Tribunale civile di Milano sez. Xiii, 22 ottobre 2018, n. 10703

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
MERITO
le vecchie tabelle, mentre dopo il passaggio in giudicato
della sentenza sono state applicate le nuove tabelle. I ri-
correnti non rimangono privi di tutela, giacché, se sono
pregiudicati dalla permanente validità delle vecchie ta-
belle (f‌ino al momento del passaggio in giudicato della
sentenza di revisione), possono ovviarvi mediante l’espe-
rimento delle azioni di ripetizione dell’indebito ovvero di
arricchimento senza causa, la cui prescrizione inizia a
decorrere soltanto da tale momento;
– in relazione al secondo motivo di impugnativa [par-
tecipazione all’assemblea da parte di un soggetto non le-
gittimato (tale M.A., intervenuto in rappresentanza degli
“Eredi di C. e M.M.”)], altrettanto non sussiste il fumus.
Infatti, tale partecipazione non si è rif‌lessa sulla validità
della costituzione dell’assemblea e delle decisioni in tale
sede assunte, non essendovi la prova che essa abbia in-
f‌luito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto,
né sullo svolgimento della discussione e sull’esito della vo-
tazione (Cass. n. 11943/2003). Basti dire che gli Eredi di
C. e M.M., in assemblea rappresentati da M.A., in forza di
apposita delega rilasciata ex art. 67 comma 2 att. c.c., sono
titolari di “0,000” millesimi;
– in relazione al terzo e al quarto motivo di impugnativa
(rispettivamente, riparto del canone della roggia colleone-
sca tra i soli condomini della palazzina prospiciente su via
(omissis) anziché tra tutti i condomini, e riparto del rim-
borso cauzione per il rifacimento del tetto tra tutti i con-
domini anziché tra i soli condomini della palazzina prospi-
ciente su via (omissis), non è dato pronunciarsi sul fumus,
mentre certamente non sussiste il periculum. Non è dato
pronunciarsi sul fumus, giacché i ricorrenti si sono limitati
ad allegare la violazione del criterio del riparto, senza alcuna
illustrazione specif‌ica, mentre il condominio f‌in qui non ha
preso alcuna posizione. Certamente non sussiste il pericu-
lum, dato che gli importi non dovuti ai suddetti titoli, in ipo-
tesi di accoglimento della domanda in parte qua, sarebbero
comunque “irrisori”, e dato che non è imminente ed irrepa-
rabile il pregiudizio di natura esclusivamente patrimoniale e
perciò reintegrabile (Tribunale Modena 10 febbraio 2009);
– di qui il rigetto del ricorso;
– il regolamento delle spese per la presente fase va rin-
viato al def‌initivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 22 OTTOBRE 2018, N. 10703
EST. ZUFFADA – RIC. E.B. ED ALTRO C. CONDOMINIO X
Impianto di riscaldamento y Centralizzato y
D.L.vo n. 102/2014 in tema di contabilizzazione e
termoregolazione del calore y Carattere imperativo
della relativa disciplina y Derogabilità y Esclusione
y Prevalenza sui regolamenti contrattuali che di-
spongano diversamente y Sussiste y Fattispecie.
. La disciplina dettata dal D.L.vo n. 102/2014, che ha
imposto la contabilizzazione e termoregolazione del
calore nei condominii con impianto di riscaldamento
centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo,
ha carattere imperativo e non può essere derogata né
da una delibera assembleare né dall’accordo contrat-
tuale unanime inserito nel regolamento di condominio.
Conseguentemente, sono contrari alla legge tutti i re-
golamenti contrattuali che dispongano diversamente
sul punto (Nella specie, sono state giudicate valide le
delibere - assunte dall’assemblea con un numero di voti
che rappresentava la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell’edif‌icio - che, adeguan-
dosi alle disposizioni di cui al D.L.vo cit., avevano de-
ciso la trasformazione dell’impianto termico condomi-
niale e approvato nuove tabelle di riparto delle spese di
riscaldamento, con modif‌ica delle carature millesimali
determinate dalla tabella allegata al regolamento con-
trattuale vigente). (d.l.vo 4 luglio 2014, n. 102) (1)
(1) Il provvedimento in epigrafe segue l’orientamento giurispruden-
ziale consolidato secondo cui le norme dirette al perseguimento di
interessi sovraordinati (quali l’uso razionale delle risorse energeti-
che ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambien-
tale) prevalgono sui regolamenti condominiali, anche contrattuali.
Da ultimo, in tal senso, v. Cass. civ., ord. 2 novembre 2018, n. 28051,
in questa Rivista 2019, 47, che ha giudicato nulla la clausola del
regolamento contrattuale che vietava il distacco delle singole unità
immobiliari dall’impianto centralizzato di riscaldamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notif‌icato in data 28 ottobre
2016, il sig. E. B. e la sig.ra M. B., proprietari di una unità
immobiliare destinata a uso magazzino facente parte del
Condominio, hanno impugnato le delibere assunte dall’as-
semblea condominiale ordinaria tenutasi in data 29 giu-
gno 2016 relativamente al punto 1) e 3) dell’ordine del
giorno con cui venivano approvati il consuntivo gestione
2015/2016 e relativo stato di riparto con tabella UNI 10200
e il preventivo gestione 2016/2017.
Gli attori assumono la nullità, o comunque l’annul-
labilità delle delibere, avendo l’assemblea approvato a
maggioranza nuove tabelle millesimali di riparto spese
riscaldamento, con modif‌ica delle carature millesimali
determinate dalla tabella allegata al regolamento contrat-
tuale vigente in condominio.
Alla prima udienza le parti chiedevano assegnarsi i ter-
mini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., all’esito dei de-
positi la causa, di natura documentale, veniva rinviata per
precisazione delle conclusioni e discussione orale all’esito
della quale viene ora in decisione.
Va rigettata l’eccezione preliminare di decadenza come
formulata dal convenuto Condominio, posto che, ai sensi
dell’art. 5 comma 6 D.L.vo n. 28/2010 “Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione
produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudi-
ziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impe-
disce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il ten-
tativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal
deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segre-
teria dell’organismo”, termini rispettati nel caso di specie.

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