Tribunale Civile di Torino sez. iii, 12 Maggio 2015, N. 3444

Pagine753-754
753
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 12 MAGGIO 2015, N. 3444
EST. ROSSI – RIC. TESTAÌ (AVV. CARENA) C. PREFETTURA DI TORINO (AVV. STATO
DI TORINO)
Appello civile y Prove y Nuove y Ammissibilità y
Ulteriori documenti inseriti nel “duplicato del fa-
scicolo del primo grado y Inutilizzabilità y Conse-
guenze y Annullamento di ordinanza-ingiunzione
prefettizia emessa per violazione del Codice della
strada y Fattispecie in tema di violazione dell’art.
146, comma 3, C.d.S.
. In virtù del divieto sancito dall’art. 345, comma 3,
c.p.c., nel giudizio di appello devono dichiararsi ammis-
sibili e, quindi, utilizzabili solo i documenti allegati alla
memoria di costituzione presente nel fascicolo d’uff‌i-
cio del giudizio di primo grado, sulla quale è apposto il
timbro del deposito che solo ne attesta la produzione
in tale fase, con la conseguenza che gli ulteriori docu-
menti inseriti in quello che, in appello, asseritamente
rappresenti un “duplicato del fascicolo del primo gra-
do”, devono essere dichiarati inutilizzabili. Va pertanto
disposta l’integrale riforma della sentenza di primo
grado sfavorevole all’opponente, laddove, in tale fase,
non risulti prodotta idonea documentazione compro-
bante la commissione degli illeciti negati dall’incol-
pato e che tale insuff‌icienza di prove abbia parimenti
eccepito. (Sulla base di questo principio, non essendo
stati prodotti in primo grado i verbali di accertamento
delle violazioni dell’art. 146, comma 3, C.d.S., per avere
proseguito la marcia nonostante la segnalazione sema-
forica rossa, ma solo successivamente nel “duplicato
del fascicolo del primo grado, il Prefetto non ha potuto
provare la commissione da parte dell’attore delle viola-
zioni suddette, con il conseguente annullamento delle
ordinanze-ingiunzione prefettizie) (c.p.c., art. 345; nuo-
vo c.s., art. 41; nuovo c.s., art. 146) (1)
(1) Per utili ragguagli sulla previsione di cui all’art. 345, terzo
comma, c.p.c., nel testo modif‌icato dall’art. 46, comma 18, della L. 18
giugno 2009, n. 69, che vieta - di regola - la produzione in appello di
nuovi documenti, v. Cass. civ. 18 luglio 2013, n. 17612, in Ius&Lex dvd
n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass. civ. 21 gennaio 2013, n. 1370, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Testaì Davide ha proposto appello avverso la sen-
tenza emessa dal Giudice di pace di Pinerolo n. 108/14,
depositata in data 11 marzo 2014 e ne ha chiesto l’inte-
grale riforma con conseguente annullamento delle ordi-
nanze ingiunzione n. 43924/R//12 ErProv. e n. 43925/R//13
ErProv. emesse dal Prefetto di Torino in data 2 settembre
2013, con le quali gli era stato ingiunto in ciascuna il pa-
gamento della sanzione di € 410,66, oltre le spese di noti-
f‌ica del verbale e dell’ordinanza, per la identica violazione
dell’art. 41/11 in riferimento all’art. 146, terzo comma, del
C.d.S., violazioni commesse rispettivamente in data 19 no-
vembre 2012 e 27 novembre 2012 in Orbassano, via Ghandi
4, con il veicolo ATV targato EL541WX.
A sostegno dell’appello ha allegato:
1) La falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e la violazio-
ne dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande
proposte ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lettere i) j) k), 11 e
12 e per pronuncia extra petitum nella parte in cui era
stato disposto il pagamento della sanzione entro trenta
giorni dal deposito della sentenza e non, invece, dalla sua
notif‌icazione;
2) La violazione dell’art. 416 comma terzo c.p.c. e
dell’art. 6 comma 11 D.L.vo n. 150/11 per aver fatto uso
dei documenti prodotti dalla controparte oltre il termine
perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 416 c.p.c.
3) La violazione dell’art. 6 comma 9 D.L.vo n. 150/11
per avere il giudice di pace fatto illegittimo uso dei docu-
menti depositati da un soggetto, il Comune di Orbassano,
che non poteva costituirsi in giudizio in vece del prefetto,
potendo al più in forza della delega, rappresentarlo in giu-
dizio;
4) La violazione dell’art. 6, comma 1, D.L.vo n. 150/11
per non essere stati prodotti idonei documenti atti a
comprovare le presunte violazioni non accertate per per-
cezione diretta da un pubblico uff‌iciale, bensì attraverso
un apparecchio di rinvenimento automatico la cui do-
cumentazione fotograf‌ica non era stata depositata, con
conseguente mancata prova delle responsabilità in capo
all’opponente delle violazioni ascritte;
5) La violazione e falsa applicazione dell’art. 115, se-
condo comma, c.p.c., dell’art. 169 reg. att. C.d.S. e degli
articoli 4 e 5 L. 2248/1965 all. E per aver ritenuto prova-
ta la violazione in orario notturno e dato per dimostrata
l’esistenza di un’ordinanza comunale atta a legittimare
all’epoca dei fatti l’estensione del funzionamento in orario
notturno in deroga alla previsione dell’art. 169 del C.d.S.
in forza del qual è vietato il funzionamento degli impianti
semaforici a tempi f‌issi dalle ore ventitre alle ore sette;
6) L’omessa audizione da parte dell’interessato che
ne aveva fatto richiesta e ciò in violazione dell’art. 204,
comma 1, del C.d.S. e 41, comma 2 lettera a), della Carta
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
7) L’omessa o insuff‌iciente motivazione su un punto
della controversia con conseguente violazione dell’art. 3
comma secondo del D.L.vo n. 39/93 e degli articoli 20-23
D.L.vo n. 82/05 attesa la mancanza della f‌irma autografa
sulle ordinanze ingiunzione opposte.
La Prefettura di Torino si è costituita in giudizio e ha
chiesto il rigetto dell’appello e la condanna del sig. Testaì
Davide al pagamento delle spese di lite.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di at-
tività istruttoria ed è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
all’odierna udienza, sulle conclusioni come precisate nel
presente verbale.
L’appello deve trovare, invero, accoglimento.
Assorbente risulta la fondatezza della doglianza rela-
tiva alla mancanza di prova in ordine alla responsabilità
in capo al sig. Davide Testaì delle violazioni allo stesso
contestate.
Nel giudizio di primo grado, in presenza di una speci-
f‌ica contestazione da parte del sig. Testaì Davide di non

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT