Tribunale Civile di Reggio Emilia sez. ii, 27 Maggio 2015, N. 847

Pagine751-752
751
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA
SEZ. II, 27 MAGGIO 2015, N. 847
EST. MORLINI – RIC. REGIONE EMILIA ROMAGNA (AVV.TI NERI, RICCI E
MICHELESSI) C. CAMERLENGO ED ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Accerta-
menti del giudice di merito y Principio della ragione
più liquida y Rigetto della domanda senza rispetta-
re l’ordine delle questioni y Sussiste y Deposizione
de relato ex parte y Assenza di altri elementi y Va-
lenza probatoria nulla.
. Per il principio della ragione più liquida, la domanda
può essere respinta sulla base della soluzione di una
questione assorbente, pur se logicamente subordinata,
senza che sia necessario esaminare previamente tutte
le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c.
La deposizione de relato ex parte, in assenza di altri
elementi, ha valenza probatoria sostanzialmente nulla.
(c.p.c., art. 116; c.p.c., art. 246; c.p.c., art. 276) (1)
(1) La decisione in epigrafe è coerente con la giurisprudenza, di le-
gittimità e di merito, citata in motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto di causa è l’appello proposto dalla regione
Emilia-Romagna nei confronti della sentenza del giudice
di pace meglio indicata in dispositivo, con la quale la re-
gione è stata condannata a risarcire il danno patrimonia-
le, quantif‌icato in € 1.697,52, che il signor Camerlengo ha
dedotto di avere subìto a seguito di un sinistro stradale
asseritamente intercorso con un capriolo che improvvisa-
mente aveva invaso la carreggiata.
In particolare, il Giudice di pace di Scandiano, a fronte
della domanda proposta da Camerlengo verso la regione,
ha dapprima ordinato la chiamata in giudizio della provin-
cia di Reggio Emilia e del comune di Castellarano, sul pre-
supposto della loro legittimazione passiva; ma successiva-
mente, con un iter motivazionale non sempre facilmente
intellegibile e sostanzialmente disattendendo la propria
precedente ordinanza, ha statuito la legittimazione passi-
va della regione, condannandola al risarcimento dei dan-
ni attorei, ritenuti provati nella misura di € 1.697,52, con
condanna altresì della regione a rifondere le spese di lite
dell’attore e compensazione tra le altre parti delle spese
stesse.
Avverso la sentenza interpone appello la regione Emi-
lia-Romagna, reiterando le proprie argomentazioni in rito
relativamente alla carenza di legittimazione passiva, e
nel merito relativamente alla mancanza di prova del fatto
storico dedotto, id est un sinistro stradale cagionato dallo
scontro tra l’autovettura ed un capriolo.
Si costituiscono Camerlengo e il comune di Castella-
rano, mentre rimane contumace la provincia di Reggio
Emilia.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è trattenuta
in decisione sulla base della documentazione agli atti, con
concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per l’illustra-
zione delle conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) In base al dettato dell’art. 276, comma 2, c.p.c. re-
lativo all’ordine delle questioni da decidere in sentenza,
occorrerebbe statuire dapprima relativamente alla le-
gittimazione passiva della regione, della provincia o del
comune, questione logicamente preliminare a tutte le al-
tre, ma questione altresì oggettivamente complessa e sul-
la quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni;
successivamente, individuato il legittimato passivo, occor-
rerebbe scrutinare nel merito la domanda, verif‌icando se e
in che misura debba essere accolta la domanda di risarci-
mento del danno proposta da Camerlengo.
Ciò detto, è avviso del Giudice che, essendo manifesta-
mente fondata la difesa dell’attuale appellante in ordine
alla mancanza di prova del fatto storico dedotto come
generatore del danno, e cioè l’esistenza di un sinistro
stradale provocato dall’attraversamento improvviso della
carreggiata da parte di un capriolo, la domanda proposta
da Camerlengo in primo grado debba essere comunque
rigettata, con conseguente accoglimento dell’appello.
Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ra-
gione più liquida, la domanda può essere respinta sulla
base della soluzione di una questione assorbente e di più
agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordi-
nata alle altre, senza che sia necessario esaminare pre-
viamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art.
276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la
recentissima e notissima Cass. sez. un. n. 26242-3/2014,
resa in tema di rilevabilità off‌iciosa delle nullità negozia-
li, nonché più specif‌icamente Cass. n. 12002/2014, Cass.
sez. un. n. 29523/2008, Cass. sez. un. n. 24882/2008, Cass.
n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza
di merito, cfr. Trib. Piacenza 22 novembre 2011 n. 885,
16 febbraio 2011, 28 ottobre 2010 n. 713, Trib. S. Angelo
dei Lombardi 12 gennaio 2011, Trib. Torino 21 novembre
2010 n. 6709, App. Firenze 7 ottobre 2003, Trib. Lucca 8
febbraio 2001; per questo Uff‌icio, cfr. Trib. Reggio Emilia
n. 2039/2012).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT