Tribunale Civile di Padova sez. II, 19 ottobre 2016, n. 2851

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZ. II, 19 OTTOBRE 2016, N. 2851
EST. BORDON – RIC. MACOLINO ED ALTRI (AVV. GABRIOTTI) C. IOAN ED ALTRA
(AVV.TI RIGONI E PRANDO)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Veicolo non coperto da
assicurazione RCA perchè rubato y Investimento
mortale di pedone y Risarcimento dei danni y Gra-
vante sul proprietario del veicolo e sul suo assicu-
ratore y Esclusione y Gravante sul Fondo unitamen-
te al conducente del veicolo y Sussistenza.
. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non
assicurato per l’RCA, perchè oggetto di furto, da cui
sia derivata la morte di un pedone, l’obbligazione ri-
sarcitoria grava sull’impresa designata per conto del
Fondo di garanzia vittime della strada unitamente al
conducente del veicolo. (Nella fattispecie è stata esclu-
sa la responsabilità, ex art. 2054, comma 3, c.c., del pro-
prietario della vettura rubata all’interno di un giardino
recintato e protetto da un cancello automatico con le
chiavi nell’abitacolo) (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 122; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 283; c.c.,
art. 2054) (1)
(1) Fattispecie interessante nella quale al proprietario del veicolo
è stata riconosciuta l’adozione delle cautele idonee ad ostacolare
l’illecito impossessamento del suo mezzo, facendo, in tal modo, "scat-
tare" l’operatività della copertura assicurativa da parte del Fondo di
Garanzia. Sull’onere di diligenza del buon padre di famiglia da parte
del proprietario del veicolo in caso di furto e conseguente circola-
zione dello stesso, v. Cass. civ. 9 ottobre 2015, n. 20373, in questa
Rivista 2016, 226; Cass. civ. 14 luglio 2011, n. 15478, ivi 2012, 250;
Cass. civ. 7 luglio 2006, n. 15521, ivi 2007, 154 e Cass. civ. 21 giugno
2004, n. 11471, ivi 2004, 1169, secondo cui non è suff‌iciente la dimo-
strazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il con-
senso del proprietario, ma è invece necessario che detta circolazione
sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un
concreto ed idoneo comportamento ostativo, specif‌icamente inteso
a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozio-
ne di cautele tali che la sua volontà non possa risultare superata.
In tema di obbligazione indennitaria gravante sull’impresa designata
nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di garanzia vitti-
me della strada, cfr. Cass. civ. 1 febbraio 2011, n. 2347, ivi 2011, 819
che ne ha affermato la natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a
quella dei responsabili con la conseguenza che, se più sono i respon-
sabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato
il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa,
una volta indennizzata la vittima, stante l’inapplicabilità dell’art.
2055 c.c., può agire, per il recupero dell’intero importo pagato, nei
confronti di ciascuno di essi sui quali resta l’alea dell’eventuale in-
solvenza dei corresponsabili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande risarcitorie dei f‌igli della vittima
Alberto, Stefano e Maria Macolino hanno convenuto
in giudizio Cristian Ioan e Assicurazioni Generali S.p.a.,
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mor-
te del padre Goffredo Macolino in un sinistro stradale del
giorno 28 marzo 2012. Con distinto atto di citazione hanno
esteso la domanda, in via alternativa, anche nei confronti
del proprietario del veicolo investitore, Danilo Scalco, e
della sua compagnia, Axa Assicurazioni S.p.a. Hanno al-
legato:
1.1. che il genitore era stato travolto e ucciso lungo
l’attraversamento pedonale in corrispondenza tra Via Vi-
cenza e Via Tirana di Padova da Cristian Ioan alla guida
dell’automobile Toyota RAV 4, tg. CV 598FK, rubata il 22
marzo precedente. L’automobilista procedeva in stato di
ebbrezza alcolica, alla sconsiderata velocità di 90 km/h e
aveva oltrepassato un segnale di senso vietato insistente
negli ultimi 19 metri di Via Tirana. Non aveva prestato
soccorso ed era fuggito. La ricostruzione del sinistro risul-
tava dalla relazione tecnica del consulente del Pubblico
Ministero p.i. Agostino Chinello nel procedimento penale
n. 3926/12 R.G.N.R.;
1.2. che la tragedia li aveva lasciati nel dolore più cupo,
sconvolgendo le loro vite. Avevano perso la madre dodici
anni prima. I rapporti con il padre erano sempre stati se-
reni. Nonostante non fossero conviventi, lo frequentavano
assiduamente e usufruivano del suo sostegno anche ma-
teriale. Goffredo Macolino, noto nell’ambiente calcistico
perché era stato un calciatore di alto livello, era solito ac-
compagnare agli allenamenti il nipote Stefano - giovane
atleta di 16 anni - e curava personalmente il rapporto con
il suo procuratore sportivo. Costituiva per il f‌iglio Alberto
un punto di riferimento per le scelte da assumere nell’in-
teresse della carriera professionistica di Stefano. Trascor-
reva il tempo libero in compagnia dei f‌igli e li aiutava con
cospicue e continuative elargizioni di denaro;
1.3 che la domanda di condanna veniva proposta, oltre
che nei confronti del responsabile Cristian Ioan, anche di
Assicurazioni Generali s.p.a., in nome e per conto della
CONSAP Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vitti-
me della Strada, ai sensi del combinato disposto degli artt.
283, comma 1, lett. d) e 287 C.d.A.;
1.4 di ritenere necessario estendere le domande di
risarcimento anche contro Danilo Scalco e Axa Assicura-
zioni S.p.a., tenuto conto dell’ordinanza 15 gennaio 2013,
con cui era state negata la provvisionale contro Generali
Assicurazioni S.p.a..

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