezionamento della droga”;
- la perquisizione era stata estesa all’abitazione perso-
nale del G., dove erano stati trovati 34.000,00 euro ed una
prenotazione aerea per la tratta Vienna-Milano intestata
ad altro imputato.
Con la stessa sentenza veniva disposta l’espulsione
del predetto dal territorio dello Stato ex art. 86 D.P.R.
Il G. ha un altro precedente per fatti specif‌ici commessi
a Milano il 10 giugno 1998, per il quale è stato condannato
ad anni 4 di reclusione (pena espiata dal 10 giugno 1998
all’11 dicembre 2001).
L’esecuzione della pena è iniziata il 29 aprile 2009 (con
l’arresto nella f‌lagranza del reato predetto).
Con ordinanza in data 6 marzo 2012 il Tribunale di
Sorveglianza di Milano concedeva al detenuto la misura
dell’aff‌idamento in prova al servizio sociale, dando atto
che:
- la precedente condanna era ricollegabile alla tossi-
codipendenza del soggetto, il cui problema “è forse sotto-
valutato e ritenuto dal soggetto (che ha dichiarato di non
aver bisogno di aiuti all’esterno o di essere supportato dal
SERT) superf‌icialmente superato”;
- la relazione di sintesi, pur evidenziando la correttezza
della condotta intramuraria e l’adesione alle attività tratta-
mentali [consistite nella frequenza del corso per saldatori
dal 19 aprile 2010 al 28 maggio 2010 (ergo: per 39 giorni) e
dal 7 giugno 2010 nell’espletazione dell’attività lavorativa
all’interno del laboratorio dell’obliterazione delle ricette
farmaceutiche], dava parere contrario all’aff‌idamento in
prova per la mancanza di un’opportunità lavorativa, con-
cludendo per la prosecuzione del trattamento intramu-
rario in attesa dell’accertamento della persistenza della
pericolosità sociale della persona ai f‌ini dell’espulsione
dal territorio dello Stato;
- “la detenzione domiciliare è inammissibile per il titolo
di reato ricompreso nell’art. 4 bis O.P.” (ma nulla si dice a
proposito del divieto posto anche in ordine all’aff‌idamento
in prova dall’art. 4 bis O.P. in correlazione con il comma 1
ter e con il comma 2 bis);
- ad onta di quanto scritto nella relazione di sintesi, ri-
sultava “depositata dalla difesa una proposta di assunzione
a tempo indeterminato per 40 ore settimanali da parte di
tale R. P. F., ditta individuale nel settore edìle, opportuni-
tà che viene confermata dai CC. di Alessandria con nota
del 9 febbraio 2012, da cui risulta che il citato soggetto
è incensurato e privo di pregiudizi, titolare di ditta che

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