Tribunale Civile di Roma sez. Ii, 4 luglio 2018, n. 13719

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. II, 4 LUGLIO 2018, N. 13719
EST. SACCO – RIC. C. S.R.L. (AVV.TI FRANCARIO E TORRESE) C. STATO ITALIANO E
MINISTERO DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Occupazioni abusive y Responsabilità per mancato
sgombero y Conf‌igurabilità y Lesione del diritto di
proprietà e di iniziativa economica y Danno risarci-
bile y Quantif‌icazione y Criteri.
. Nel caso di occupazione abusiva di un compendio
immobiliare protrattasi ininterrottamente per alcuni
anni, deve essere condannata a risarcire il pregiudi-
zio patrimoniale conseguito dal proprietario l’Autorità
di Pubblica Sicurezza che non abbia provveduto allo
sgombero né avvalendosi dei poteri amministrativi che
le sono autonomamente attribuiti (ordinanza contin-
gibile ed urgente) né dando esecuzione – in quanto
organo delegato di Polizia Giudiziaria – al sequestro
preventivo emesso dall’Autorità Giudiziaria penale,
con conseguente compromissione dei diritti di proprie-
tà e di iniziativa economica, riconosciuti tanto dall’or-
dinamento europeo che da quello interno. Il danno
risarcibile, determinato quanto al diritto di proprietà
dall’oggettiva impossibilità di disporre del bene, deve
essere commisurato al valore locatizio del bene stes-
so; mentre, quanto al diritto di iniziativa economica, è
determinato dall’impossibilità di concludere positiva-
mente l’investimento programmato e deve essere com-
misurato al prof‌itto non introitato. (c.c., art. 2043; c.p.,
art. 633; c.p.p., art. 321) (1)
(1) A quanto consta, seconda pronuncia dopo Trib. Roma 14 novem-
bre 2017, n. 21347 (in questa Rivista 2018, 75 e 309 con nota di NINO
SCRIPELLITI, Diritto soggettivo alla esecuzione di provvedimenti
di sgombero di immobili occupati sine titulo e responsabilità dello
Stato: rimedi politicamente corretti ma ineff‌icaci) ad avere condan-
nato Stato italiano e Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni
conseguiti ad occupazione abusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La C. s.r.l., premesso di avere acquistato, nell’ambito
del programma comunale di riqualif‌icazione delle peri-
ferie cittadine, il compendio immobiliare sito in Roma,
Via (omissis) e meglio descritto in citazione, ha agito per
essere risarcita di tutti i danni subiti, quale proprietaria
e quale imprenditrice immobiliare, in conseguenza della
completa perdita del possesso determinata dall’abusiva
occupazione cui da alcuni anni è assoggettato il cespite
in causa.
La Società attrice ha riferito di aver acquistato il 27
novembre 2003, a ministero del Notaio F.B. di Roma, il
complesso edilizio di circa mq 19.000, coperti e scoperti,
con ingressi da Via (omissis) e di avere immediatamente
iniziato le attività propedeutiche (bonif‌ica ambientale,
manutenzione, vigilanza, studi di fattibilità, progettazioni,
attivazione delle procedure
amministrative edilizie-urbanistiche) alla valorizzazio-
ne del cespite.
Di essere stato il bene una prima volta occupato nel
corso dell’anno 2006 ma di essere stato pochi mesi dopo
liberato dagli stessi occupanti, il tutto come documentato
dalla denunzia querela del 28 settembre 2006 e dalla suc-
cessiva comunicazione dell’11 ottobre 2006 (allegati 7 e 8
del fascicolo attore o ) indirizzata al competente Uff‌icio
della Polizia di Stato.
Di essere stato, il bene, nuovamente occupato il 27
marzo 2009 (allegato 10 del fascicolo attoreo) e, malgrado
le innumerevoli iniziative tempestivamente assunte o pro-
mosse dalla proprietà a tutela del proprio diritto, di essere
tuttora nella piena e completa disponibilità di terze perso-
ne, abusive occupanti.
Il tutto come pure direttamente constatato dal c.t.u.
architetto L.T. nel corso dell’accesso in loco e dallo stesso
rappresentato nella relazione peritale rassegnata a con-
clusione della propria indagine.
Di essere, comunque, riuscita a completare l’iter am-
ministrativo per l’avvio del progetto imprenditoriale di re-
cupero e valorizzazione dell’area in causa ma di non avere
potuto dare inizio ai lavori in ragione dell’indisponibilità
del compendio immobiliare, proseguendone l’abusiva oc-
cupazione.
Lo Stato Italiano ovvero la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in
giudizio, non formulando in tale sede alcuna eccezione di
carenza della giurisdizione ordinaria ma, comunque, con-
testando e interloquendo sulle diverse questioni giuridi-
che e fattuali poste dalla domanda attorea e concludendo
per l’integrale rigetto della stessa.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, non formu-
lando in tale sede alcuna eccezione di carenza della giu-
risdizione ordinaria ma, comunque, eccependo la propria
carenza di passiva legittimazione, nel merito contestando
la fondatezza della domanda attorea e concludendo per
l’integrale rigetto della stessa.
La Regione Lazio non si è, invece, costituita in giudizio
rimanendo contumace.

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