Tribunale Civile di Monza sez. II, ord. 9 giugno 2015

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI MONZA
SEZ. II, ORD. 9 GIUGNO 2015
EST. GNANI – RIC. CAIAZZA (IN PROPRIO) C. CONDOMINIO "ARCORESE DUE"
(AVV. CAGLIO)
Azioni giudiziarie y Azione esecutiva intrapresa
dal terzo creditore y Art. 63, comma 1, att. c.c. y Ob-
bligo informativo dell’amministratore y Richiesta
dell’anagraf‌ica dei condomini y Estensione.
. L’art. 63, comma 1, att. c.c. (secondo cui … l’ammi-
nistratore….è tenuto a comunicare ai creditori non an-
cora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini
morosi.”) deve essere interpretato nel senso che l’obbli-
go di informazione dell’amministratore si estenda anche
al caso in cui il creditore chieda l’intera anagraf‌ica dei
condomini, e non solo di quelli morosi. In tal caso, l’am-
ministratore specif‌icherà se solo alcuni sono morosi e
fornirà i loro dati, da intendersi comprensivi anche delle
quote millesimali di ciascuno. (att. c.c., art. 63) (1)
(1) A quanto consta, primo provvedimento ad aver fornito un’in-
terpretazione della disposizione citata in relazione alla particolare
fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.c. l’attore, avvocato, chie-
de al convenuto, in persona dell’amministratore legale, di
poter avere l’intera anagrafe dei condomini, in quanto il
suo credito per spese legali liquidate in sentenza (Corte
d’Appello di Milano) non è stato saldato dal condominio.
a) Il condominio ha eccepito la cessazione della mate-
ria del contendere il quanto l’attore, nelle more, avrebbe
anche pignorato il conto corrente intestato al condominio.
L’eccezione è infondata. Il pignoramento (presso terzi)
non soddisfa alcun interesse dell’attore in via def‌initiva;
la soddisfazione si ha solo con l’assegnazione del credito
(art. 553 c.p.c.); nel caso di specie deve ancora esservi l’u-
dienza di dichiarazione del terzo.
b) Il condominio ha poi rilevato che non si applica
l’art. 63, comma 1 disp. att. c.c., in quanto l’attore non ha
chiesto il nome dei soli condomini morosi, bensì l’intera
anagraf‌ica dei condomini.
L’art. 63, comma 1 disp. att. c.c. parla in effetti di infor-
mativa dell’amministratore circa i condomini morosi.
La norma va interpretata nel senso che la morosità deve
riguardare specif‌icamente il debito del creditore istante.
Possono nascere così due alternative: vi è stata deliberazio-
ne dell’assemblea su quel debito, oppure non vi è stata (es.
spesa imprevista). Nel primo caso, in effetti, si deve distin-
guere tra chi è moroso e chi non lo è; ma potrebbe anche
essere che tutti siano morosi. Nel secondo caso, il condomi-
nio non ha ancora deliberato di pagare quel credito e quindi
non vi è nessuno moroso ex art. 63, comma 1 disp. att.
E però, tutti i condomini, sono tenuti a pagare il ter-
zo creditore, pro quota, in base a Cass. S. U. n. 9148/08,
senza che possa farsi questione di sussidiarietà ex art. 63,
comma 2 disp. att.
Ora, il creditore non può sapere, siccome estraneo al
condominio, se vi siano effettivamente alcuni condomini
morosi rispetto al suo credito o se lo siano tutti, oppure se
il suo credito nemmeno sia stato deliberato in assemblea,
sì che tutti i condomini sono tenuti pro quota, e senza ap-
plicazione dell’art. 63, comma 2 disp. att.
Proprio in ragione di questa asimmetria informativa
tra amministratore e creditore, deve ritenersi che l’ambito
dell’art. 63, comma 1 disp. att. c.c., e il correlativo obbligo
di informazione, si estenda anche al caso in cui il creditore
chieda l’intera anagraf‌ica dei condomini, come avvenuto
nel caso di specie. Così facendo, il creditore si tutela in
via preventiva, avanzando una richiesta comprensiva sia
dell’ipotesi in cui tutti i condomini siano morosi, sia di
quella in cui siano comunque tenuti tutti pro quota, e sen-
za applicazione dell’art. 63, comma 2 disp. att. c.c. (per
omessa deliberazione assembleare del credito).
A quel punto, sarà l’amministratore a specif‌icare al cre-
ditore se qualche condomino non sia moroso, avendo paga-
to la sua quota (debito deliberato in assemblea), e quindi
a fornire i soli nominativi dei morosi. In caso contrario,
fornirà tutti i nominativi.
c) Il condominio ha eccepito che in base all’art. 63
disp. att. c.c. non vi è obbligo di informare anche sulle
quote di ciascuno.
L’art. 63, comma 1 disp. att. c.c. parla di “dati” dei con-
domini morosi. È vero che l’art.1130 n. 6 c.c., trattando
dell’anagrafe condominiale, non menziona le quote mille-
simali di ciascun condomino. Tuttavia, l’espressione “dati”
dell’art. 63, comma 1 disp. att. deve intendersi comprensi-
va anche delle quote millesimali.
Tanto si desume, in via di interpretazione sistematica,
dall’art. 63, comma 2 disp. att.: la sussidiarietà implica che
non vi è solidarietà, e che quindi vale l’idea dell’azione pro
quota del terzo creditore, ex Cass. S.U. 9148/08, verso il
singolo moroso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte conve-
nuta (dovendosi solo precisare che l’attore non era obbli-
gato a ricevere un pagamento rateale). (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 4 GIUGNO 2015
EST. ROTA – RIC. MUSSI ED ALTRA (AVV. CIRLA) C. INIZIATIVE LEONARDESCHE
S.R.L. (N.C.)
Parti comuni dell’edif‌icio y Cortili, chiostrine,
f‌inestre y Cavedio y Nozione y Presunzione di con-
dominialità y Fondamento y Superamento y Limiti.
. Il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile
di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali
e dalle fondamenta dell’edif‌icio condominiale, essendo
destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali
secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è sotto-
posto al regime giuridico del cortile, qualif‌icato bene
comune, salvo titolo contrario, dall’art. 1117, n. 1, c.c.,
senza che la presunzione di condominialità possa esse-

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