Tribunale Civile di Torino sez. III, 12 settembre 2017, n. 4290

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
artt. 4 e 5 L. n. 2245/1865 all. E”, ha ritenuto “insuff‌iciente
e contraddittoria” la motivazione dell’impugnata sentenza
nella parte in cui “non dice chiaramente (eludendo la de-
licata questione oggetto di gravame) se il tratto stradale
de quo era o non era una strada urbana di scorrimento” e,
conseguentemente, ha rimesso la questione al Tribunale
in diversa composizione.
Occorre, pertanto, accertare se Via (omissis), nel trat-
to corrispondente al civico 155, alla data del 29 luglio 2007
in cui l’accertamento è stato effettuato avesse o meno le
caratteristiche della “Strada urbana di scorrimento”.
Si rileva, preliminarmente, che secondo l’art. 2, secon-
do comma, lettera D del codice della strada, per strada
urbana di scorrimento si intende una “strada a carreggia-
te indipendenti o separate da spartitraff‌ico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia ri-
servata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso sema-
forizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate”.
La CTU disposta nel corso del giudizio ha accertato
che: “Da quanto è possibile rilevare dalla banca dati “stre-
et view” della piattaforma web di Google (immagine data-
ta ottobre 2008), il luogo risulta essere costituito da unica
carreggiata a doppio senso di marcia, suddivisi tra di loro
da doppia striscia continua. Per ogni senso di marcia sono
presenti due corsie, quest’ultime suddivise da striscia
discontinua. Da quanto si evince dalla comunicazione di
cui a prot. 0010315/2017 dell’11 maggio 2017 Comune di
(omissis) (vedasi allegato rif. n. 1), si rileva a conferma
che “la strada aveva un’unica carreggiata con due corsie
per senso di marcia”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione
dallo stesso allegata confermano che nel luglio 2007 via
(omissis), non era qualif‌icabile come “Strada urbana a
scorrimento” per la mancanza dello spartitraff‌ico centrale.
Ne deriva la violazione dell’art. 4 della legge n. 168/2001
e la conseguente disapplicazione ai sensi degli articoli 4 e
5 della legge n. 2245/1865 all. E del provvedimento prefet-
tizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo di
rilevamento a distanza della velocità nel tratto stradale di
cui è causa e illegittimità dei successivi verbali e atti che
dallo stesso sono scaturiti, compresa l’ordinanza ingiun-
zione di cui è causa che deve, conseguentemente, essere
annullata.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento
dell’appello proposto dalla N.O., deve procedersi alla in-
tegrale riforma della sentenza pronunciata del Giudice di
pace di Torino il 27 febbraio/2 marzo 2009 n. 2982 e all’an-
nullamento dell’ordinanza ingiunzione n. (omissis) del 14
maggio 2008 emessa dalla Prefettura di Torino.
Le spese dei diversi gradi di giudizio, escluso il giudizio
dinanzi al Giudice di pace nel quale la parte non si è avval-
sa della difesa tecnica, seguono la soccombenza di parte
appellata ex art. 91 c.p.c. e devono essere così liquidate:
1) Giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Torino
concluso con sentenza n. 5119/11, al quale si applicano le
tariffe forensi ex D.M. 8 aprile 2004, n. 127:
€ 395,00 per diritti e onorari, oltre al rimborso forfet-
tario del 12,5%, IVA e CPA come per legge.
2) Giudizio di Cassazione concluso con sentenza n.
12231/16, al quale si applica il D.M. n. 55/14 con riduzione
del 30% rispetto ai valori medi alla luce del valore della
controversia e dell’attività effettivamente svolta:
fase di studio € 168,00 fase introduttiva € 189,00 fase
decisionale € 94,50, per complessivi € 451,50 per compen-
si, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA
come per legge;
3) Presente giudizio al quale si applica il D.M. n. 55/14
con riduzione del 30% rispetto ai valori medi alla luce del
valore della controversia e dell’attività effettivamente
svolta:
fase di studio € 87,50, fase introduttiva € 87,50 fase
istruttoria e di trattazione € 133,00, fase decisionale €
133,00, per complessivi € 441,00 per compensi, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per
legge.
Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, devo-
no essere poste def‌initivamente a carico di parte appella-
ta. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI LODI
19 MARZO 2018, N. 116
EST. GIUFFRIDA – RIC. X C. PREFETTO DI LODI
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Si-
stema SICVE y Taratura y Onere della prova y Esi-
stenza solo della documentazione avente ad ogget-
to la verif‌ica del corretto sincronismo dell’orologio
GPS y Inidoneità a dimostrare la corretta periodica
taratura delle varie componenti del sistema di mi-
surazione y Conseguenze.
. Poiché lo strumento SICve è composto da vari ele-
menti, ognuno dei quali soggetto a specif‌ica taratura
da eseguirsi in centri accreditati, la documentazione
avente ad oggetto la «verif‌ica del corretto sincronismo
dell’orologio GPS» è inidonea a dimostrare la corretta
periodica taratura delle varie componenti del sistema
di misurazione con la conseguenza che non può rite-
nersi provato il corretto utilizzo del sistema stesso e de-
vono essere annullati i relativi verbali di contestazione.
(nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 201) (1)
(1) Interessante pronuncia che sembra aver recepito le disposizioni
contenute nel D.M. 13 giugno 2017, "Verif‌iche iniziali e periodiche di
funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accer-
tamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di se-
gnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale" (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 177 del 31 luglio 2017), pubblicato in questa
Rivista 2017, 849. Il Decreto ha subordinato l’impiego dei dispositivi,
delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità all’esecuzione periodica con
esito positivo della procedura di taratura. In particolare, per sistemi
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 12 SETTEMBRE 2017, N. 4290
EST. ROSSI – RIC. N.O. S.R.L. C. PREFETTURA DI TORINO
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Valu-
tazione della strada ex art. 2 c.d.s. y Strada urbana
di scorrimento y Contestazione y Potere/dovere del
giudice di verif‌icare la natura della strada y Even-
tuale disapplicazione in via incidentale dell’atto
amministrativo illegittimo y Conseguenze.
. Qualora l’incolpato del superamento di limiti di velo-
cità all’interno d’un centro abitato, accertato tramite
dispositivi per il rilevamento a distanza ex art. 4 L.
168/02, contesti la classif‌icabilità del teatro del rilievo
come “strada urbana di scorrimento” ex art. 2, commi 2
e 3 lett. D C.d.S., occorre che il giudice verif‌ichi la na-
tura di detta strada in base alle sue caratteristiche co-
struttive, e laddove risulti la non appartenenza di detta
strada alla precitata categoria, egli, in virtú del potere/
dovere, attribuitogli dagli artt. 4 e 5 L. 2248/1865 all. E,
di disapplicare in via incidentale l’atto amministrativo
illegittimo (nella fattispecie, il decreto prefettizio au-
toritativo all’attività di rilevamento a distanza ex art.
4 L. 168/02) deve procedere all’annullamento dell’or-
dinanza-ingiunzione che abbia ingiustamente confer-
mato il verbale elevato sulla base del rilevamento a
distanza effettuato in tali condizioni. (nuovo c.s., art.
2; d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) Si richiama la sentenza, citata in parte motiva, Cass. civ. 14 giu-
gno 2016, n. 12231, in questa Rivista 2016, 575, secondo cui l’art. 4 del
D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modif‌icazioni, nella leg-
ge 1 agosto 2002, n. 168) demanda al prefetto l’individuazione delle
strade sulle quali possono essere installati i mezzi di rilevamento a
distanza della velocità, non essendo possibile procedere al fermo dei
veicoli. L’individuazione delle strade, tuttavia, pur essendo ampia-
mente discrezionale, non deve mai prescindere da quella che è la
valutazione del tratto stradale ex art. 2 c.d.s.. Ne consegue che solo
in presenza di una strada urbana a scorrimento, “con spartitraff‌ico
centrale”, è legittima la mancata contestazione immediata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2008 la società
a responsabilità limitata N.O. (nel prosieguo, per brevità,
“N.O.”) ha proposto dinanzi al Giudice di pace opposizione
all’ordinanza ingiunzione n. (omissis) del 14 maggio 2008
emessa dalla Prefettura di Torino chiedendone l’annulla-
mento.
Con sentenza n. 2982 emessa in data 27 febbraio/2 mar-
zo 2009, il Giudice di pace di Torino ha respinto il ricorso,
confermando l’ordinanza opposta.
Con atto di citazione in appello notif‌icato il 19 aprile
2010, l’odierna appellante ha impugnato la sentenza n.
2982/2009, chiedendo al Tribunale adito l’annullamento
dell’ordinanza ingiunzione prefettizia, in totale riforma
della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5119/2011, ha
respinto l’appello ex adverso proposto.
La società N.O. ha proposto ricorso per cassazione av-
verso detta pronuncia.
La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di
gravame con cui era stata censurata la motivazione resa
dal Giudice d’appello circa “la qualif‌icazione come strada
urbana di scorrimento del tratto stradale ove ebbe luogo
la rilevazione a distanza della velocità con conseguente
falsa applicazione dell’art. 4 L. 168/2001, nonché con con-
sequenziale violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 2245/1865 all.
E”, con sentenza n. 12231/2016, ha accolto parzialmente
il ricorso avversario ritenendo “insuff‌iciente e contraddit-
toria” la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte
in cui “non dice chiaramente (eludendo la delicata que-
stione oggetto di gravame) se il tratto stradale de quo era
o non era una strada urbana di scorrimento” e, conseguen-
temente, ha rimesso la questione al Tribunale in diversa
composizione.
La N.O. ha riassunto il giudizio chiedendo l’annulla-
mento dell’ordinanza ingiunzione opposta con condanna
della controparte alla rifusione delle spese legali di tutti i
gradi di giudizio.
La Prefettura di Torino si è costituita in giudizio chie-
dendo il rigetto dell’appello con conferma della sentenza
n. 2982/2009 emessa dal Giudice di pace di Torino e vitto-
ria delle spese.
Nel corso del presente giudizio è stata disposta CTU
diretta a verif‌icare lo stato dei luoghi in cui la violazione
era stata accertata, ovvero Via (omissis), precisando in
particolare il numero delle careggiate e delle corsie per
ogni eventuale carreggiata e indicando se all’epoca dell’in-
frazione fosse presente uno spartitraff‌ico centrale.
La causa è stata quindi discussa oralmente all’udien-
za odierna ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come
precisate nel presente verbale.
Con il primo motivo di appello la società N.O. S.r.l. ha
riproposto la censura della sentenza resa dal Giudice di
prima istanza per “omessa motivazione circa un punto de-
cisivo della controversia, con conseguente violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 4 L. 168/2002 e dell’art. 201,
comma 1, lett. F, C.d.S.”.
Secondo quanto sostenuto dalla parte appellante, il
tratto stradale sul quale era stato effettuato il rilevamento
a distanza della velocità era costituito da una strada ad
unica careggiata con due corsie di scorrimento per senso
di marcia, priva dello spartitraff‌ico centrale, non qualif‌ica-
bile quale “strada urbana di scorrimento” ex art. 2, comma
2, lett. D, C.d.S. con la conseguenza che il Prefetto non
avrebbe avuto alcun potere di includerla nell’elenco delle
strade sulle quali gli organi di Polizia avrebbero potuto in-
stallare o impiegare dispositivi per il rilevamento a distan-
za della velocità ex art. 4 della legge n. 168/2002.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 12231/2016, in
accoglimento del primo motivo di gravame con cui era
stata censurata la motivazione resa dal Giudice d’appello
circa “la qualif‌icazione come strada urbana di scorrimento
del tratto stradale ove ebbe luogo la rilevazione a distanza
della velocità con conseguente falsa applicazione dell’art.
4 L. 168/2001, nonché con consequenziale violazione degli

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