Tribunale Civile Di Roma Sez. VI, 5 Luglio 2017, N. 13768

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. VI, 5 LUGLIO 2017, N. 13768
PRES. PEDRELLI – EST. SALVADORI – RIC. X C. Y
Esecuzione forzata y Consegna o rilascio y Prov-
vedimento di rilascio y Istanza di differimento
dell’esecuzione y Opposizione ex art. 56 L. n. 392/78
y Qualif‌icazione y Opposizione agli atti esecutivi y È
tale y Termine decadenziale y Decorrenza.
. L’opposizione di cui al terzo comma dell’art. 56 L. n.
392/78 deve essere qualif‌icata quale opposizione agli
atti esecutivi e va proposta – a pena di decadenza – nel
termine stabilito dall’art. 617 c.p.c., decorrente dall’e-
missione del provvedimento o dalla sua conoscenza le-
gale da parte dell’opponente. (c.p.c., art. 617; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 56; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 12 maggio
2017 ai sensi dell’art. 56, L. n. 392/78, come modif‌icato con
D.L. 13settembre 2004, n. 240, convertito con L. 12 novem-
bre 2004, n. 269, X e Y hanno agito in giudizio nei confronti
della Società, sollevando contestazioni circa la congruità del
termine assegnato per l’esecuzione nell’ordinanza di conva-
lida di licenza per f‌inita locazione, adottata dal Tribunale
intestato il 5 aprile 2017, e rappresentando che a) il Tribu-
nale non ha enunciato “alcuna concreta motivazione” atta a
giustif‌icare la “determinazione del termine . . . nella misura
eccezionale di dodici mesi, posto che la misura massima è
di sei mesi”; b) la comparazione delle condizioni delle parti
evidenzia lo sviluppo economico delle stesse, “poiché a fron-
te di tre persone f‌isiche, vi è un vero e proprio colosso econo-
mico, una spa con circa quaranta milioni di euro di capitale
sociale titolare di numerosissime attività commerciali”; c) la
Società nulla ha allegato in ordine a particolari condizioni
del conduttore che possano giustif‌icare l’assegnazione del
termine massimo; che, tanto premesso, X e Y hanno chiesto
al Tribunale di Roma di riformare il provvedimento impu-
gnato e di concedere per l’esecuzione il termine di un mese
o un termine comunque non superiore a sei mesi;
- rilevato che, costituendosi, la Società ha dedotto la
nullità del decreto di f‌issazione di udienza e l’inammissi-
bilità dell’avversa opposizione, nonché contestato nel me-
rito la fondatezza della domanda;
- rilevato che la causa, istruita con produzione di docu-
menti, è stata discussa e decisa all’udienza collegiale del
5 luglio 2017;
- rilevato che la costituzione della Società, che sotten-
de la regolare instaurazione del contraddittorio, esime
dalla verif‌ica della dedotta nullità del decreto di f‌issazione
di udienza, “pronuncia(to) . . . ai sensi dell’art. 669 terde-
cies, c.p.c.” (cfr. memoria pag. 2);
- rilevato che la domanda è inammissibile;
- rilevato che X e Y hanno adito l’intestato Tribunale
con ricorso ex art. 56, L. n. 392/78; che l’art. 56, L. n. 392/78,
nella nuova formulazione introdotta dall’art. 7 bis, D.L. 13
settembre 2004, n. 240, convertito con modif‌icazioni con
L. 12 novembre 2004, n. 269, stabilisce che: “qualunque
forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il
conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamen-
te alla data f‌issata per l’esecuzione, proporre al Tribunale
in composizione Collegiale l’opposizione di cui all’art. 6,
comma 4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431”;
- rilevato che, tanto premesso, la prima questione da
affrontare concerne, evidentemente, la qualif‌icazione
giuridica dell’odierno giudizio; che, a tal f‌ine è necessa-
rio individuare la natura del procedimento di cui all’art.
6, comma 4, L. n. 431/98, visto che ad esso rinvia l’ultima
parte dell’art. 56, L. n. 392 citata; che l’art. 6, comma 4, L.
n. 431/98, in particolare, stabilisce che “il locatore e il con-
duttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo
al Tribunale che giudica con le modalità di cui all’art. 618
c.p.c.”; che, secondo la giurisprudenza, il procedimento
regolato dall’art. 6, L. n. 431/98, rientra tra le opposizioni
agli atti esecutivi (cfr. tra le tante, Tribunale Roma, ordi-
nanza 21 ottobre 1999, 4 febbraio 2000 e 19 aprile 2000,
Tribunale Monza, sentenza n. 523/00, Tribunale Catania 11
novembre 1999), come si desume dal richiamo espresso
al disposto dell’art. 618 c.p.c. e dalla natura del decreto
impugnato, che ben può essere considerato come un atto
esecutivo, essendo destinato a dilazionare l’esecuzione
per rilascio d’immobile; che analoga natura dev’essere,
quindi, riconosciuta alla presente opposizione, visto il rin-
vio all’art. 6, comma 4, L. n. 431/98 contenuto nell’art. 56,
L. n. 392/78, comma 3, nel testo attualmente vigente;
- rilevato che, per quanto concerne i termini entro i
quali le relative domande possono essere proposte, sono
opportune alcune precisazioni; che, nell’ipotesi regolata
dall’art. 6, comma 4, L. n. 431/98, il fatto che la norma ri-
chiami il solo art. 618 c.p.c. e non anche l’art. 617 c.p.c., ad
avviso della giurisprudenza non signif‌ica che l’opposizione
possa essere presentata senza limiti di tempo, poiché, da
un lato, tale soluzione sarebbe fonte di grave incertezza nei
rapporti giuridici e dall’altro, contrasterebbe con il sistema
delle impugnazioni, quale si delinea dalla lettura del codi-
ce di procedura civile e dalle leggi speciali, per cui, tutte
le volte che è data alle parti la facoltà di impugnare un
provvedimento, è stabilito un termine i decadenza entro
il quale ciò deve avvenire; che si è, quindi, ritenuto che,
nel silenzio del legislatore, il termine di decadenza entro
il quale dev’essere depositato il ricorso ex art. 6, comma
4, L. n. 431/98 sia quello proprio dell’opposizione agli atti
esecutivi (art. 617 c.p.c.), cui appunto la procedura in
esame è stata assimilata, non potendosi fare riferimento
ai diversi termini stabiliti per il reclamo ai provvedimenti
cautelari, o per i procedimenti in camera di consiglio, o per
l’impugnazione avverso i provvedimenti di contenuto de-
cisorio, che sono disciplinati in maniera non compatibile
con il procedimento di cui all’art. 618 c.p.c., espressamente
richiamato dall’art. 6, comma 4, L. n. 431/98;
- rilevato che, nella diversa ipotesi dell’art. 56, L. n.
392/78, la particolare formulazione della norma impone
alcune considerazioni supplementari; che l’art. 56, comma
3, stabilisce, infatti, che “qualunque forma abbia il prov-
vedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono,

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