Tribunale Civile Di Palermo Sez. II, 13 Settembre 2017, N. 4776

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giur
6/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
co di tempo e di energie da parte del suddetto sistema,
concretano un abuso del processo e ledono l’interesse
pubblico al buon andamento della giustizia. Tale stru-
mento non richiede, per essere applicato, alcuna prova
del danno subito dalla controparte, bensì soltanto la pro-
va dell’elemento soggettivo della mala fede o colpa grave
nella condotta della parte condannata (cfr., tra le altre,
Cass. civ. n. 19285/2016, Cass. civ. n. 19298/2016, Cass. civ.
n. 22298/2015). Ebbene, nel caso di specie la colpa grave
degli opponenti può senz’altro essere ravvisata nell’aver
fondato una parte delle proprie difese su di un atto di ri-
nuncia all’eredità del tutto ineff‌icace per le ragioni sopra
esposte, sintomo, questo, quantomeno di una inescusabile
mancanza di negligenza e perizia nell’affrontare le que-
stioni giuridiche. È appena il caso di ricordare, infatti,
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la colpa gra-
ve sussiste quando la parte omette di osservare la minima
diligenza nella preliminare verif‌ica dei necessari presup-
posti per la proposizione della domanda giudiziale e/o per
la resistenza delle altrui domande, diligenza che dovrebbe
consentire di avvedersi dell’infondatezza della propria
pretesa o della propria linea difensiva e di prevedere, con
giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti (Cass. civ.
ord. n. 3003/2014, Cass. civ. ord. n. 21570/2012).
In secondo luogo, la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
si giustif‌ica tenuto conto dell’atteggiamento processua-
le degli opponenti e, in particolare, del radicale cambio
di prospettiva operato in sede di precisazione delle con-
clusioni e nelle comparse e memorie ex art. 190 c.p.c. in
ordine alla suddetta questione della rinuncia all’eredità:
come già osservato, infatti, mentre nell’atto di citazione gli
opponenti sostengono che «la moglie ed i f‌igli (di cui uno,
M., ancora minorenne) si videro costretti in ragione della
descritta situazione debitoria, a rinunciare all’eredità, pre-
via accettazione con benef‌icio di inventario» (pag. 2) e che
«i convenuti tutti hanno rinunciato all’eredità del de cuius
Ma.G.» (pag. 3)», nelle comparse conclusionali e nelle me-
morie di replica asseriscono di aver sempre sostenuto di
essere eredi con benef‌icio d’inventario e affermano testual-
mente che «l’essere i convenuti accettanti con benef‌icio
d’inventario, in quanto fatto assunto a fondamento dagli
stessi convenuti in opposizione, non necessita di alcuna
prova ulteriore» (pag. 3 della memoria di replica ex art. 190
c.p.c.). Siffatto atteggiamento contraddittorio ed equivoco
disvela ulteriormente la colpa grave degli odierni opponen-
ti e giustif‌ica senz’altro la condanna de qua. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZ. II, 13 SETTEMBRE 2017, N. 4776
EST. SUTERA – RIC. I.T. C. CONDOMINIO DI VIALE (OMISSIS)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Quo-
rum costitutivi e deliberativi y Condòmini in poten-
ziale conf‌litto di interessi y Incidenza sul computo
y Esclusione y Facoltà, non obbligo, di astensione y
Impossibilità di raggiungere le maggioranze previ-
ste dalla legge y Rimedi y Ricorso all’Autorità Giudi-
ziaria ex art. 1105 c.c. y Fattispecie in tema di deli-
bera di revoca dell’esecuzione di decreti ingiuntivi
nei confronti dei condomini morosi.
. In tema di condominio, le maggioranze necessarie per
approvare le delibere sono inderogabilmente quelle
previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed
al valore dell’intero edif‌icio, sia ai f‌ini del conteggio del
quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi
i condòmini in potenziale conf‌litto di interesse con il
condominio, i quali possono (non debbono) astenersi
dall’esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche nell’i-
potesi di conf‌litto d’interesse, la deliberazione deve es-
sere presa con il voto favorevole di tanti condomini che
rappresentino la maggioranza personale e reale f‌issata
dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della
maggioranza necessaria per impossibilità di funziona-
mento del collegio, ciascun partecipante può ricorre-
re all’Autorità giudiziaria (Fattispecie in cui è stata
esclusa la conf‌igurabilità di un conf‌litto di interessi in
capo ai condòmini morosi che, con il loro voto, avevano
contribuito ad approvare in assemblea la revoca dell’e-
secuzione di decreti ingiuntivi nei loro confronti). (c.c.,
art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., art. 2373) (1)
(1) Trattasi di riaffermazione del principio già espresso da Cass. civ.
28 settembre 2015, n. 19131, in questa Rivista 2016, 49.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito della compiuta istruzione, della produzione
documentale ed alla luce delle difese spiegate dalle parti,
si ritiene che le domande proposte dall’attore per l’annul-
lamento della delibera assunta dall’assemblea del Con-
dominio di viale (omissis), in data 26 giugno 2016, siano
infondate e vadano, pertanto, respinte.
Preliminarmente si rileva che parte attrice ha impu-
gnato la delibera condominiale in oggetto deducendo la
mancanza assoluta di una formale convocazione di tutti i
condomini, nonché l’oggetto contrario all’ordine pubblico
della delibera relativa alla revoca della riscossione coat-
tiva dei decreti ingiuntivi per il conf‌litto di interesse dei
condomini morosi che hanno votato tale delibera, la man-
canza del prescritto quorum deliberativo con riferimento
alla nomina del nuovo amministratore e l’irregolarità delle
deleghe conferite ai partecipanti alla detta assemblea.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato
i singoli motivi di impugnazione evidenziando la regolari-
tà delle delibere impugnate perché l’assemblea condomi-
niale era stata convocata dal precedente amministratore,
odierno attore, ritenendo irrilevante per la sua validità la
sua assenza alla stessa, nonché il rispetto del quorum de-
liberativo per la presenza di condomini rappresentanti 547
millesimi di proprietà e per il voto espresso all’unanimità
dei presenti, il rispetto dell’ordine del giorno e nessuna
violazione di legge in ordine alla sospensione delle pro-
cedure esecutive nei confronti dei morosi, e chiedendo il
rigetto delle domande formulate da parte attrice.
Ebbene, delineata succintamente la fattispecie in esa-
me, si rileva che, all’esito dell’istruttoria della causa, fon-

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