Tribunale Civile di Vercelli uff. giud. tutelare, decr. 4 settembre 2015

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Arch. loc. e cond. 6/2015
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI
UFF. GIUD. TUTELARE,
DECR. 4 SETTEMBRE 2015
EST. BIANCONI – RIC. VOGLIANO
Infermità di mente, interdizione, inabilitazio-
ne y Amministrazione di sostegno y Art. 411, ultimo
comma, c.c. y Estensione al benef‌iciario di ammi-
nistrazione di sostegno della incapacità di testare
prevista per l’interdetto ex art. 591, comma 2, c.c.
y Ambito dell’indagine del Giudice tutelare y Indi-
cazione.
. Il Giudice tutelare, laddove chiamato ad esprimersi
sull’opportunità di privare il benef‌iciario di ammi-
nistrazione di sostegno della capacità di negoziare
validamente un testamento, deve approfondire: i) se
lo stesso versi in condizioni di infermità o inferiorità
tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non
gli consentono di giovarsi di intervalli di lucidità; ii) se
comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto
da compiersi; iii) ancora, se vi possa essere indotto sul-
la scorta di percorso psicologico non corretto, alterato
da indebiti fattori devianti esterni. Ciò può fare avendo
riguardo, in via analogica, alle disposizioni che disci-
plinano l’attività notarile di raccolta degli atti - impo-
nendo al rogante un’indagine sulla volontà delle parti
- nonché a tutte le norme del codice civile che disci-
plinano l’invalidità successiva del testamento o delle
singole disposizioni. (c.c., art. 411; c.c., art. 591) (1)
(1) La decisione – il cui contenuto, ben argomentato, si condivide
– viene pubblicata per la sua evidente utilizzabilità anche in campo
immobiliare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) Nel subprocedimento in corso si discute
della opportunità di estensione, nell’interesse della bene-
f‌iciaria, delle limitazioni legali circa la capacità di testare
previste per gli interdetti (art. 591 c.c.).
Si richiama il contenuto degli atti sopra indicati.
Dal punto di vista giuridico, va premesso che la benef‌i-
ciaria, capace di agire in relazione al compimento di ogni
atto non espressamente preclusole dalla legge o dal de-
creto di nomina (art. 409 c.c.), è astrattamente capace di
testare (cfr. art. 591 c.c.).
Tale capacità può essere privata solo dal Giudice tu-
telare, ciò che è avvenuto in via cautelare ed urgente nel
caso in esame, con decreto ex art. 405, comma 4, c.c., in
data 25 giugno 2015, reso a seguito del deposito del ricorso
avanzato ex art. 411, u.c., c.c. dall’amministratore di soste-
gno (volto ad estendere tale limitazione alla benef‌iciaria
in via def‌initiva).
Tale facoltà, lungi dal costituire una sorta di “vessa-
zione” o “umiliazione” della persona della benef‌iciaria, si
inscrive piuttosto nel sistema di protezione caso per caso
delineato dalla normativa in materia di amministrazione
di sostegno: ciò non sarebbe infatti ipotizzabile in caso di
interdizione, laddove il soggetto tutelato è sempre e co-
munque legalmente privato della capacità di negoziare
validamente un testamento (cfr. art. 591, comma 2, nr. 2,
c.c.).
L’art. 411, u.c., c.c., che permette di estendere al be-
nef‌iciario le limitazioni (ma anche “gli effetti”, magari
benéf‌ici) previste dalla legge per l’interdetto, assolve
dunque appieno alla funzione, invero nobile, di appron-
tare un sistema di tutela del caso singolo, così garantendo
decisioni diverse per fattispecie diverse, concretizzando e
sublimando il principio consacrato nell’art. 3 della Carta
Costituzionale.
Con stretto riferimento alla materia testamentaria,
dunque, il Giudice tutelare si trova investito di un – sia
consentito – diff‌icile, e per lui nuovo, compito: quello di
decidere chi sia in grado di negoziare testamento, e chi, al
contrario, non lo sia.
Ritiene chi scrive che gli unici appigli positivi, utili per
circoscrivere il campo di indagine evitando illegittimi e
pericolosi arbitrii, siano da individuarsi nelle norme che
regolano casi (almeno in parte) analoghi.
Non può non pensarsi, in primo luogo, alle disposizioni
che disciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti,
che impongono al rogante “un’indagine sulla volontà delle
parti” (art. 47 L. Not.; art. 67 R. Not.); in secondo luogo, a
tutte le norme che disciplinano l’invalidità del testamento
o delle singole disposizioni (591, comma 2, nr. 3, c.c.; 624
e segg. c.c.;), solitamente scrutinate dal Collegio investito
di cause aventi ad oggetto l’impugnazione del negozio.
Tutte le norme appena riportate, le quali prendono in
considerazione le più diverse ipotesi di coartazione della
volontà (infermità, dolo, violenza, errore, captazione, etc.)
hanno un unico denominatore comune: impongono al Pub-
blico Uff‌iciale (Notaio o Tribunale) di vagliare che l’atto
confezionato risponda effettivamente alla volontà che la
parte ha esternato, e, che detta volontà sia stata, a monte,
manifestata consapevolmente e liberamente; l’indagine,
in altre parole, mira ad approfondire se la parte versi in
condizioni di infermità o inferiorità tali da porla in stato
di facile raggirabilità e che non le consentano di giovarsi
di intervalli di lucidità; ovvero se comprenda in modo cor-

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