Tribunale civile di Torre Annunziata ord. 13 novembre 2013

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
tribunale Civile di torre annunziata
ord. 13 novembre 2013
pres. palesCandolo – est. vitulano – riC. Condominio primavera C.
manniello
C.d. “condominio convenzionale” y Obbligazioni
contratte dall’amministratore y Presunzione di soli-
darietà dei condomini-comproprietari nei confron-
ti dei creditori y Opponibilità del titolo ottenuto
nei confronti del condominio convenzionale, nella
persona dell’amministratore, nei confronti dei con-
domini-comproprietari y Sussistenza y Ragioni.
. Per le obbligazioni contratte dall’amministratore del
c.d. “condominio convenzionale”, ossia dall’ammini-
stratore di una comunione ordinaria dell’area di sedi-
me, in quanto obbligazioni assunte per la cosa comune,
i comproprietari e condomini sono tenuti in solido nei
confronti dei creditori, trovando applicazione la pre-
sunzione di solidarietà di cui all’art. 1294 c.c., ricorren-
done i presupposti, ossia la pluralità di debitori legati
da un vincolo di comunione (ossia i contitolari dell’area
in comproprietà), l’unicità della prestazione e l’eadem
causa obligandi. Il titolo ottenuto nei confronti nel
condominio “convenzionale”, in persona dell’ammini-
stratore, vincola ed è opponibile ai condomini-compro-
prietari dell’area di sedime, perché a tale amministra-
tore deve riconoscersi la legittimazione processuale,
relativamente alle controversie occasionate dalla rico-
struzione deliberata e da eseguire, in base al disposto
dell’art. 15 del D.L. vo n. 76/1990, essendo ciò conforme
alle ragioni acceleratrici della normativa speciale in
tema di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 1980, che postulano un amministratore
munito dei poteri di rappresentanza di cui all’art. 1131
cod. civ. (d.l.vo 30 marzo 1990, n. 76, art. 15; c.c., art.
1131) (1)
(1) Nel senso che l’amministratore del condominio costituito conven-
zionalmente, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n. 76/1990 per gli immobili
distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismi-
ci di cui al medesimo decreto, è legittimato passivamente in relazione
alle controversie concernenti l’esecuzione dei lavori di ricostruzione
o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio stesso,
essendo ciò conforme alle ragioni acceleratrici della normativa sulla
ricostruzione, che postulano un amministratore munito dei poteri di
rappresentanza di cui all’art. 1131 c.c., cfr. Cass. civ. 13 giugno 2013,
n. 14899, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, Ed. La Tribuna.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
(Omissis) Vista l’ordinanza resa dalla dott.ssa Maria
Rosaria Barbato del 5 marzo 2012, notif‌icata in data 18
aprile 2012, in questa sede tempestivamente reclamata,
con cui, nel giudizio di opposizione a precetto, è stata so-
spesa nei confronti di Manniello Luigi l’eff‌icacia esecutiva
della sentenza n. 235-2010 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, nella parte in
cui “condanna il predetto, quale condomino, al pagamento
di una somma eccedente euro 8.654,48 quale risultante dal-
la sua quota di partecipazione al Condominio Primavera”.
Al riguardo il giudice impugnato osserva che la sentenza di
condanna pronunciata nei confronti del condominio, in per-
sona dell’amministratore p.t., al pagamento delle competen-
ze professionali spettanti al professionista per l’attività di
assistenza e consulenza prestata ai f‌ini della ricostruzione
degli immobili rasi al suolo dal terremoto, costituisce titolo
esecutivo anche nei confronti dei singoli condomini, pure
se nominativamente non indicati nella sentenza, per cui è
indubitabile che essa esplichi eff‌icacia esecutiva nei con-
fronti di Luigi Manniello, in quanto condomino del predetto
Condominio Primavera, sia pure di natura convenzionale, e
tanto in virtù della legge n. 219/1981 e dell’atto notarile del 9
gennaio 1983 con il quale veniva stipulata una convenzione
per la costituzione di un condominio cd. convenzionale sot-
toscritta anche da Manniello Luigi.
Ad avviso del primo giudice “ non appaiono dirimenti
ai f‌ini della decisione, le successive vicende che hanno
bloccato i lavori di ricostruzione del fabbricato, in quanto,
attesa la peculiarità del Condominio precostituito, sorto,
convenzionalmente, prima del fabbricato ed in funzione
della sua ricostruzione, la fattispecie non è assimilabile a
quella prevista dall’art. 1128 c.c. Diversamente opinando,
ovvero laddove si dovesse escludere in capo al Manniello la
qualità di condomino, ritenendosi il vincolo condominiale
nato a seguito del richiamato atto notarile venuto meno a
seguito della ricostruzione del fabbricato in modo difforme
al progetto . . . la sentenza posta a base della intrapresa
esecuzione, in quanto ottenuta nei confronti dei Condo-
minio, in persona dell’amministratore p.t., e non dei com-
proprietari dell’area di sedime del Comparto A1, sarebbe
inopponibile nei suoi confronti”. Per cui riconosciuta in
capo al Manniello la qualità di condomino del Condominio
Primavera, nei termini di cui innanzi, il giudice reclamato
ritiene che “non può che applicarsi alla fattispecie il prin-
cipio enunciato dalle Sezioni Unite, sentenza n. 9148/2008”
ritenendo insussistente l’obbligazione solidale.
Considerato che il reclamante ha impugnato la men-
zionata ordinanza ritenendola erronea nella parte in cui
ritiene tutt’ora sussistente il condominio convenzionale,
nonostante il venir meno dei presupposti per la rico-
struzione del fabbricato e perché qualif‌ica l’obbligazione
incombente su Manniello Luigi di natura parziaria e non
solidale. In senso contrario sostiene la tesi della natura
solidale del vincolo discendente dalla sentenza azionata
ponendo in evidenza la peculiare natura del Condominio
Primavera, - costituito ai sensi della legge n. 219/81 al f‌ine
di realizzare interventi di ricostruzione di un complesso
condominiale sull’area sulla quale insistevano gli immobili
crollati a seguito del sisma del 1980-81 e di benef‌iciare dei
contributi a tal f‌ine concessi dallo Stato -. Deduce inoltre
che il condominio sarebbe venuto meno successivamente
alla pronuncia della sentenza azionata, allorquando gli
enti preposti, riscontrata la difformità dei lavori intrapresi
dal condominio rispetto al progetto approvato, disposero
il blocco del lavori ed il sequestro dei manufatti realizzati
f‌ino a quel momento. Secondo il reclamante, tale fatto so-
pravvenuto comporterebbe la estinzione del condominio
cd. precostituito e, quindi, dovrebbe trovare applicazione

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