Tribunale di parma - esecuzioni immobiliari

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All'esito dell'incontro svoltosi l'1 dicembre scorso, presso il Tribunale, tra i rappresentanti dei notai e degli avvocati della Provincia di Parma, alla presenza del Giudice dell'Esecuzione, Dottor Nicola Sinisi, si riassumono di seguito le conclusioni raggiunte.

Attivit‡ preparatoria all'incanto Alla prima udienza di comparizione davanti al G.E., ove Ë presente anche lo stimatore (che in quella sede riceve l'incarico), il G.E. dispone la vendita all'incanto e delega un notaio. Nella relativa ordinanza fissa un termine per il deposito della perizia, dispone un'audizione innanzi al notaio delegato, nei locali di via Cavestro, e indica l'istituto di credito presso il quale andranno depositate le somme conseguenti all'aggiudicazione provvisoria.

Nel corso dell'audizione potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

a) il perito non ha depositato la perizia nel termine stabilito dal giudice, ma Ë presente il creditore procedente: il notaio fissa una nuova audizione mediante comunicazione al G.E., che viene depositata nel fascicolo;

b) il perito ha depositato la perizia nel termine stabilito dal giudice, ed Ë presente il creditore procedente: il notaio sentiti i presenti e sulla scorta della depositata perizia, fissa la data e l'ora dell'incanto, il luogo (via Cavestro), il pezzo base, le offerte in aumento, mediante comunicazione al G.E., che viene depositata nel fascicolo;

c) come al punto b) ma il creditore procedente chiede un rinvio: il notaio fissa una nuova audizione mediante comunicazione al G.E., che viene depositata nel fascicolo;

d) come al punto b) ma viene avanzata una contestazione (per esempio in merito alle risultanze della perizia): il notaio ne d‡ conoscenza, mediante comunicazione che viene depositata nel fascicolo, al G.E. per l'adozione dei provvedimenti che riterr‡ opportuni;

e) né il creditore procedente né i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo sono presenti (indipendentemente dal deposito o meno della perizia): il notaio ne d‡ conoscenza, mediante comunicazione, che viene depositata nel fascicolo, al G.E. per l'adozione dei provvedimenti che riterr‡ opportuni (art. 631 c.p.c.).

In sede di incanto Nel corso dell'incanto potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

a) nessuno ha presentato istanza di partecipazione ma Ë presente il creditore procedente: il notaio fissa una nuova audizione ai sensi dell'art. 590 c.p.c., mediante comunicazione al G.E., che viene depositata nel fascicolo;

b) nessuno ha...

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