Tribunale Civile di Vicenza sez. II, 7 novembre 2016, n. 1804

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
re alcun ulteriore e concreto elemento idoneo a connotare
il fatto in termini di maggiore o minore gravità. A voler opi-
nare diversamente, infatti, si f‌inirebbe per ricondurre la
“particolare tenuità del fatto” al mero parametro del tasso
alcolemico, già utilizzato dal legislatore per distinguere
l’illecito penale da quello amministrativo, e si perverrebbe
di fatto, altresì, alla generalizzata “non punibilità” di un’in-
tera gamma di ipotesi sussumibili nella norma incrimina-
trice, il che appare francamente inammissibile.
L’ancorare di fatto la riconoscibilità della “particolare
tenuità del fatto” al mero dato del tasso alcolemico appa-
re, del resto, contrario anche ai principi che la Corte di
Cassazione ha inteso f‌issare con la pronuncia di cui so-
pra; vero è, infatti, che nella relativa motivazione grande
rilievo viene attribuito, ai f‌ini che qui interessano, alla
valutazione dei dati ricorrenti nel caso concreto, ma la
problematica che si è inteso sopra evidenziare è quella
che si pone nei casi nei quali non siano disponibili dati
ulteriori rispetto a quelli costituiti dal semplice tasso al-
colemico (non particolarmente elevato rispetto alla soglia
di rilevanza penale) e all’avvenuta perpetrazione del reato
in una “ordinaria’’ strada pubblica. E, a fronte di un tale
“panorama” la soluzione prospettata pare, per le ragioni
esposte, quella più aderente alla logica e ai principi gene-
rali del nostro ordinamento.
Inammissibile è, poi, il motivo di impugnazione avente
ad oggetto il trattamento sanzionatorio, non contenendo
l’atto di appello alcuna motivazione a supporto della ri-
chiesta di riduzione della pena (si sostiene unicamente
che quest’ultima sarebbe “eccessiva valutate le circostan-
ze di cui all’art. 133 c.p.”, ma del tutto apoditticamente,
ovvero senza spiegare minimamente le ragioni di una tale
affermazione). Solo per completezza si aggiunge, comun-
que, che il trattamento sanzionatorio irrogato si appalesa
in realtà del tutto equo e proporzionato alla complessiva
dimensione, oggettiva (in relazione al tasso alcolemico
di cui si è detto) e soggettiva (l’imputato è incensurato),
della vicenda per cui si procede.
L’impugnata sentenza deve essere, pertanto, confer-
mata, con conseguente condanna dell’appellante al paga-
mento delle maggiori spese processuali. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
SEZ. II, 7 NOVEMBRE 2016, N. 1804
EST. LIMITONE – RIC. X (AVV.TI TAGLIAFERRI E MAGARAGGIA) C. MIN.
DELL’INTERNO (AVV. STATO DI VENEZIA)
Trasporto (Contratto di) y Di cose y Autotraspor-
to di merci y Mancata esibizione di copia conforme
di licenza comunitaria di trasporto y Equiparazione
dal punto di vista sanzionatorio alla mancanza di
possesso della licenza y Esclusione.
. In tema di trasporto di merci su strada, la mancata
esibizione di copia conforme di licenza comunitaria di
trasporto, regolarmente conseguita, non è equiparabile
alla mancanza di possesso della stessa e, pertanto, non
è sanzionabile ex art. 46 L. n. 298/1974. (l. 6 giugno
1974, n. 298, art. 46)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15 febbraio 2011, X impugnava davanti
al Giudice di pace l’ordinanza ingiunzione n. 3990/2007 del
Prefetto di Vicenza, notif‌icata il 17 dicembre 2010, avente
ad oggetto il verbale di contestazione della Polstrada di Vi-
cenza in data 30 luglio 2007, relativo alla mancata esibizio-
ne della copia conforme della licenza comunitaria slovac-
ca in originale, con il fermo del veicolo; il Giudice di prime
cure reputava però tardivo il ricorso, con sentenza del 25
febbraio 2013, che lo dichiarava perciò inammissibile.
La X proponeva appello contro questa decisione, af-
fermandone l’erroneità, e chiedendo nel merito l’annulla-
mento dell’ordinanza.
Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La causa era istruita solo documentalmente, ed era
trattenuta in decisione all’udienza del 26 maggio 2016.
L’appello è fondato in rito.
L’art. 22, comma 2, L. n. 689/1981, vigente al tempo
dell’impugnazione, prevedeva che il termine per impugna-
re l’ordinanza ingiunzione è “di sessanta giorni se l’inte-
ressato risiede all’estero”, sicché la stessa doveva (e deve)
considerarsi tempestiva.
Nel merito, l’appello è fondato.
Risulta dallo stesso verbale di contestazione che “la li-
cenza comunitaria slovacca MR 4681 rilasciata il 26 aprile
2005 valida sino al 21 aprile 2010 veniva esibita per mezzo
di fotocopia statica autenticata in data 29 aprile 2005”;
che esisteva quindi al momento dell’accertamento della
violazione (il 30 luglio 2007).
La contestazione dunque non doveva riguardare il
mancato possesso della licenza (art. 46 della L. 298/74),
bensì la mancata esibizione della stessa, per non essere
momentaneamente nella disponibilità del vettore (art. 47
L. 298/74), violazione che non comporta sanzioni accesso-
rie (cfr. in tal senso l’ordinanza-ingiunzione del 22 luglio
2010 del Prefetto di Savona (cfr. doc. 16 fascicolo di primo
grado dell’appellante).
Tale impostazione è confermata dalla Cassazione con
sentenza 30 maggio 2007 n. 12697: “Per aversi trasporto
di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanziona-
to ai sensi dell’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è
necessario che venga effettuato un trasporto di merci da
parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazio-
ne perchè non gli è mai stata rilasciata, restando invece
irrilevante che l’autorizzazione non sia momentaneamen-
te in suo possesso nel momento in cui viene accertata la
violazione (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la
sentenza che irrogava la sanzione amministrativa ad un
autotrasportatore titolare di regolare autorizzazione, che
però si trovava in possesso del proprietario del mezzo al
momento dell’accertamento).”.
La sentenza è anteriore all’accertamento e alla stessa
ordinanza-ingiunzione, il che maggiormente giustif‌ica la
condanna alle spese per soccombenza dell’Ente appellato.
(Omissis)

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