Tribunale Civile di Udine 29 gennaio 2016, n. 103

Pagine319-321
319
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI UDINE
29 GENNAIO 2016, N. 103
EST. GIGANTESCO – RIC. AUTOVIE VENETE SPA (AVV. DEL SAL) C. MACOLINO
(AVV. GABRIOTTI)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Presun-
zione di colpa y Caso fortuito y Amministrazione
pubblica y Sinistro avvenuto su autostrada a causa
dell’attraversamento di un cane y Responsabilità
della P.A. ex art. 2051 c.c. y Conf‌igurabilità y Con-
dizioni.
. In caso di incidente avvenuto su autostrada a cau-
sa dell’attraversamento di un cane, l’ente gestore
(nel caso di specie, Autovie Venete) risponde ai sensi
dell’art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o
insuff‌iciente manutenzione della strada di cui è con-
cessionario, salvo che dalla responsabilità presunta a
suo carico esso si liberi dando la prova del caso fortuito
e di avere svolto, con la diligenza adeguata alla natura
e alla funzione della cosa in considerazione delle circo-
stanze del caso concreto, tutte le attività di controllo,
vigilanza e manutenzione su di essa gravanti al f‌ine di
evitare danni ai terzi. (Nella fattispecie è stata confer-
mata la responsabilità del gestore dell’autostrada per
non aver provveduto a recintare con una rete le aper-
ture createsi in corrispondenza di un casello dismesso,
consentendo in tal modo l’ingresso del cane sulla sede
stradale) (c.c., art. 2051) (1)
(1) Con riferimento ad analoga fattispecie, v. Cass. civ. 9 maggio
2012, n. 7037, ivi 2012, 1022 e Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763, ivi
2008, 270. Si veda, inoltre, nel medesimo senso, Cass 20 febbraio
2006, n. 3651, in questa Rivista 2006, 1076, alla cui ampia nota di
riferimenti giurisprudenziali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta in for-
ma abbreviata a norma dell’articolo 132 numero 4 c.p.c.,
come sostituito dall’articolo 45, comma 17, della legge
69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si
deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi
atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall’esposi-
zione dello svolgimento del processo, essendo suff‌iciente,
ai f‌ini dell’apparato giustif‌icativo della decisione, “la con-
cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”;
osservato che per consolidata giurisprudenza della Su-
prema Corte di cassazione, il giudice, nel motivare conci-
samente la sentenza secondo i dettami di cui all’articolo
118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare
specif‌icamente ed analiticamente tutte le quaestiones sol-
levate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione
delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai f‌ini della
decisione concretamente adottata (cfr. Cass. civ., sez. III,
27 luglio 2006, n. 1745) secondo il noto principio della “ra-
gione più liquida della decisione” (cfr. Cass. civ., 13 luglio
2011, n. 15389 e Cass. civ., 18 maggio 2012, n. 7937);
ritenuto che le questioni non trattate non andranno
quindi considerate come omesse per l’effetto di un error in
procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbi-
te ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con
quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Osservato che
con atto notif‌icato in data 11 aprile 2013 Alberto Maco-
lino citava in giudizio Autovie Venete, per ottenere il risar-
cimento del danno ex art. 2051, o in subordine ex art. 2043
c.c., per l’incidente avvenuto nel giorno 7 ottobre 2012 alle
ore 1.15, causato dall’investimento di un cane mentre per-
correva l’autostrada al km 69+500, sinistro nel quale l’au-
tovettura condotta dall’odierno appellato aveva riportato
danni alla propria vettura per euro 3.089,24.
Autovie si costituiva in giudizio contestando in fatto ed
in diritto la propria responsabilità in relazione all’evento,
chiedendo perciò il rigetto delle domande attoree.
Nelle udienze successive erano assunte le testimonian-
ze dei soggetti ammessi.
Veniva inoltre depositato il registro cronologico degli
interventi effettuati da Autovie nel giorno dell’incidente,
ed all’esito del deposito delle comparse conclusionali e
repliche, trattenuta in decisione.
Il giudice di pace di Latisana accoglieva le domande di
parte attrice e condannava la Spa Autovie Venete al risar-
cimento del danno in favore del Macolino, liquidato in via
equitativa, in euro 3.000,00 oltre interessi legali.
Condanna conseguentemente le Autovie al pagamento
delle spese processuali per euro 1.271,00, oltre IVA e CPA.
La soccombente proponeva appello chiedendo la rifor-
ma della sentenza, sostenendo in primis la propria estra-
neità rispetto all’evento in esame e ritenendo dunque non
dovuto alcun risarcimento del danno.
In particolare l’odierna appellante sostiene che l’attra-
versamento della sede stradale da parte di un cane sia un
fatto del tutto imprevedibile da parte di chi sia preposto
alla custodia della strada stessa e dunque rappresenti
un caso fortuito, idoneo ad escludere ogni responsabilità
delle Autovie ex art. 2051.
Secondo l’appellante, la manutenzione delle reti di re-
cinzione dell’autostrada sarebbe stata sempre eseguita in

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT