Tribunale civile di Roma sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 21330

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Arch. loc. e cond. 2/2014
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. VI, 24 OTTOBRE 2013, N. 21330
EST. IMPOSIMATO – RIC. MILANO 90 SRL (AVV. BARBIERI) C. A.Q.S. AUTO SPA
(AVV.TI VISCONTI C. E VISCONTI M.) ED ALTRI.
Azienda y Cessione y Locazione di immobile ad uso
commerciale y Cessione di ramo di azienda ivi ope-
rante y Frazionamento del contratto di locazione y
Insussistenza y Cessionario sub conduttore ex art.
36 L. n. 392/78 y Effetti della sublocazione.
. La cessione di un ramo dell’azienda esercitata dal
conduttore nell’immobile locato si conf‌igura, nei con-
fronti del locatore, come una sublocazione, consentita
dall’art. 36 della L. n. 392/78, senza alcun frazionamento
del contratto di locazione in essere che, quindi, rimane
unico. Conseguentemente, il sub-conduttore subisce le
conseguenze derivanti dal contratto di locazione sia
inerenti alla conclusione dello stesso (artt. 1594 -1595
c.c.), sia inerenti agli inadempimenti del conduttore
nei confronti del locatore. (c.c., art. 1456; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 36)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
1.1 giudizio n. 47642/2012 r.g. (già n. 15527/2011 r.g.).
Con atto di citazione notif‌icato in data 27 febbraio
2012, la parte attrice in epigrafe intimava, alla A.Q.S.
AUTO Spa, lo sfratto per morosità dagli immobili in Roma,
via Circonvallazione Appia, numeri civici dal 39/a al 45/b,
ed in locale negozio al piano terra con accesso dal numero
civico 41/1. A motivo della domanda la parte attrice espo-
neva al tribunale:
- che con contratto decorrente dal 1 febbraio 2000 la
Immobilf‌in – Immobiliare Finanziaria Srl aveva concesso
in locazione, alla Autoberardi Snc di Berardi Bruno & C.,
gli immobili sopra indicati, “tra loro inscindibilmente”
intesi in contratto”;
- che a seguito di cessione del ramo d’azienda esercitato
nei predetti locali, la A.Q.S. AUTO Spa, era subentrata, ex
art. 36, L. n. 392/1978, alla Autoberardi Snc nel contratto
di locazione in parola;
- che la Milano 90 Srl aveva incorporato la Immobilf‌in
Immobiliare Finanziaria Srl, mediante rogito notar Claudio
Togna di Roma rep. n. 13897 del 20 dicembre 2006, sì da es-
sere subentrata ex latere locatoris nel medesimo contratto;
- che la A.Q.S. AUTO Spa, con lettera del 9 gennaio 2009
aveva comunicato alla esponente di avere ceduto, con
contratto in data 29 dicembre 2008, alla Srl Appia Service
Auto una parte del ramo d’azienda già in esercizio nelle
unità immobiliari di proprietà dell’attrice, ed in particola-
re la porzione del ramo d’azienda afferente ad attività di
“off‌icina meccanica di riparazione di autovetture Peugeot
e di rivendita di pezzi di ricambio”, esercitata nei locali al
piano sottostrada;
- che nella medesima circostanza la A.Q.S. AUTO Spa
aveva precisato che tutti i rapporti con la proprietaria
sarebbero stati intrattenuti, anche in futuro, dalla stessa
A.Q.S. AUTO Spa, la quale quindi avrebbe continuato a
versare l’intero canone di locazione dovuto per contratto;
- che la A.Q.S. AUTO Spa si era resa morosa nel pagamen-
to del canone (trimestrale), attualmente pari ad € 39.773,97
oltre IVA, e in particolare aveva versato, per il trimestre 1
settembre 2011-30 novembre 2011, a fronte del dovuto com-
plessivamente pari ad € 47.736,94 (IVA compresa) la minore
somma di € 32.736,94 (compresa IVA), mentre, per il trime-
stre 1 dicembre 2011-28 febbraio 2012, a fronte del dovuto
di € 48.126,50 non aveva versato alcunché.
Tanto esposto in fatto, la parte attrice, nel comunicare
la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva
espressa convenuta in contratto (art. 1456 c.c.), chiedeva
al tribunale di convalidare lo sfratto e, in caso di opposi-
zione, di emettere ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.,
pronunciando nel merito la risoluzione del contratto;
chiedeva altresì di emettere ingiunzione di pagamento
(per i canoni scaduti ed a scadere sino alla riconsegna
della res locata) sia a carico della A.Q.S. AUTO Spa, che
della Autoberardi Snc, sussidiariamente responsabile per
l’inadempimento della cessionaria d’azienda, ex art. 36, L.
n. 392/1978; il tutto col favore delle spese di lite.
All’udienza di convalida si aveva sia la costituzione del-
la società intimata, che l’intervento volontario della Appia
Service Auto Srl.
In particolare, la A.Q.S. AUTO Spa faceva presente
che, con lettera raccomandata del 30 settembre 2011,
aveva comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,
ultimo comma, L. n. 392/1978, alla proprietaria la propria
volontà di recedere dal contratto per gravi motivi, a far
data dal 31 marzo 2012; che la controparte locatrice aveva
accettato il recesso del conduttore, sì che il contratto si
sarebbe comunque risolto alla data 31 marzo 2012; di non
avere interesse a conservare la detenzione dell’immobile;
di avere estinto il credito dedotto insoluto dall’attrice,
mediante bonif‌ico eseguito successivamente alla noti-
f‌icazione dell’atto di intimazione; di avere dato notizia
della lite alla Appia Service Auto Srl, che occupava una
parte degli immobili concessi in locazione dalla Milano 90
Srl, e che questa aveva anticipato che avrebbe formulato

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