Tribunale Civile Di Taranto Sez. II, Decr. 21 Settembre 2015

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
da un amministratore dimissionario di un condominio
con cinque partecipanti, un ricorso per la nomina di
un amministratore da parte dell’autorità giudiziaria.
Nelle varie assemblee di condominio era stata infatti
più volte ribadita la necessità di urgenti lavori di manu-
tenzione al tetto e al sottotetto ma, non essendosi mai
raggiunta la maggioranza per deliberare sia la nomina
dell’amministratore sia l’esecuzione dei lavori, aveva
sempre operato la prorogatio imperii. L’amministratore
però, ad un certo punto, si dimetteva formalmente ed
essendo alcuni lavori di ristrutturazione condominiale
necessari ed urgenti, stante l’inerzia dei condòmini, si
vedeva costretto a presentare un ricorso per la nomi-
na di un amministratore ex art. 1129 c.c., così da non
incorrere in responsabilità professionale e/o per man-
cata custodia dell’edif‌icio. Il Collegio, in Camera di
consiglio, enunciando il principio di cui alla massima,
ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto, con la
sola presenza di cinque condòmini, non è obbligatoria
la nomina dell’amministratore). (c.c., art. 1129) (1)
(1) Decisione condivisibile. Nel caso concreto di cui trattasi, a parte
la corrente dottrinale che ritiene che in questa ipotesi non si abbia
prorogatio nell’incarico (proprio perché non è obbligatoria la nomina
dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129, primo comma, c.c.), può ri-
tenersi che l’interessato si liberi da ogni obbligo e responsabilità comu-
nicando personalmente a ciascun condomino che non procederà oltre
in alcun atto di amministrazione nonché che terrà la documentazione
condominiale a disposizione dei condòmini presso il proprio domicilio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso che precede ed osservato che, alla stre-
gua della documentazione allegata al ricorso, si evince che
non sussistono i requisiti che, a norma dell’art. 1129 c.c.,
abilitano l’amministratore uscente a proporre ricorso per
la nomina da parte dell’A.G. (presenza di almeno 8 con-
dòmini, mentre nel caso di specie ve ne sono 5)
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
(Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
SEZ. II, DECR. 21 SETTEMBRE 2015
PRES. X – EST. X – RIC. X C. Y
Amministratore y Revoca y Presentazione del
rendiconto della gestione y Oltre il termine di 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento
y Grave irregolarità legittimante la revoca giudi-
ziale y Sussistenza y Approvazione tardiva da parte
dell’assemblea y Irrilevanza.
Amministratore y Attribuzioni y Rendiconto an-
nuale y Delibera assembleare che approvi rendicon-
ti pluriennali y Nullità y Sussistenza.
. Integra grave irregolarità – e conseguentemente in-
tegra comportamento legittimante la revoca giudizia-
le ex art. 1129 c.c. – la condotta dell’amministratore
condominiale che presenti il rendiconto della gestio-
ne oltre il termine di 180 giorni dalla data di chiusura
dell’esercizio di riferimento previsto dall’art. 1130, ulti-
mo comma, c.c., anche laddove l’assemblea lo approvi.
(c.c., art. 1129; c.c., art. 1130) (1)
. È nulla, e non semplicemente annullabile, la delibe-
ra assembleare che approvi rendiconti pluriennali, in
quanto contraria alla regola della necessaria annualità.
(c.c., art. 1130; c.c., art. 1130 bis) (2)
(1) Analogamente, nel senso che il mancato tempestivo deposito nel
termine f‌issato dalla legge del rendiconto annuale per l’approvazio-
ne dell’assemblea costituisce grave irregolarità dell’amministratore
condominiale, comportante la sua automatica revoca, v. Trib. civ.
Udine, sez. II, 25 marzo 2014, in questa Rivista 2014, 459.
(2) A quanto consta, nulla in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sciogliendo la riservata di cui all’udienza del 21 set-
tembre 2015, così provvede.
L’amministratore resistente non rendeva il conto relati-
vo agli esercizi luglio 2012 - giugno 2013, luglio 2013 - giu-
gno 2014. Solo nell’ottobre del 2014 convocava l’assemblea
per l’approvazione del conto dei due esercizi ma l’assem-
blea soprassedeva sul punto. Dopo la notif‌ica del ricorso
per la revoca giudiziale dell’amministratore resistente, si
teneva f‌inalmente l’assemblea condominiale nel giugno
del 2015, che approvava all’unanimità dei presenti i due
rendiconti cumulativi.
La circostanza che pur se in ritardo l’assemblea abbia ap-
provato i due rendiconti non esclude la gravità della violazio-
ne addebitata all’amministratore resistente e la conseguente
ricorrenza del presupposto per la sua revoca giudiziale.
Depongono per questo esito processuale più ragioni.
In primo luogo va considerato che l’art. 1129 c.c. attri-
buisce la legittimazione attiva a proporre l’azione in di-
scorso al singolo condomino: “Può altresì essere disposta
dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomi-
no…”; come a dire che lo volontà della maggioranza as-
sembleare, che vada nella direzione dell’approvazione del
suo operato, nonostante la violazione commessa, non può
escludere di per sé l’ illecito e la sua gravità. In secondo
luogo il non rendere il conto della gestione rileva di per
sé ai sensi dell’art. 1129 c.c. come grave irregolarità, al
pari dell’omessa convocazione dell’assemblea per la sua
approvazione, che al più tardi deve avvenire nei 180 giorni
prescritti ex art. 1130, ultimo comma. c.c.
E certamente con riguardo all’esercizio luglio 2012 -
giugno 2013 i termini erano ampiamente scaduti, posto
che la convocazione dell’assemblea avveniva solo nell’ot-
tobre del 2014.
Deve al riguardo sottolinearsi che quando ci si trova
di fronte a delibera assembleare che approvi rendiconti
pluriennali, non osservandosi la regola della necessaria
annualità del rendiconto, si ritiene che si conf‌iguri una
forma di nullità e non di semplice annullabilità della deli-
bera. Tanto a rimarcare la gravità della violazione in paro-
la, sotto il prof‌ilo qui in esame, anche quando sia avvenuta
con riferimento ad un solo esercizio.

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