Tribunale Civile di Udine sez. I, 15 Settembre 2017, n. 1152

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
I convenuti pertanto devono essere condannati al rila-
scio dei posti auto in oggetto, costituendo il rilascio l’unico
provvedimento idoneo a consentire il godimento esclusivo
da parte del proprietario.
5. Inf‌ine quanto alla domanda risarcitoria, parte attrice
allega di aver patito un danno patrimoniale, dal 2007 ad
oggi, per non aver potuto godere della proprietà dei propri
beni, illegittimamente occupati dagli odierni convenuti,
danno che quantif‌ica in una somma pari a 21.600,00 Euro
per il periodo 2007 - 2016, oltre alle somme maturande
dalla proposizione della domanda ad oggi, assumendo qua-
le parametro di riferimento le quotazioni OMI dell’Agenzia
delle Entrate.
La domanda di risarcimento deve essere parzialmente
accolta, nella misura di seguito specif‌icata.
Sebbene, per i motivi sopra esposti, il contratto conclu-
so nel 1996 dagli odierni convenuti, con cui veniva costitu-
ita in loro favore la servitù di parcheggio sui beni dell’at-
tore, non sia a quest’ultimo opponibile in ragione degli
effetti meramente obbligatori dello stesso, ciò nondimeno
in virtù dell’esistenza di tale titolo gli odierni convenuti
hanno posseduto i fondi per cui è causa in buona fede, la
quale va presunta ai sensi dell’art. 1147 c.c. con la conse-
guenza che la decorrenza dei danni va computata solo dal
momento della domanda giudiziale. (Cass. Sez. II, Sen-
tenza n. 12362 del 19 novembre 1992 "Anche al f‌ine della
restituzione dei frutti "ex" art. 1148 c.c., la buona fede del
possessore, ai sensi dell’art. 1147 terzo comma c.c., va pre-
sunta, e ne è suff‌iciente l’esistenza al momento dell’acqui-
sto del possesso stesso, mentre resta ininf‌luente la succes-
siva conoscenza del diritto altrui da parte del possessore,
f‌ino alla data della proposizione della domanda giudiziale,
la quale diversif‌ica le sue posizioni secondo le espresse
previsioni del citato art. 1148 c.c.").
In proposito va evidenziato come la buona fede sia co-
stituita dall’ignoranza di ledere l’altrui diritto.
L’avere occupato l’immobile a seguito di contratto di
costituzione di servitù da parte dell’originario proprietario
del bene nel 1996 ed in assenza di prova di iniziative vol-
te a recuperare i beni da parte dell’avente causa porta ad
escludere la consapevolezza di ledere il diritto del legitti-
mo proprietario.
Ne consegue che sulla base della presunzione di buona
fede di cui all’art. 1147 c.c. il valore dell’indennità come
sopra quantif‌icata va calcolato con riferimento alla data
della domanda giudiziale.
L’occupazione di un immobile importa ipso iure un dan-
no patrimoniale, atteso che il titolare non può ricavarne le
utilità normalmente connesse. La determinazione del ri-
sarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata
dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con
riferimento al c.d. danno f‌igurativo e, quindi, con riguardo
al valore locativo del bene usurpato (Cass. Sez. III, Sen-
tenza n. 09137 del 16 aprile 2013; sentenza n. 10498 del 08
maggio 2006).
Ne consegue che, in applicazione del disposto dell’art.
1148 c.c., i frutti della cosa spettano al possessore f‌ino al
giorno della domanda giudiziale, ossia f‌ino alla data di no-
tif‌ica dell’atto introduttivo del presente giudizio interve-
nuta il 13 dicembre 2016.
Sono invece dovuti al rivendicante i frutti maturati
successivamente a tale momento e f‌ino al rilascio.
Il dies a quo va individuato "per la determinazione
della pendenza della lite, con il momento in cui il procedi-
mento di notif‌icazione dell’atto introduttivo della causa si
è completato, necessariamente corrispondente con quello
nel quale la notif‌ica si è perfezionata mediante la conse-
gna dell’atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato
a riceverlo" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 09535 del 19 aprile
2013). Nella specie tra il 14 ed il 20 dicembre 2016.
I convenuti sono pertanto tenuti a corrispondere agli
attori l’indennità per illegittima occupazione dalla data
sopra indicata (instaurazione del presente giudizio) sino
al rilascio, indennità valutata in via equitativa nella misu-
ra richiesta da parte attrice che appare congrua in relazio-
ne alla natura e consistenza del bene.
Il risarcimento del danno viene quindi liquidato, in via
equitativa, nella misura di Euro 2.400,00 ad oggi, tenuto
conto dei valori medi di locazione dei posti auto scoper-
ti nella zona di riferimento nel corso degli anni a partire
dal dicembre 2016, e che quindi si stima equo un valore
mensile pari a Euro 80,00 a posto auto. Somma cui vanno
aggiunte le ulteriori mensilità f‌ino al rilascio.
La somma va altresì maggiorata degli interessi nella mi-
sura legale sulle somme rivalutate dalla data delle singole
scadenze al saldo. (Sez. II, Sentenza n. 11736 del 15 maggio
2013: "L’indennità di occupazione immobiliare costituisce
l’oggetto di un’obbligazione extracontrattuale, connessa
all’occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un
appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme
liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verif‌icarsi del
danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione.").
In ragione dell’uso parziale e turnario dei posti auto i
convenuti devono essere condannati in solido al pagamen-
to del suddetto risarcimento, escluso il Sig. T. in quanto
non più proprietario dell’immobile abitativo da un tempo
antecedente all’instaurazione del giudizio.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a
carico dei convenuti in solido tra loro, escluso T.E. nella
misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 (scaglione di riferimento da Euro 5.200.01 a Euro
26.000,00 in ragione del valore della domanda rapportata
al valore dei beni, come calcolato ex art. 15 c.p.c., e della
domanda risarcitoria) comprese altresì le spese della fase
del procedimento di mediazione.
Le spese di lite con riferimento alla posizione del T.
debbono invece essere poste a carico di parte attrice in
considerazione del fatto che alla data della domanda non
era più titolare del diritto di proprietà del fondo dominante
ed in ragione della soccombenza dell’attore relativamente
alla domanda risarcitoria nei suoi confronti. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI UDINE
SEZ. I, 15 SETTEMBRE 2017, N. 1152
EST. FUSER – RIC. P. ED ALTRI (AVV. NICOLI) C. CONDOMINIO RESIDENZA (AVV.
BUFFON)
Assemblea dei condomini y Convocazione y Uni-
tà immobiliare oggetto di usufrutto y Innovazione
vietata ex art. 1120 c.c. y Convocazione del nudo
proprietario y Necessità y Fattispecie in tema di as-
segnazione in via esclusiva di un posto auto all’in-
terno di area condominiale.
. Qualora un’unità immobiliare facente parte di un
condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all’as-
semblea che intenda deliberare l’assegnazione in via
esclusiva e per un tempo indef‌inito di un posto auto
all’interno di un’area condominiale, deve essere convo-
cato il nudo proprietario, trattandosi di un’innovazione
ex art. 1120 c.c. (c.c., art. 1104; c.c., art. 1105; c.c., art.
1120; c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; att. c.c., art. 67)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21 ottobre 2014 notif‌icato il
22 ottobre 2014, i signori Ma.P. e F.B., quali usufruttuari, e
M.P., quale nudo proprietario, di un’unità immobiliare po-
sta al piano terra ed al piano seminterrato del Condominio
Residenza (omissis) (UD) hanno impugnato, chiedendone
l’annullabilità e la nullità, la delibera del 21 giugno 2014
con la quale l’assemblea dei condòmini ha deliberato “l’as-
segnazione temporanea di uno spazio parcheggio all’unità
10/a (con dovuta individuazione e segnalazione)”.
Gli attori precisano che la questione decisa dall’assem-
blea originava dalla diff‌icoltà, sopravvenuta negli anni,
per i condomini titolari dell’uso esclusivo dei posti auto
A/10, A/9, A/B, A/7 ed A/6 di parcheggiare le auto nei sud-
detti spazi considerate le ridotte dimensioni dei medesimi
e la circostanza che il conf‌ine del giardino dell’immobile
B5 facente parte del Condominio Residenza (omissis) “B”
non risulta conforme alle mappe originarie ed occupa par-
te dei posti auto A/6 ed A/7.
Precisano gli attori che i condomini titolari degli usi esclu-
sivi dei posti auto hanno da sempre cercato di ottenere l’asse-
gnazione di nuovi e diversi posti auto, sempre in uso esclusivo,
posizionati o nella zona dove sono collocati i c.d. “panettoni”
ovvero nell’area comune condominiale posta tra il passaggio
pedonale ed i giardini ad uso esclusivo delle unità B/4 e B/3.
Gli attori ritengono, dunque, invalida la delibera adot-
tata dall’assemblea il 21 giugno 2014, lamentando:
a) la mancata convocazione del proprietario: avendo
l’assemblea carattere straordinario considerato l’oggetto
posto all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 67 disp. att.
c.c., doveva essere convocato il nudo proprietario tenuto
conto che la delibera ha in concreto comportato il muta-
mento della destinazione di una parte dell’area comune
condominiale che è stata trasformata in parcheggio desti-
nato all’uso esclusivo dell’appartamento A/10;
b) genericità dell’ordine del giorno ed incongruenza
della delibera adottata: gli attori ritengono che l’avviso di
convocazione dell’assemblea contenesse un generico rife-
rimento all’argomento oggetto dell’ordine del giorno, non
lasciando intendere né il motivo per il quale si è resa ne-
cessaria la convocazione dell’assemblea, né quali fossero
le proposte idonee a risolvere il problema dei parcheggi
dei condomini titolari dell’uso esclusivo del posto auto;
c) indeterminatezza ed indeterminabilità della de-
cisione assunta dall’assemblea: secondo gli attori dalla
decisione di assegnare temporaneamente uno spazio di
parcheggio all’unità 10/A, non risulta specif‌icato in quale
zona dev’essere stabilito il nuovo posto auto, né si possono
ritenere approvate eventuali modif‌iche alla destinazione
d’uso delle parti comuni, né si comprende se l’assemblea
abbia inteso costituire un uso esclusivo in favore dell’unità
10/A su una parte del cortile condominiale;
d) mancato raggiungimento del quorum deliberativo
e violazione del regolamento condominiale: gli attori evi-
denziano, da un lato, che la delibera del 21 giugno 2014,
comportando una modif‌ica della destinazione d’uso di aree
comuni a parcheggio, doveva essere adottata con le mag-
gioranze, non raggiunte, di cui all’art. 1117 ter c.c., dall’al-
tro, che l’art. 1 del regolamento condominiale, di natura
contrattuale, vieta l’occupazione con qualsiasi ingombro
delle aree scoperte non assegnate in godimento esclusivo.
Conseguentemente, se la delibera, nell’assegnare tempo-
raneamente ad un’unità immobiliare una parte della zona
comune a parcheggio altro non ha fatto che costituire
un uso esclusivo temporaneo, la stessa sarebbe invalida
per mancato raggiungimento del quorum necessario, di-
versamente, se, invece, non è stato costituito alcun uso
esclusivo, la stessa sarebbe stata, comunque, adottata in
violazione del regolamento di condominio che consente di
occupare aree scoperte solo se assegnate in via esclusiva;
e) mancata partecipazione del Condominio alla proce-
dura di mediazione obbligatoria: attesa la mancata presen-
za dell’amministratore all’incontro di mediazione differito
a seguito di richiesta di quest’ultimo, gli attori chiedono
che sia applicato l’art. 8, comma 4 bis, del D.L.vo n. 28/2010.
Con comparsa depositata all’udienza del 24 febbraio
2015 si è costituito il Condominio affermando, con riferi-
mento ai suddetti motivi di impugnazione, che:
a) il signor P.Ma. è sempre stato munito di mandato
dal f‌iglio M. ad occuparsi dei rapporti condominiali ed ha
sempre partecipato personalmente alle assemblee con-
dominiali, assumendo anche la rappresentanza del f‌iglio,
quale nudo proprietario, in quelle convocazioni aventi ad
oggetto lavori e spese straordinarie di competenza del
nudo proprietario;
b) il problema della diff‌icoltà di utilizzare gli stalli di
sosta concessi in uso esclusivo alle unità da A6 ad A10
del fabbricato A sullo scoperto comune, causate sia dalla
maggiore superf‌icie dell’uso esclusivo assegnato all’unità
B5 rispetto a quella indicata in planimetria allegata dal
costruttore agli atti di compravendita, sia dal comporta-
mento di alcuni condomini che parcheggiano la propria
auto sullo scoperto comune sebbene non vi abbiano dirit-
to avendo a disposizione un garage, era nota da tempo in
quanto oggetto di numerose discussioni tra i condomini.

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