Tribunale civile di Torino sez. III, ord. 8 luglio 2014

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2015
MERITO
naro), con la specif‌ica funzione di garantire il locatore per
l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali,
gravanti sul conduttore, e quindi non soltanto di quello
del pagamento del canone ma anche quello di risarcimen-
to di tutti i danni connessi al rapporto di locazione. Ciò
posto, il garante e/o f‌ideiussore, in applicazione dell’art.
1945, può opporre al creditore tutte le eccezioni, anche
riconvenzionali, che spettano al debitore principale, ma
non può, invece, domandare la condanna del creditore
in favore del debitore (C. 2909/1996). L’art. 1945, infatti,
non riconosce al f‌ideiussore una legittimazione sostitutiva
in ordine al proponimento delle azioni che competono al
debitore principale nei confronti del creditore, neppure
quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la
quale è stata prestata garanzia f‌ideiussoria; l’esclusione di
una siffatta possibilità discende direttamente dal caratte-
re accessorio dell’obbligazione f‌ideiussoria quale deduci-
bile dagli artt. 1939 e 1945 (C. 12225/2003). L’obbligo di
garanzia prestato dall’attore ed il diritto di credito vantato
da parte convenuta, ancorché aventi causa in un unico
rapporto contrattuale, presentano carattere di autonomia
rispetto al pegno irregolare (deposito cauzionale) inter-
corso tra il locatore convenuto ed il terzo conduttore. Deve
considerarsi, infatti, che l’obbligo del locatore di restituire
il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, e
soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto
alle proprie obbligazioni (Cass. civ. sez. III 21 aprile 2010,
n. 9442), poiché assume rilievo la funzione specif‌ica del
deposito, che è quella di garantire preventivamente il
locatore dagli inadempimenti del conduttore. Alla luce
delle superiori considerazioni l’opposizione deve essere
rigettata. Le spese seguono la soccombenza, e vengono
liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura
della causa, dell’attività prestata e della caratteristica
delle questioni coinvolte. (Omissis)
tribunAle civile di torino
sez. iii, ord. 8 luglio 2014
est. di cApuA – ric. condominio X in torino (Avv. de cAriA) c. s.s.
Procedimenti cautelari y Provvedimenti d’urgen-
za y Amministratore condominiale cessato dalla ca-
rica y Restituzione di documenti y Omissione y Nuovo
amministratore y Esperibilità del procedimento ex
art. 700 c.p.c. y Ordine di riconsegna della documen-
tazione necessaria all’espletamento dell’incarico
gestionale y Delibera assembleare autorizzatoria y
Necessità y Esclusione.
. L’amministratore condominiale è legittimato, f‌inan-
che in assenza di una delibera assembleare di auto-
rizzazione, ad agire in giudizio in sede cautelare per
ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
che ordini all’amministratore precedente la consegna
di tutta la documentazione condominiale necessaria
per l’espletamento dell’incarico gestionale. (c.c., art.
1129; c.p.c., art. 700) (1)
(1) Cfr. in tal senso Trib. Salerno 3 ottobre 2006, in Corriere del me-
rito 2006, 12, 1390. Sull’utilizzabilità del ricorso d’urgenza ex art. 700
c.p.c. per ottenere la restituzione della documentazione di pertinen-
za del condominio in possesso dell’amministratore revocato, cfr. Cass.
28 ottobre 1991, n. 11472, in questa Rivista 1992, 282; Trib. civ. Ariano
Irpino 24 aprile 2007, ivi 2007, 500; Trib. Roma, ord. 7 dicembre 1998,
ivi 1999, 109 e Pret. Milano 28 marzo 1990, ivi 1991, 643.
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 5 giugno 2014, depositato presso
la Cancelleria del Tribunale di Torino in pari data, il Con-
dominio X - in Torino, in persona dell’Amministratore pro
tempore rag. Z.D., ha chiesto l’emissione di un provvedi-
mento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della sig.ra
S.S., domandando di ordinare a quest’ultima, quale ammi-
nistratore uscente del predetto condominio, la riconsegna
al nuovo amministratore del condominio stesso rag. Z.D.,
di tutta la documentazione e di tutte le cose afferenti il
condominio X – in Torino ed i singoli condomini in suo
possesso dall’anno 2011 (nomina ad amministratore) sino
alla sua revoca avvenuta in data 25 marzo 2014.
1.2. Con provvedimento in data 10 giugno 2014, il Pre-
sidente della Sezione Terza civile, ai sensi dell’art 669 ter
c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazio-
ne del procedimento.
1.3. Con Decreto in data 11giugno 2014, il giudice desi-
gnato ha f‌issato udienza di comparizione parti avanti a sé,
con termine alla parte ricorrente per notif‌icare alla con-
troparte ricorso e decreto.
1.4. All’udienza così f‌issata sono comparsi per la parte
ricorrente il rag. Z.D., due condomini ed il difensore, che ha
prodotto ricorso e decreto ritualmente notif‌icati alla parte
resistente, la quale non si è costituita e non è comparsa.
2. Sull’ammissibilità del ricorso.
2.1. Ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati
nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato
motivo di temere che durante il tempo occorrente per far
valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato
da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere
con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che ap-
paiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”
2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso ex art.
700 c.p.c. risulta ammissibile, sussistendo tutti i presuppo-
sti negativi e positivi di ammissibilità e, in primo luogo,
quello della “sussidiarietà”, non apparendo invocabile
alcun’altra tutela cautelare prevista dalle sezioni I, II e
III del capo del codice di rito dedicato ai procedimenti
cautelari ovvero da leggi speciali.
In particolare, in giurisprudenza si ritiene legittimato
l’amministratore di condominio, anche in assenza di una
delibera assembleare di autorizzazione, ad agire in sede
cautelare per ottenere un provvedimento d’urgenza ex
art. 700 c.p.c. che ordini al precedente amministratore la
consegna di tutta la documentazione condominiale neces-
saria per espletamento dell’incarico gestionale (cfr. in tal

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