Tribunale Civile Di Roma Sez. V, 4 Maggio 2016

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
Alla luce di tutto ciò, si può ritenere che l’ordinanza in
esame leda il principio dell’autonomia contrattuale delle
parti, giuridicamente tutelato, e privi della sua natura il
regolamento di condominio contrattuale, in contrasto con
la consolidata giurisprudenza della cassazione sull’argo-
mento.
Per quanto riguarda, inf‌ine, la questione della succes-
sione di leggi nel tempo, richiamata in entrambi i provve-
dimenti, è bene ricordare che l’art. 11 disp. prel. c.c. sta-
bilisce il principio fondamentale della irretroattività delle
leggi. La legge, cioè, non dispone che per l’avvenire e non
può avere eff‌icacia per i fatti avvenuti nel tempo anteriore
alla sua emanazione. Come già nel diritto romano e cano-
nico, non può agire nel passato, a meno che ciò non risulti
espressamente dichiarato dalla norma.
Non vengono mai toccati, però, i rapporti che siano già
stati def‌initi e consolidati: un principio di civiltà giuridica
ineliminabile.
Il Tribunale, alla f‌ine, rigetta anche la domanda pro-
posta in subordine dal condominio con la quale veniva
richiesto che venisse disposto l’obbligo, in capo al ricor-
rente, di tenere il cane all’interno dell’appartamento per
evitare immissioni e danni che potessero derivare dall’o-
messa custodia o dal malgoverno dell’animale stesso. La
rigetta perché ritiene che l’inibitoria possa ipotizzarsi e,
prima ancora, l’interesse processualmente rilevante ad
avanzarne richiesta, soltanto quando si presenti la lesione
e non anche in via del tutto precauzionale.
Trattato il merito, rimangono degli aspetti processuali
che non si possono ignorare.
Si deve constatare, infatti, come le autorità giudiziarie
adite nelle due vicende di per sé similari, siano diverse: da
un lato il Giudice di pace, dopo aver esperito inutilmente
il tentativo di mediazione, dall’altro il Tribunale con ricor-
so ex art. 702 c.p.c.
Nel primo caso l’oggetto era espressamente indicato
come “Accertamento violazione regolamento condominia-
le e condanna ad allontanare l’animale domestico dall’abi-
tazione”, nel secondo caso, invece, come impugnazione di
un articolo di un regolamento contrattuale. Come abbia-
mo visto, però, entrambe le autorità giudiziarie hanno di-
chiarato la nullità sopravvenuta della clausola che vietava
di detenere animali in condominio. L’oggetto delle cause,
quindi, era analogo, mentre l’autorità giudiziaria adita era
diversa. Si deve ritenere, dunque, che in uno dei proce-
dimenti vi fosse un vizio di incompetenza non rilevato né
eccepito.
A tal f‌ine ricordiamo che l’art. 7 c.p.c. prevede la com-
petenza esclusiva del Giudice di pace, qualunque sia il
valore per le “cause relative alla misura e alla modalità
d’uso dei servizi di condominio di case”, e per tutte quelle
relative a beni mobili di valore non superiore ai € 5.000,00.
Nel primo caso non sappiamo quale fosse il valore dichia-
rato dall’attore all’inizio della causa, ma dato che l’oggetto
non appare suscettibile di valutazione economica, si deve
considerare il valore indeterminabile e, quindi, la causa di
competenza del Tribunale. Se si ritiene, inoltre, che l’og-
getto riguardi le limitazioni del diritto di un condomino
sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola
regolamentare, non si può che aderire all’orientamento
della Cassazione che ritiene che tali liti spettino alla com-
petenza del Tribunale (Cass. civ. ord. n. 21910/15; Cass.
civ. n. 23297/14).
Ad una prima lettura, pertanto, pare che il Giudice di
pace di Pordenone fosse incompetente per materia e, pro-
babilmente, anche per valore a decidere la questione che
gli era stata sottoposta.
Nel secondo caso, nel procedimento davanti al Tribu-
nale di Cagliari si pone, invece, un problema di legittima-
zione passiva a stare in giudizio. Secondo la Cassazione,
infatti, “l’azione promossa per ottenere declaratoria della
nullità, totale e parziale, del regolamento medesimo è
esperibile non dà e nei confronti del condominio, carente
di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda ma da
uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situa-
zione di litisconsorzio necessario, non potendo, altrimenti,
risultare utiliter data l’eventuale sentenza di accoglimen-
to” (Cass. civ. n. 12342/1995 e Cass. civ. n. 5657/2015). Ciò
signif‌ica che l’azione avrebbe dovuto essere proposta nei
confronti di tutti i condomini e non solo del condominio.
La sentenza così emessa potrebbe non produrre i suoi ef-
fetti a norma di legge.
In conclusione, dai provvedimenti esaminati emerge
molta confusione ed incertezza nella materia del diritto
condominiale complessivamente considerata.
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. V, 4 MAGGIO 2016
EST. CORBO – RIC. M. C. D’A. ED ALTRI
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto di riscal-
damento y Centralizzato y Distacco di alcune uni-
tà immobiliari y Accertato aggravio delle spese di
funzionamento dell’impianto y Delibera autorizza-
tiva y Imposizione ai condomini distaccatisi di con-
grua quota di contribuzione alle spese di gestione
y Omissione y Adozione con la sola maggioranza di
cui all’art. 1136, comma 1, c.c. y Nullità y Sussiste.
. È nulla la delibera che - assunta con la sola maggio-
ranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. e non
all’unanimità - autorizzi alcuni condòmini al distacco
dal sistema centralizzato di riscaldamento, senza porre
a loro carico una congrua quota di contribuzione ido-
nea a compensare gli accertati maggiori oneri di gestio-
ne derivanti a carico dei condòmini che continuano a
fruire dell’impianto. (c.c., art. 1136)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato agli epigrafati
convenuti, Al.Mo. e Ma.Mo. hanno convenuto innanzi all’in-

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