Tribunale Civile Di Piacenza 25 Settembre 2010, N. 615

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giur MERITO
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
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TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA
25 SETTEMBRE 2010, N. 615 (*)
EST. ANDRETTA – RIC. FERRARI (AVV. MANFREDI) C. CONSORZIO DI BONIFICA
BACINI PIACENTINI DI LEVANTE (AVV. NASCETTI)
Consorzi y Di bonif‌ica y Contributi consortili y Ob-
bligo contributivo y Presupposti.
Consorzi y Di bonif‌ica y Contributi consortili y Ob-
bligo contributivo y Presupposti.
Consorzi y Di bonif‌ica y Contributi consortili y Im-
posizione di contribuzione y Art. 59 R.D. n. 215/1933
y Fondamento.
. Il vantaggio conseguibile per effetto della realizzazio-
ne delle opere di bonif‌ica, al f‌ine di far sorgere l’ob-
bligo contributivo, deve essere diretto e specif‌ico, tale
da tradursi in una qualità del fondo: ai f‌ini contributivi
non è, dunque, suff‌iciente una qualsiasi utilitas che ri-
sulti in rapporto di derivazione causale con le opere di
bonif‌ica; ma è al contrario, necessario che detta utili-
tas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, stretta-
mente incidente sull’immobile, vale a dire in una quali-
tas fundi concretizzantesi in un incremento del valore
dell’immobile eziologicamente connesso alle opere di
bonif‌ica. (c.c., art. 860; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art.
10; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11) (2)
. Il benef‌icio conseguibile per effetto della realizzazio-
ne delle opere di bonif‌ica, al f‌ine di far sorgere l’obbligo
contributivo, deve riguardare in modo specif‌ico l’immo-
bile interessato e ricollegarsi causalmente alla funzio-
ne primaria della bonif‌ica; ciò comporta per il vantag-
gio la possibilità di essere generale, ossia comune a più
immobili del comprensorio, ma non generico o indiret-
to, vale a dire coincidente con l’utilità complessiva de-
rivante dall’esecuzione delle opere di bonif‌ica, le quali,
com’è noto, sono per def‌inizione destinate al persegui-
mento di f‌ini d’interesse generale. (c.c., art. 860; r.d. 13
febbraio 1933, n. 215, art. 10; r.d. 13 febbraio 1933, n.
215, art. 11) (3)
. L’art. 59 R.D. 13 febbraio 1993, n. 215 sulla disciplina
della bonif‌ica integrale (e successive modif‌icazioni ed
integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonif‌ica
il potere di imporre contributi ai proprietari consorzia-
ti per le loro f‌inalità istituzionali, e, quindi, non solo
per le spese attinenti alle opere di bonif‌ica, ma anche
per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti
preposti alle opere medesime, non introduce deroghe,
per quest’ultime spese, ai principi f‌issati in tema di
contribuzione consortile dagli artt. 10 e 11 del citato
decreto, nonchè dall’art. 860 c.c., con la conseguenza
che, pure per tali spese, l’imposizione di contribuzio-
ne resta subordinata al presupposto che gli immobili
di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio
consortile, risultino effettivi benef‌iciari dei vantaggi
derivanti da lavori di bonif‌ica già completati, ovvero
prevedibili benef‌iciari dei vantaggi derivanti da lavori
di bonif‌ica da completare. (c.c., art. 860; r.d. 13 febbra-
io 1933, n. 215, art. 10; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art.
11; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59) (4)
(1-4) Trattasi di pronunce esemplari, correttamente argomentate
con – anche– apprezzabile sinteticità.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio promosso da Ferrari Bruno ha ad oggetto
l’esistenza del presupposto dell’obbligazione contributiva
consortile, costituito dalla derivazione causale, dalla boni-
f‌ica, di benef‌icio/vantaggio diretto e specif‌ico, alla proprie-
tà immobiliare, pur inclusa nel perimetro del comprensorio
di bonif‌ica, con conseguente domanda, in caso di accerta-
mento negativo, della restituzione (indebito oggettivo)
della somma di lire 4.739.546 corrisposta per il periodo
1991/1999 oltre interessi dal giorno dei singoli versamenti.
Il Tribunale di Piacenza def‌inisce la controversia con
sentenza n. 615 depositata il 25 settembre 2010 con cui,
accertata l’inesistenza del presupposto, il Consorzio di bo-
nif‌ica viene condannato alla restituzione della somma di
Euro 2477,77 con interessi legali dalla domanda ai sensi
dell’art. 2036 comma 2, II parte c.c.
Propone appello il Consorzio.
Ferrari Bruno si costituisce resistendo.
I beni in questione sono costituiti da fabbricati ubicati
presso il capoluogo e terreni ricompresi nel Consorzio Ba-
cini Piacentini di levante.
Ebbene è proprio il criterio basilare che l’appellante
vorrebbe applicare a essere errato, come dimostrato dal
fatto che per nessuno di detti immobili neppure si tenta
di dimostrare che le opere o in genere le attività poste in
essere dal Consorzio abbiano avuto ripercussioni vantag-
giose sulla qualità del bene.
Ciò è suff‌iciente per tralasciare ogni altra questione,
poiché tutte, dall’applicazione del corretto criterio dipen-
derebbero. Basti dire che l’accertamento di fatto è stato
condotto con adeguatezza e completezza poiché dalla
C.T.U. risulta che il consulente ha preso in considerazio-
ne specif‌icamente, oltre che le attività, le opere su cui il
Consorzio si sofferma in particolare negli scritti difensivi
a sostegno della propria pretesa e pertanto, oltre a quelle
di stabilizzazione dei versanti e dell’alveo del torrente
Grondana e quelle sulla rete viaria minore Ciregna-Solaro-
Cassimorenga, altresì le seguenti, già considerate e valu-
tate dal Tribunale: acquedotto di Cerreto Rossi, strada di
Centenaro - Ferriere, strada cìvica via del Sale, rimboschi-
mento del bacino torrente Grondana, sistemazione idrau-
lica forestale località Cerreto Rossi e i Carloni.
Le spese processuali liquidate, come da dispositivo,
quanto ai compensi ai sensi del D.M. giustizia 10 marzo
2014 n. 55, secondo i parametri di cui alla tabella 12 (giu-
dizi innanzi alla corte d’appello) e il valore individuabile
(art. 5) sulla scorta dei criteri di cui al codice di procedu-

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