Tribunale Civile di Torino sez. III, 30 novembre 2017, n. 5840

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
(24) Si vedano A. ROMEO, L’estinzione del reato per condotte ri-
paratorie. Prime rif‌lessioni (critiche) sulla nuova causa estintiva del
reato introdotta dalla c.d. Riforma Orlando, cit.; C. PERINI, Condotte
riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: def‌lazione sen-
za Restorative Justice, cit., p.1282; R. C. MARUOTTI, La nuova causa di
estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p.
tra (presunta) restorative justice ed effettive f‌inalità def‌lative: prime
rif‌lessioni de iure condito, cit.
(25) Relazione della Commissione Fiorella, cit., p. 41.
(26) S. M. CORSO, Le ricadute processuali dell’estinzione del reato
per condotte riparatorie, op. cit., p. 9.
(27) Cfr. Corte cost., sent. 201 del 21 luglio del 2016, con la quale
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma
1, lett. e) c.p.p., per contrasto con l’art. 24 Cost., «nella parte in cui non
prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà
dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova». Sentenza commentata da L. MAZZIOT-
TA, La sentenza n. 201/2016 della Corte costituzionale: la prima di due
pronunce inevitabili?, in questa Rivista, 2017, n. 2, pp. 173 e ss.
(28) Sul punto si vedano, tra gli altri C. PERINI, Condotte riparato-
rie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: def‌lazione senza Restorati-
ve Justice, cit., p. 1282; R. C. MARUOTTI, La nuova causa di estinzione
del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p. tra (presun-
ta) restorative justice ed effettive f‌inalità def‌lative: prime rif‌lessioni de
iure condito, cit.; S. M. CORSO, Le ricadute processuali dell’estinzione
del reato per condotte riparatorie, op. cit., p. 9.
(29) Cfr. Cass. pen., sez. un., sent. del 22 giugno 2017, n. 53683 in
De Jure.
(30) In merito si veda S. M. CORSO, Le ricadute processuali dell’e-
stinzione del reato per condotte riparatorie, cit., p. 16.
(31) S. M. CORSO, in op. cit., p. 17.
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2017, N. 5840
EST. CHIAVAZZA – RIC. MASTER TRASPORTI S.A.S. DI BURZIO PIERGIORGIO & C.
(AVV. CASTELLANI) C. PREFETTURA DI TORINO (AVV. STATO DI TORINO)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Non immediata y
Violazione dell’art. 142, comma 11, c.d.s. y Mezzo
d’opera viaggiante a pieno carico y Prova y Neces-
sità.
. Condicio sine qua non per sussumere sotto la previ-
sione del comma 11 dell’art. 142 c.d.s. il superamento
del limite di velocità di 40 km/h da parte di un mezzo
d’opera è il contestuale accertamento in concreto della
sua condizione di pieno carico, non potendo, quest’ulti-
ma, essere semplicemente desunta e/o presunta. (nuo-
vo c.s., art. 142) (1)
(1) Sulla scìa di Cass. civ. 28 novembre 2016, n. 24232, pubblicata in
questa Rivista 2017, 13.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la Sentenza n. 24232/2016, depositata il 28 novem-
bre 2016, la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo
del ricorso presentato dalla Master Trasporti S.a.s. avverso
la sentenza d’appello n. 4950/2011 del Tribunale di Torino
(con cui è stato rigettato l’appello avverso la Sentenza n.
301/2008 pronunciata dal Giudice di pace di Chivasso, che
aveva a propria volta respinto il ricorso avverso l’ordinanza-
ingiunzione n. 10702/R/04/05 emessa dal Prefetto di Torino
in data 26 giugno 2007), motivo con cui era stata prospet-
tata “la falsa applicazione dell’art. 142 comma 3 lett. l) e
comma 11, violazione dell’art. 23 comma 12 L. 689/1981
nonché insuff‌iciente e/o illogica motivazione circa un pun-
to decisivo della controversia”, rilevando la Suprema Corte
che “il presupposto della violazione contestata era costitu-
ito pacif‌icamente dal viaggiare a pieno carico e difetta del
tutto la motivazione sul punto da parte del giudice dell’ap-
pello che si è limitato ad affermare che tale condizione ‘è
del resto circostanza accertabile anche de visu, conside-
rato il tipo di merce trasportata dal ricorrente e compete
semmai al trasgressore dimostrare l’erroneità di quanto
verif‌icato dall’organo amministrativo’. Nessun elemento
risulta con riguardo al tipo di merce trasportata ed è errato
affermare che la prova gravava sul trasgressore”.
La Suprema Corte ha, dunque, cassato la decisione
gravata, rinviando al Tribunale di Torino in diversa com-
posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità,
ritenendo assorbito l’ulteriore denunciato vizio di “vio-
lazione dell’art. 112 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 23
comma 11 L. 689/1981 nonché omessa motivazione circa
un punto decisivo della controversia art. 360 comma 1 nn.
3, 4 e 5 c.p.c..
Master Trasporti S.a.s. (di seguito, per brevità, Master)
ha pertanto proposto il presente giudizio ex art. 392 c.p.c.,
domandando l’accoglimento delle conclusioni di cui in
epigrafe; si è costituita la Prefettura con comparsa di co-
stituzione del 27 aprile 2017, domandando il rigetto delle
domande di controparte (compresa l’istanza di condanna
ex art. 96 c.p.c.) e chiedendo la compensazione delle spe-
se di lite di tutti i gradi di giudizio.
Con ordinanza 4 maggio 2017, il Giudice ha f‌issato
udienza di discussione della causa.
Ciò premesso, deve rilevarsi come, con il ricorso pre-
sentato innanzi al Giudice di pace di Chivasso, datato 15
ottobre 2007, Master avesse domandato l’annullamento o
la modif‌ica dell’ingiunzione di pagamento n. 10702/R/04/05
emessa dalla Prefettura di Torino in data 26 giugno 2007
a seguito del rigetto del ricorso amministrativo presenta-
to avverso il verbale n. 104V/2006/V Prot. 289/2006 datato
8 settembre 2006, emesso per la violazione dell’art. 142
commi 8-11 del Codice della Strada, con cui la Polizia Mu-
nicipale del Comune di San Raffaele Cimena dava atto di
avere accertato mediante apposita apparecchiatura che in
data 31 agosto 2006 il mezzo Iveco Magirus tg. CL595ZA di
proprietà di Master circolava alla velocità di 55 km/h, lad-
dove il limite massimo consentito per i mezzi d’opera su
quel tratto di strada, in centro abitato, era pari a 40 km/h.
Tra le molteplici ragioni del ricorso, Master sosteneva che
la Prefettura aveva omesso di verif‌icare se al momento
del transito il predetto veicolo fosse o meno “a pieno cari-
co”, dovendosi tale circostanza ritenere condicio sine qua
non per l’insorgenza dell’obbligo di rispettare il limite di
velocità di 40 km/h asseritamente violato. A seguito del
rigetto del ricorso da parte del Giudice di pace, nel pro-
prio atto di appello datato 13 ottobre 2009 (doc. D parte
ricorrente), Master aveva nuovamente sostenuto come tra

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