Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 7 Aprile 2017, N. 4049

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
MERITO
La sentenza in rassegna ha il pregio di farsi carico di que-
sto problema, che risolve peraltro – a parere di chi scrive –
in modo non condivisibile. La stessa sostiene infatti (così
mantenendo l’ancoraggio all’odierno termine decadenziale
di 20 giorni) che la locuzione “in qualsiasi momento” vada
collegata non alle parole “possono… proporre opposizio-
ne”, ma all’inciso di apertura dell’art. 56, terzo comma, L. n.
392/’78, con l’ulteriore argomento collegato di cui alla moti-
vazione, alla lettura della quale in punto rinviamo.
Ma è diff‌icile condividere tale ultima lettura sulla base
del letterale tenore della disposizione, nella quale la locu-
zione “in qualsiasi momento e limitatamente all’esecuzio-
ne” è posta (non a caso, deve ritenersi) fra il “possono” e
il “proporre”: per cui, risulta vano il tentativo di collegare
l’inciso in parola a quello di apertura anziché a quello in
cui è contenuto (oltretutto, aggiungendo un ragionamen-
to – sempre per mantenere ferma la detta interpretazione
che porta al termine decadenziale – collegato al passaggio
in giudicato del provvedimento che f‌issa il termine per
l’esecuzione, ragionamento diff‌icilmente comprensibile e
tantomeno quindi attribuibile – pur nella consapevolezza
dell’autonomia che acquisisce il testo di legge una volta
approvato – ai lavori parlamentari).
Sempre per sostenere la tesi del termine decadenziale,
e a contrastare quindi la tesi che l’opposizione può essere
presentata “in qualsiasi momento”, il Tribunale (dopo aver
sostenuto che il nostro ordinamento “non ammette, di re-
gola, rimedi di natura impugnatoria svincolati dall’osser-
vanza di un termine”: ma “di regola”, appunto) fa presente
che se si accedesse alla tesi della mancanza del termine
“si consentirebbe un uso distorto dell’opposizione in esa-
me, che si presterebbe ad essere impiegato in prossimi-
tà dell’accesso dell’Uff‌iciale giudiziario al solo f‌ine di far
slittare l’esecuzione”; argomento al quale è facile replicare
che l’opposizione non comporta, di per sé, la sospensione
dell’esecuzione e, comunque, che quand’anche ciò fosse,
saremmo pur sempre in presenza di uno strumento dila-
torio di ben poco tempo e conto rispetto all’odierna, ben
nota, lunghezza dei procedimenti di rilascio.
È quindi da augurarsi che la giurisprudenza (che ha
perlopiù trattato l’argomento a mezzo di ordinanze e non
di sentenze) esamini a fondo, in prossime occasioni, il pro-
blema de quo, soprattutto considerando se non si possa
ritenere (come chi scrive ha sempre sostenuto) che l’op-
posizione de qua conf‌iguri un rimedio atipico e quindi da
inquadrarsi né nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione
né nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi.
Al proposito, rinviamo all’elaborata nota a sentenza pub-
blicata in questa Rivista 2000, 448 ed a tutti i riferimenti
nella stessa citati nonché alla nota dello scrivente “Osserva-
zioni sulla novella del 2004 all’art. 56 L. 392/’78” pubblicata
in: Corrado Sforza Fogliani, Codice delle locazioni, ed. La
Tribuna, 2017, 339. Rinviamo pure alle decisioni Trib. Cata-
nia in questa Rivista 2000, 99; Trib. di Roma, ivi, 2000, 308;
Trib. di Roma, ivi, 2000, 448; Trib. di Roma, ivi, 2000, 617.
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 7 APRILE 2017, N. 4049
EST. SPINNLER – RIC. CONDOMINIO M. ED ALTRA C. B. S.R.L.
Parti comuni dell’edif‌icio y Sottotetto y Natura
condominiale o pertinenziale dell’appartamento
posto all’ultimo piano y Individuazione y Criteri
Parti comuni dell’edif‌icio y Tetto y Rimozione di
una parte della falda y Realizzazione di terrazzino
annesso all’appartamento sottostante y Innovazio-
ne ex art. 1120 c.c. y Autorizzazione assembleare
y Necessità y Lesione estetica dell’edif‌icio y Man-
canza y Irrilevanza.
. Per accertare la natura condominiale o pertinenzia-
le del sottotetto di un edif‌icio, in mancanza del titolo,
deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strut-
turali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia og-
gettivamente destinato (anche solo potenzialmente)
all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse
comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex
art. 1117, comma 1, c.c. ; viceversa, allorché il sottotet-
to assolva all’esclusiva funzione di isolare e protegge-
re dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento
dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratte-
ristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione
come vano autonomo, va considerato di pertinenza di
tale appartamento. (c.c., art. 817; c.c., art. 1117) (1)
. La rimozione di una parte della falda del tetto con-
dominiale per consentire la creazione di un terrazzino
di uso esclusivo annesso all’appartamento sottostante
integra innovazione - da approvarsi dall’assemblea
condominiale ex art. 1120 c.c. - anche in mancanza
di lesione dell’estetica dell’edif‌icio (per non essere il
terrazzino visibile dalla strada), comportando l’altera-
zione materiale di una parte comune (quale è il tetto)
ed una modif‌icazione della sua destinazione. (c.c., art.
1120) (2)
(1) Si noti come nella formulazione anteriore alla riforma, l’art. 1117
c.c. - nell’elencare le parti comuni dello stabile - non contenesse
l’espressa menzione del sottotetto, come invece previsto nel nuovo
testo normativo, che espressamente afferma la proprietà comune dei
"sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
all’uso comune " In senso conforme alla massima, v. Cass. civ., 30
marzo 2016, n. 6143, in questa Rivista 2016, 686.
(2) In argomento, utile il rinvio a Cass. civ., 12 marzo 2007, n. 5753, in
www.latribunaplus.it e Cass. civ., 19 gennaio 2006, n. 972), in questa
Rivista 2006, 280.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio di v. (omissis) n. (omissis) a Milano e
la condomina A.R.G. (omissis) proprietaria di un appar-
tamento al settimo piano dello stabile, sottostante altro
appartamento di proprietà della società B. s.r.l., ubicato
all’ottavo ed ultimo piano, (omissis), hanno convenuto in
giudizio quest’ultima società, chiedendone, sull’assunto
della realizzazione da parte della stessa di opere illegit-
time - in ragione sia delle modif‌iche operate sul tetto del

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