Tribunale civile di Torino sez. III, 22 aprile 2014, n. 3191

Pagine643-646
643
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 22 APRILE 2014, N. 3191
EST. FERRERO – RIC. D’AGOSTINO (AVV. CECCANTI) C. PREFETTURA-UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO (AVV. DISTR. STATO)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Oppo-
sizione y Violazioni del Codice della strada y Onere
della prova y Fattispecie in tema di mancata indica-
zione di postazione di rilevamento della velocità.
. Poichè le controdeduzioni degli accertatori indirizza-
te alla Prefettura non fanno fede sino a querela di falso
se esse non vengono confermate in sede istruttoria, e,
pertanto, non possono assumere, da sole, idonea valen-
za probatoria, ove sul verbale, elevato per violazione
dell’art. 142 c.s., manchi qualsivoglia indicazione circa
l’avvenuta puntuale segnalazione della postazione di
rilevamento della velocità, la sentenza con la quale il
giudice di primo grado respinga l’opposizione dev’es-
sere riformata con l’annullamento dell’ordinanza-
ingiunzione che parimenti nulla dica in proposito.
(nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 204; nuovo c.s.,
art. 205) (1)
(1) Secondo il costante orientamento della S.C., espresso da Cass.
civ. 10 agosto 2007, n. 17615, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna,
e da Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930, ibidem (in ma-
teria di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in
materia di intermediazione f‌inanziaria), “In tema di sanzioni ammi-
nistrative, l’onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi
dell’illecito amministrativo sanzionato con l’ordinanza ingiunzione
opposta grava sull’autorità che ha emesso il provvedimento impu-
gnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono rite-
nersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui
quali esse si fondano siano tali da far apparire l’esistenza del fatto
ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di
ragionevole probabilità.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notif‌ica-
to alla Prefettura di Torino, sia presso la sede che presso
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in data 30
luglio 2012 (e quindi tempestivamente, attesa la data di
deposito dell’impugnata sentenza, che non risulta essere
stata previamente notif‌icata), la sig.ra D’Agostino Giusep-
pa impugnava la sentenza in oggetto indicata, con la quale
il Giudice di Pace di Torino aveva rigettato, compensando
le spese di causa, il ricorso dalla stessa proposto, ex art.
205 D.L.vo 285/92, avverso l’ordinanza-ingiunzione del Pre-
fetto di Torino n. 117528/R/07 del 21 giugno 2011, emessa
nei suoi confronti - quale conducente e proprietaria del
veicolo Fiat tg. DK028VW - ex art. 142 C.d.S., in relazione
alla violazione accertata (in base alle risultanze fotograf‌i-
che ottenute con l’utilizzo di apparecchiatura denominata
Telelaser U.I. Microdigicam omologata con D.M. D.T.T. 534
del 8 maggio 2003) con verbale n. 20100745.10 del 10 ago-
sto 2010 del Comando Polizia Municipale di Torino (atte-
stante l’accertamento che: alle ore 9,33 del 10 agosto 2010,
l’autovettura tg. DK028VW, di proprietà della sig.ra D’Ago-
stino Giuseppe, percorreva Corso Giulio Cesare in Torino,
all’altezza del civico 267, procedendo ad una velocità di 81
Km/h già decurtata la prevista tolleranza del 5% e, quindi,
superava i limiti di velocità imposti dalla segnaletica stra-
dale in misura compresa tra i 10 e i 40 Km/h) e non conte-
stata nell’immediatezza (per la seguente ragione indicata
in verbale: “accertamento remoto con dispositivi di cui art.
4 D.L. 121/02 conv. L. 168/02 - art. 201/1bis F C.d.S.”).
L’appellante formulava nei confronti dell’impugnata
sentenza le seguenti censure (per il cui più preciso conte-
nuto si rinvia, per brevità, all’atto di citazione in appello):
1) violazione dell’art. 204, comma 1 del C.d.s. e dell’art.
41, comma 2 lett a) della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c.,
dell’art. 6, comma 9 D.L.vo 150/11 ovvero dell’art. 76 Cost.;
3) omessa motivazione, in violazione dell’art. 204 comma
1 D.L.vo 285/92 e dell’art. 41 comma 2 lett. c) della Carta
Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea; 4) violazio-
ne dell’art. 6 comma 11 D.L.vo 150/11 nonché falsa appli-
cazione dell’art. 385 reg. att. C.d.S. e dell’art. 6 comma 3
lett. d) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
5) illogica motivazione con conseguente violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del C.d.S. e dell’art.
4 L. 168/02; 6) insuff‌iciente e/o illogica motivazione con
conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2699 e 2700 c.c. e dell’art. 142 comma 6 bis C.d.S.; 7) vio-
lazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 comma 2 D.L.vo
196/03 nonché dell’art. 115 comma 2 c.p.c., nonché omes-
sa motivazione circa un punto decisivo della controversia
prospettato da una delle parti; 8) violazione e/o falsa ap-
plicazione dell’art. 3, comma 2 D.L.vo 39/93, degli artt. 20-
23 D.L.vo 82/05; 9) falsa applicazione dell’art. 23 comma
11 L. 689/81 nonché omessa motivazione in relazione ad
un punto decisivo della controversia prospettato da una
delle parti.
La Prefettura, costituendosi in giudizio in data 27
novembre 2012 del 13 luglio 2012, instava per il rigetto
dell’impugnazione come da conclusioni in epigrafe tra-
scritte, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione
e risposta cui, per brevità, si rinvia.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT