Tribunale Civile Di Roma Sez. Vi, 2 Ottobre 2017, N. 18667

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giur
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
di condominio – con conseguente nullità della delibera in
parte qua – in assenza della specif‌icazione analitica del
compenso a quest’ultimo spettante per l’attività da svolge-
re, in violazione dell’art. 1129, comma 14, c.c. Tale norma,
che mira a garantire la massima trasparenza ai condomi-
ni e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone
l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferi-
mento del mandato, si applica sia nel caso di prima nomina
dell’amministratore che nel caso delle successive riconfer-
me". (Tribunale Milano, sez. XIII, 3 aprile 2016, n. 4294).
A tal f‌ine va osservato che nel verbale di assemblea nul-
la risulta in ordine al compenso, né potrà a tal f‌ine rilevare
– come pretenderebbe il convenuto – la mera indicazione
di una somma complessiva, per nulla dettagliata, inserita
fra le voci del preventivo che – anche ove si possa ritene-
re che comprenda tutto quanto dovuto all’amministratore
alla luce di Cass. 22313/2013 – non soddisfa quella esigen-
za di chiarezza documentale, trasparenza e formalità che
traspaiono dal meccanismo di nomina ed accettazione
individuati dal novellato art. 1129 c.c., meccanismo che
non può prescindere da un atto formale dal quale risulti
l’espressa e analitica indicazione del compenso.
Mette conto di rilevare, in proposito, che il preventivo
di spesa costituisce una semplice stima che potrebbe an-
che essere variata in sede di consuntivo – e non rappre-
senta invece quell’assunzione di un obbligo negoziale da
parte dell’amministratore in ordine al corrispettivo (che
rappresenta l’obbligazione assunta dal condominio) che
oggi appare indispensabile a mente del novellato art. 1129
c.c., a tutela della posizione contrattuale del mandante.
Il Condomino non ha peraltro provato che tale indica-
zione fosse stata allegata alla convocazione, che neppure
è stata prodotta, né che vi sia stato un formale atto di ac-
cettazione conforme al dettato di cui all’art. 1129 commi 2
e 14 c.c., norma inderogabile ex art. 1138 c.c. A tal f‌ine non
può avere alcun rilievo il bizzarro atto di integrazione del
verbale inviato ai condomini alcuni mesi dopo l’assemblea
e che reca almeno tre date diverse: tale scrittura rappre-
senta una mera dichiarazione – parrebbe a posteriori – di
coloro che lo sottoscrivono ed ai quali non si può ricono-
scere alcun valore se non quello di semplice dichiarazione
riconducibile agli estensori, atteso che è lecito ritenere
che gli organi assembleari (presidente e segretario) ces-
sino la loro funzione – e vengano meno i relativi poteri
– con la chiusura della riunione e non potendo ritenersi
consentito emendare, a posteriori e in sedi diverse dalla
assemblea (con il relativo assenso dei partecipanti), la
carenza di elementi essenziali del verbale e delle delibere
che quel verbale attesta esser avvenute.
Peraltro tale dichiarazione – con la quale si asserisce
che prima della votazione alla assemblea del 20 agosto
2016 si sarebbe espressamente indicato ai presenti il com-
penso richiesto dall’amministratore – risulta del tutto in-
comprensibile (e come tale inattendibile) anche solo sot-
to il prof‌ilo cronologico, posto che ne reca ben tre diverse:
l’una in apertura coincidente con la delibera stessa (e non
si comprende come possa essersi redatto un verbale alle
ore 9 del 20 agosto 2016 e poi una nota di correzione dello
stesso, che reca la stessa data ed ora, senza che alla corre-
zione si sia provveduto durante l’assemblea stessa e nello
stesso verbale), l’altra anteriore (22 giugno 2016 e pare
improbabile che si possa ex ante correggere qualcosa che
ancora non è avvenuto), l’ultima – forse l’unica attendi-
bile (22 settembre 2016) – che pone la nota al difuori del
contesto assembleare ed in tempi successivi allo stesso,
incorrendo nelle censure testé evidenziate.
Va inf‌ine rilevato che la dedotta nullità della delibe-
ra impedisce qualunque sanatoria, di tal che la delibera
successivamente assunta in data 3 giugno 2017 – con cui
è stato nominato lo stesso amministratore (...) – si pone
come atto autonomo e distinto da quello impugnato, avente
effetti dal momento della sua adozione ed inidoneo a sana-
re il vizio dedotto nel presente procedimento, circostanza
che se da un lato consente di ritenere ovviato il problema
concreto della nomina dell’amministratore a far data dal 3
giugno 2017, dall’altro lascia intatto l’interesse dagli attori
di veder dichiarare la nullità della precedente nomina e
impedisce di ritenere cessata la materia del contendere, sì
che si dovrà pronunciare anche in punto di soccombenza,
ai sensi dell’art. 91 c.p.c., senza alcun criterio virtuale.
L’accoglimento di una sola delle domande avanzate da
parte attrice e l’assenza di rilevanti questioni di diritto
inducono a liquidare le spese nei minimi di scaglione (in-
determinabile) e a disporre compensazione per tre quarti.
La mancata e ingiustif‌icata partecipazione del condo-
minio alla mediazione importa la sua condanna al versa-
mento in favore dell’Erario dell’importo corrispondente al
contributo unif‌icato. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. VI, 2 OTTOBRE 2017, N. 18667
EST. NARDONE – RIC. X (AVV. BARBIERI) C. Y (AVV. CICCARONE)
Canone y Deposito cauzionale y Restituzione y Ob-
bligo y Decorrenza y Rif‌iuto giustif‌icato da mere
allegazioni del locatore y Esclusione y Domanda
giudiziale per l’attribuzione a copertura di specif‌i-
ci danni subìti y Necessità y Ricorso del conduttore
a procedura monitoria o ad azione ordinaria tese
alla restituzione della cauzione y Possibilità per il
locatore di far valere i propri diritti in sede di op-
posizione o di domanda riconvenzionale.
. Una volta terminato il rapporto locatizio e riconsegna-
to l’immobile, il deposito cauzionale non assolve più la
funzione di garanzia prevista dalla legge ed il locatore
è gravato dall’obbligo restitutorio, salva l’ipotesi in cui
abbia agito in giudizio per ottenere il risarcimento di
specif‌ici danni cagionati dal conduttore. Né il rif‌iuto di
restituire il deposito cauzionale può essere giustif‌ica-
to da mere allegazioni del locatore. Ne consegue che,
nel caso in cui il conduttore abbia ottenuto un decreto
ingiuntivo per la restituzione, gli eventuali diritti del
locatore dovranno essere fatti valere in sede di oppo-
sizione all’ingiunzione ovvero, se sia stata introdotta

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