Tribunale Civile di Roma sez. XII, 29 dicembre 2015

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giur
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Nella fattispecie si terrà conto nella liquidazione delle
spese di lite anche di quelle sostenute dall’attore nella
fase stragiudiziale, per consulenza tecnica di parte (docu-
mentate in atti), e per la fase di studio della controversia
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 maggio 1991, n. 5579),
non risultando in atti voci di spesa particolari ed ulteriori
da riconoscere quale danno emergente all’attore.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e di liquida-
no come in dispositivo, in ragione dell’accolto, in applica-
zione del D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro
5.200.00 ad euro 26.000,00) con attribuzione al difensore
antistatario; si evidenzia che nella liquidazione in ogget-
to sono altresì ricomprese le spese relative all’assistenza
legale nella fase precedente l’instaurazione della lite,
nonché quelle concernenti la consulenza tecnica di parte
avendo l’attore documentato il relativo esborso (vedi sul
punto, parcella n. 91 del 16 febbraio 2006 di euro 118,78
per consulenza medica di parte, cfr Cass. 2006/2605 e
Cass. 2003/4357).
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto
in corso di causa si pongono in via def‌initiva a carico dei
convenuti in solido tra loro. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XII, 29 DICEMBRE 2015
EST. SCORZA – RIC. F.A. (AVV.TI LIGUORI E RACANICCHI) C. P.L. (AVV. ANDREANI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Terzo trasportato y Contestuale esercizio dell’a-
zione ex art. 141 cod. ass. e e di quella aquiliana
nei confronti della compagnia di assicurazione
del veicolo su cui era trasportato y Ammissibilità
y Esclusione.
. In caso di sinistro stradale con danni a terzo traspor-
tato, è inammissibile la contestuale proposizione da
parte di quest’ultimo dell’azione ex art. 141 cod. ass. e
e di quella aquiliana nei confronti della compagnia di
assicurazione del veicolo su cui era trasportato. (d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 141; c.c., art. 2043)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato la Sig.ra
F.A., premesso:
- che in data 25 dicembre 2005, alle ore 16,20 circa, in
Albano Laziale, essa istante viaggiava in qualità di traspor-
tata a bordo della autovettura Fiat Panda tg. (omissis) di
proprietà del Sig. M.M., condotta nell’occasione dalla Sig.
ra M.A. e assicurata per la r.c.a. con la C. s.p.a., e percorre-
va la Via (omissis) quando giunta all’altezza dell’incrocio
con la Via (omissis), entrava in collisione con l’autovettu-
ra Ford Fiesta tg. (omissis), di proprietà della Sig.ra P.L.,
condotta nell’occasione dal Sig. B.M. ed assicurata per la
r.c.a. con la A.T. s.p.a.;
- che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Muni-
cipale che provvedeva a redigere il relativo rapporto;
- che a seguito del sinistro per cui è causa, essa attrice
subiva lesioni personali;
- che vani sono stati i tentativi di ottenere il ristoro da
entrambe le compagnie assicurative.
Tutto ciò premesso essa istante citava in giudizio din-
nanzi a questo Tribunale i Sigg.ri M.M. e P.L., nonché la
C. s.p.a. e le G.I. s.p.a., queste ultime in persona dei ri-
spettivi legali rappresentanti pro tempore, per ivi sentirli
condannare, in solido e ciascuno per propria percentuale
di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni da essa
istante subìti a seguito del sinistro per cui è causa.
Si costituiva in giudizio la C. s.p.a. chiedendo dichia-
rarsi prescritto l’azionato diritto risarcitorio ed in via
subordinata rigettarsi l’avversa domanda, perché nulla,
inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, G.I. s.p.a., eccependo in via pre-
liminare l’avvenuta prescrizione dell’azionato diritto,
nonché la inammissibilità della domanda e nel merito
chiedeva il rigetto della stessa perché infondata in fatto
ed in diritto e non provata. In via subordinata chiedeva
dichiararsi la esclusiva responsabilità della conducente
dell’autovettura Fiat Panda nella verif‌icazione del sinistro
per cui è causa ed in via ulteriormente subordinata accer-
tarsi il concorso di colpa di entrambi i conducenti, con le
dovute conseguenze risarcitorie.
Ritualmente costituitasi in giudizio la Sig.ra P.L.
chiedeva in via preliminare dichiararsi l’incompetenza
dell’adito Tribunale, nonché il difetto di litisconsorzio
necessario e nel merito chiedeva il rigetto dell’avversa
domanda, perché infondata in fatto ed in diritto e non
provata.
In via subordinata chiedeva dichiararsi la responsabi-
lità concorsuale dei conducenti dei mezzi coinvolti e con-
dannarsi la G.I. s.p.a. a tenere indenne essa comparente
da quanto fosse condannata a corrispondere per i fatti di
causa.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e
senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all’udien-
za del 23 settembre 2015, concessi alle parti i termini di
legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la inammissibilità della do-
manda formulata dalla parte attrice.
Ed invero, nel presente giudizio promosso nella vigen-
za della normativa prevista dal nuovo codice delle assicu-
razioni private (art. 141) la parte istante ha convenuto in
giudizio sia la compagnia assicuratrice del veicolo su cui
viaggiava quale trasportata al momento del sinistro (C.
s.p.a.), sia la compagnia assicuratrice dell’autovettura an-
tagonista (G.I. s.p.a.) onde sentirle condannare al risarci-
mento dei danni subiti.
Orbene, la surrichiamata normativa prevede per il
trasportato l’azione diretta nei confronti dell’assicurazio-
ne del veicolo ospitante a prescindere dall’accertamento
della colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti e spetta al
trasportato la facoltà di scegliere tra l’esercizio di questa

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