Tribunale Civile Di Roma Sez. V, 7 Ottobre 2016, N. 18557

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
approvato le modalità tecniche per le opere relative alle
scossaline per i piani 3° e 6°, decidendo per l’apposizione
del bisello sul bowindo. Dalla stessa, invece, non risulta
approvata alcuna ratif‌ica relativa alla sostituzione della
ditta appaltatrice dei lavori né l’aff‌idamento di un nuovo
incarico ad altra ditta, né, inf‌ine risulta essere stato ap-
provato alcun riparto delle spese relative ai lavori in esa-
me. Quanto deliberato appare estrinsecazione del legit-
timo dispiegarsi della volontà assembleare in attuazione
del precedente deliberato, non impugnato, in mancanza di
diversa allegazione e prova che non si rinvengono in atti
e di impugnativa del verbale assembleare siccome, come
è noto, spetta al condomino che impugna la deliberazione
assembleare di provare che quanto riportato nel verbale
non corrisponde alla verità (Cass. civ,. sez. II, 13 ottobre
1999, n. 11526; Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992, n.
12119).
Ne consegue che le doglianze attoree risultano prive
di fondamento siccome la delibazione consentita in sede
di impugnativa di delibera assembleare, come nel caso in
esame, non puo’ estendersi alla valutazione del merito ed
al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assem-
blea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che
si estende anche al riguardo dell’eccesso di potere. Ma,
anche in tale evenienza, il giudice non controlla l’oppor-
tunità o la convenienza della soluzione adottata dall’im-
pugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera
sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri
discrezionali dell’assemblea (Cass. civ., sez. II, 20 giugno
2012, n. 10199; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560;
Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1994, n. 3938; Cass. n. 731 del
27 gennaio 1988). Peraltro, le doglianze in esame appaio-
no riferibili, piuttosto all’operato dell’amministratore e, di
conseguenza, sono prive di pregio in sede di impugnativa
di delibera assembleare, laddove le attività svolte dallo
stesso possono sempre essere ratif‌icate dal Condominio
in sede assembleare, riconoscendone l’utilità. Neppure la
mancata partecipazione del condominio alla mediazione
attinente il presente giudizio e la mancata informativa
alla assemblea in ordine alla stessa, rilevano ai f‌ini della
fondatezza della impugnazione, siccome dalla prima, per
quanto sopra rilevato non sono evincibili argomenti di pro-
va ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in quanto la delibazione in
corso è limitata a prof‌ili di legittimità; mentre la seconda,
come sopra già rilevato, appare riferibile, piuttosto all’o-
perato dell’amministratore. Ne consegue il rigetto della
domanda attorea sul punto, non evidenziandosi in atti il
prof‌ilo di illegittimità sollevato da parte attrice.
Con assorbimento di ogni altra domanda e questione
in atti.
3) - Le spese e le competenze processuali seguono la
soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e vanno poste a
carico di parte attrice ed a favore del Condominio conve-
nuto, in persona dell’amministratore pro-tempore e, de-
terminandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10 marzo 2014, in considerazione del va-
lore della domanda, le stesse si liquidano come in dispo-
sitivo. Stante la mancata partecipazione del condominio
convenuto, senza giustif‌icato motivo, alla mediazione ob-
bligatoria ex art. 5 del D.L.vo 28/2010 e 71 quater disp att.
c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell’art. 8, comma
4 bis di tale D.L.vo al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unif‌icato dovuto per il giudizio come in dispo-
sitivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. V, 7 OTTOBRE 2016, N. 18557
EST. ZANCHETTA – RIC. CONDOMINIO X (AVV. STUCCHI) C. E.V. ED ALTRA (AVV.
ANTONIONI)
Regolamento di condominio y Limiti (rispetto
delle proprietà esclusive) y Clausole y Interpreta-
zione estensiva y Inammissibilità y Esercizio di at-
tività di bed & breakfast o aff‌ittacamere y Liceità
ove non emerga dal regolamento la volontà inequi-
vocabile di vietarla y Pregiudizio per i condomini y
Nozione
. Per la costituzione di un “bed and breakfast” o di un
“aff‌itta camere” non occorre l’approvazione dell’assem-
blea condominiale né è necessaria alcuna variazione di
destinazione d’uso. Tale attività, tuttavia, non deve ar-
recare alcun pregiudizio ai condòmini e non deve esse-
re espressamente vietata dal regolamento condominia-
le, intendendosi nella nozione di pregiudizio anche il
pericolo per la sicurezza dei singoli condòmini in con-
seguenza della presenza di numerose persone utenti
del servizio. (Fattispecie nella quale, non emergendo
in maniera inequivocabile dal regolamento condomi-
niale l’inclusione del “bed and breakfast” tra le attività
soggette a divieto, il giudicante ha ritenuto che – sulla
base degli elementi acquisiti nel processo – non potes-
se ritenersi concretata alcuna turbativa della sicurezza
e della tranquillità dei condòmini). (c.c., art. 1362; c.c.,
art. 1363; c.c. art. 1367) (1)
(1) Contraria ad un’interpretazione estensiva del regolamento an-
che Cass. civ. 20 novembre 2014, n. 24707, in questa Rivista 2015,
162, secondo cui l’esercizio dell’attività di aff‌ittacamere non modif‌ica
la destinazione d’uso a civile abitazione degli appartamenti in cui è
condotta. Conseguentemente, anche in presenza di regolamento con-
dominiale che vieti di destinare gli appartamenti “ad uso diverso da
quello di civile abitazione o di uff‌icio professionale privato”, l’attività
di bed & breakfast è da ritenersi consentita, essendo inammissibile
un’interpretazione estensiva della suddetta norma regolamentare
che riservi ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli professio-
nisti il godimento delle unità immobiliari site nel condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19 maggio 2014, il Condomi-
nio ha convenuto in giudizio E. V. e S. S., nelle rispettive
qualità, la prima di proprietaria dell’unità immobiliare
posta al civ. Sc B int. 3 ed il secondo di locatario con uso
in sublocazione parziale per l’attività di aff‌ittacamere de-
nominata (omissis) e premettendo che l’uso dell’unità de
qua contrasta con le disposizioni di cui al regolamento

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