Tribunale civile di Sciacca ord. 16 giugno 2014

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2015
MERITO
entrando nel merito anche delle domande riconvenzionali
dallo stesso formulate, avendo sotto la protezione del ter-
razzo un locale caldaia comune sarà onerato al pagamento
delle spese ripartite secondo quanto previsto dal regola-
mento di Condominio.
Vanno ora individuate le singole responsabilità relati-
vamente alle spese sostenute dalle parti:
per il controsoff‌itto fattore ha chiesto la condanna
del condominio al pagamento di euro 6.284,00 oltre Iva
per il rifacimento dello stesso, il convenuto ha chiesto la
condanna dell’attrice alla rifusione delle spese di inter-
vento della Ed. e dell’ing. Be., il Giudice ritiene provato
che i danni al controsoff‌itto siano stati causati da inf‌il-
trazioni provenienti dal terrazzo facente funzione di la-
strico solare e che pertanto tutte le somme sostenute da
entrambe le parti vadano ripartite a carico delle parti in
causa come da regolamento di Condominio con sottra-
zione dei costi di tinteggiatura delle pareti verticali dei
locali della attrice in quanto non è stato provato che le
stesse fossero state danneggiate; per le opere effettuate
sulle travi il legno fattore ha chiesto la condanna del
Condominio al pagamento di euro 10.268,06, il Condo-
minio la condanna dell’attrice al pagamento delle spese
della Ed. e dell’ing. Be. intervenuti, sul punto posto che
il perito chiamato dall’attore nulla dice relativamente
alla causa dei difetti riscontrati, il Giudice ritiene esau-
riente la relazione dell’ing. Be. che intervenuto a seguito
di demolizione del controsoff‌itto riscontrava ammalora-
menti e mancanza dell’esito e delle travi le cui spese
di rifacimento, stante la presenza di lastrico solare a
copertura vanno ripartite a carico delle parti come da
regolamento condominiale art. 14 lettera i); per le opere
di rifacimento del terrazzo appaltate direttamente dal-
l’attrice alla ditta Ed., oggetto di domanda riconvenzio-
nale del convenuto, valgono le stesse considerazioni di
cui sopra, per cui andranno ripartite secondo l’art. 14
lettera i) del regolamento di condominio, con cui è stata
derogata la norma di legge applicabile al caso di specie
cioè l’art. 1126 c.c.; questo Giudice infatti ritiene che i
caratteri dell’urgenza che hanno motivato l’intervento
demolitivo iniziale del controsoff‌itto vadano ravvisati
anche nel rifacimento contestuale del lastrico solare
ordinato dall’attore, posto che accertata la provenienza
delle inf‌iltrazioni dal lastrico solare, la tempestività del
rifacimento delle parti interne ben può giustif‌icare l’ur-
genza al ripristino delle parti esterne origine del danno
(Cass. civ. n. 4330/2012).
Inf‌ine va rigettata la domanda di condanna del Con-
dominio alla refusione di euro 10.0000,00 somma ricono-
sciuta e versata dall’attrice alla propria conduttrice, non
essendo emersa la responsabilità del Condominio rispetto
ai fatti di causa.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza vengo-
no integralmente compensate tra le parti. (Omissis)
tribunale Civile di sCiaCCa
ord. 16 giugno 2014
est. X – riC. omissis C. omissis
Amministratore y Nomina y Ragioni ostative allo
svolgimento dell’incarico previste dall’art. 71 bis
att. c.c. y Condanna def‌initiva per violazione del-
l’art. 2, comma 1 e 1 bis, L. n. 638/83 y Sussiste.
. La sussistenza di condanne def‌initive per violazione
dell’art. 2, comma 1 e 1 bis, L. n. 638/83 (omesso versa-
mento di ritenute previdenziali ed assistenziali), reati
costituenti un’ ipotesi speciale di appropriazione inde-
bita , rappresenta – alla luce della novella introdotta
dalla legge n. 220/2012, introduttiva dell’art. 71 bis att.
c.c. - una causa ostativa allo svolgimento dell’incarico
di amministratore condominiale. (att. c.c., art. 71 bis; l.
11 novembre 1983, n. 638, art. 2) (1)
(1) Non risultano decisioni che abbiano affrontato l’esatta fatti-
specie.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 30 dicembre 2013, depositato
presso la Cancelleria del Tribunale di Sciacca in data
31 dicembre 2013, la sopra indicata parte ricorrente ha
chiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art.
700 c.p.c. nei confronti della sopra indicata parte resi-
stente, domandando che venisse ordinato a quest’ultima
- amministratore che f‌ino alla nomina giudiziale del Dott.
(Omissis) aveva amministrato il condominio in regime di
prorogatio - di consegnare all’amministratore nominato
dal tribunale dott. (Omissis) - tutta la documentazione
contabile e f‌iscale inerente il Condominio.
1.2. Con provvedimento in data 7 gennaio 2014, il
Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c.,
ha designato il giudice sottoscritto per la trattazione del
procedimento.
1.3. Con decreto in data 9 gennaio 2014, il giudice desi-
gnato ha f‌issato udienza di comparizione parti avanti a sé,
con termine alla parte ricorrente per notif‌icare alla con-
troparte ricorso e decreto.
1.4. La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha
contestato la domanda del ricorrente, essenzialmente in
considerazione della circostanza che, dopo il provvedi-
mento di nomina giudiziale ad amministratore di costui,
l’assemblea - convocata dall’amministratore uscente in
prima adunanza in data 30 novembre 2014 e in seconda
adunanza in data 1 dicembre 2013 - aveva nuovamente
nominato quale amministratore del condominio il rag.
(Omissis).
1.5. Con comparsa depositata in udienza il 4 marzo
2014, inoltre, è intervenuta nel presente procedimento
(Omissis), aderendo alle domande del ricorrente e rile-
vando che il rag. (Omissis), avendo riportato condanne
def‌initive per reati contro il patrimonio, non è legittimata
a ricoprire l’incarico di amministratore di condominio.

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